Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32962 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32962 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Firenze, quale giudice della impugnazione, ha dichiarato la inammissibilità dell’appello proposto dalla difesa di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Firenze in data 23 novembre 2023 che la aveva riconosciuta colpevole del reato di cui all’art.590 cod. en. e la aveva condannata alla pena di giustizia. ;
p, -/ -‘3: COGNOME i -1 COGNOME giudice di appello che la inammissibilità della impugnazione dipende -dalla mancata osservanza dell’art.581, comma 1 ter l cod.proc.pen., come novellato dall’art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022 applicabile alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30.12.2022 (secondo quanto previsto dall’art.99 bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022). Secondo l’art.581, comma 1 ter ; c.p.p. con “l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Rileva il giudice di appello che si verte in ipotesi di specifico adempimento cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che si è realizzata la ipotesi di inammissibilità della impugnazione prevista dal legislatore in ragione del mancato deposito della dichiarazione-elezione di domicilio unitamente alla impugnazione.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME che ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge ed abnormità del provvedimento in ordine all’onere del giudice di valutare la dichiarazione di elezione di domicilio resa dalla ricorrente in sede di atto di appello, laddove la verifica dell’adempimento prescritto dalla disciplina di cui all’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. avrebbe dovuto essere modulata sulla base della peculiarità del caso concreto /poiché la ricorrente, priva di una stabile dimora era stata dichiarata assente e nel corso del giudizio di primo grado non aveva mai provveduto ad eleggere un domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’art.581 comma 1 ter, nel testo vigente a fare data dal 30 dicembre 2022 prevede che “con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La norma non si limita
a richiedere che sussista una elezione di domicilio eventualmente eseguita dalla parte nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di primo grado, ma prevede che sia depositata la dichiarazione o la elezione di domicilio con l’atto di impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Sotto un primo profilo, che attiene alla collocazione sistematica della norma nel titolo I (Disposizioni generali) del libro IX riservato alle impugnazioni, la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l’atto di impugnazione a pena di inammissibilità) ha carattere generale e tassativo, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private ed è funzionale acchè la notificazione del decreto di citazione a giudizio vada a buon fine e quindi raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario. A questo proposito anche la nuova disciplina del procedimento notificatorio riservata alla prima notifica all’imputato non detenuto (art.157 richiamato dall’art.156 comma 3 cod.proc.pen.) persegue il massimo grado di conoscibilità dell’atto da notificare, in primo luogo escludendo la notifica telematica di cui all’art.148, comma 1 cod.proc.pen.; in secondo estendendo le modalità di notificazione di copia analogica alla persona alle notifiche successive alla prima (art.156, comma cod.proc.pen.).
Sotto il diverso profilo della ratio legis, la nuova disposizione che pone in capo alla parte privata l’onere della dichiarazione del domicilio mira da un lato a responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, richiedendo un suo personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), e dall’altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale (sul punto sez.4, n.22140 del 3/05/2023, RAGIONE_SOCIALE); cosicchè tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione e, al contempo, di personalizzazione del gravame in quanto la parte privata è chiamata a condividerne l’esperimento mediante la dichiarazione/elezione di domicilio finalizzata alla citazione a giudizio. Assolvendo tale adempimento la parte privata manifesta di essere consapevole della impugnazione che verrà COGNOME interposta dal COGNOME proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con lo stesso in tale prospettiva e sa che verrà citata per partecipare al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi eventuali rimedi di restituzione nel termine e di rescissione del giudicato nelle fasi successive del giudizio.
3.1 A fronte di tali finalità, la ricorrente risulta avere disatteso l’onere d depositare, unitamente all’atto di impugnazione, la dichiarazione-elezione di
domicilio ,come previsto dall’art.581,, comma 1 ter e 1 quater cod.proc.pen., adempimento, propedeutico alla celere e consapevole instaurazione del contraddittorio, tanto più necessario atteso che la ricorrente afferma nel ricorso di essere sprovvista di una stabile dimora e di non avere provveduto ad una siffatta elezione neppure nel giudizio di primo grado mentre il novellato art.157 ter cod.proc.pen. impone che “in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione della citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art.581 commi 1 ter e 1 quater cod.proc.pen.”, di talchè la omessa dichiarazione-elezione di domicilio, considerata altresì l’assenza di precedenti dichiarazioni o elezioni, ha reso di fatto impossibile l’instaurazione del contraddittorio nelle forme previste dalla legge processuale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della tassa delle ammende ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen. non ricorrendo ipotesi di esonero al riguardo per assenza di colpa, che, avuto riguardo alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 22 maggio 2024
Il Presidente
Il Consigliere estensore