Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9066 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9066 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso presentato da:
avverso l’ordinanza del 24/09/2025 della Corte di appello di Bologna,
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/09/2025, la Corte di appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Modena del 05/04/2024 per assenza dell’elezione di domicilio allegata all’atto di impugnazione (art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.).
Avverso tale provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ricorre il COGNOME.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli articoli 581, comma 1ter , e 161 cod. proc. pen..
La Corte di appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione sostenendo che la disciplina successivamente abrogata dovrebbe trovare applicazione fino al 24 agosto 2024.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Corte hanno stabilito che Ł sufficiente che l’impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio, circostanza cui deve essere parificata l’indicazione della domiciliazione dell’imputato presso il difensore nell’atto di ricorso.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia mancanza e vizio di motivazione in relazione alle medesime circostanze di cui al motivo che precede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De Felice, Rv. 287855 – 01) hanno evidenziato, in primo luogo, che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24
agosto 2024», per cui la stessa trova applicazione anche al caso in esame, in cui l’appello era stato proposto in data 18 luglio 2024.
La stessa pronuncia ha stabilito (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, De, Rv. 287855 – 02) che (il corsivo Ł del Collegio) «l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione ».
Nel caso specie, per stessa ammissione della difesa, l’elezione di domicilio non era stata effettuata in occasione dell’atto di impugnazione, nØ altra eventuale precedente elezione di domicilio era stata allegata all’atto, nØ veniva individuata in modo certo la sua collocazione nel fascicolo processuale.
Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la semplice indicazione, nel corpo dell’atto di impugnazione, dell’essere l’appellante elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, non può sopperire le indicazioni necessarie ad un agevole reperimento dell’elezione del domicilio.
Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME