Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9110 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9110 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di XXXXXX ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato XXXXXXXXXXXXXXXXXX per violazione dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis prima della sua abrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024 ovvero per la mancata elezione di domicilio ivi allora prevista.
Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo di rituale ministero difensivo, deducendo un unico motivo.
2.1. Con tale motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, prima della sua abrogazione intervenuta con la legge n. 114 del 2024, deducendo che l’elezione di domicilio, ritualmente accettata dal difensore, era stata effettuata dall’imputato in sede di convalida dell’arresto e che tale domicilio era stato già ritenuto valido per provvedere alla notifica del decreto di citazione dell’udienza con rito cartolare in Corte d’appello, ove poi Ł stata dichiarata l’inammissibilità del gravame nonostante la notifica fosse realmente avvenuta. Si richiama su tale punto quanto affermato, così come avvenuto nel caso di specie, da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855 – 02, secondo la quale in tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
¨ stata depositata una memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO generale con la quale si ribadiscono le ragioni già esposte nel motivo di ricorso.
Il AVV_NOTAIO generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Sent. n. sez. 3349/2025
CC – 21/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
La legge 9 agosto 2024 n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024, ha abrogato l’art. 581, comma 1ter cod. proc. pen.
In ossequio al principio tempus regit actum , la disposizione previgente, che prescriveva l’obbligo della dichiarazione o elezione di domicilio in sede di impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, deve tuttavia trovare applicazione nel caso in esame (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855 – 01, secondo cui la disciplina abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi, come nel caso di specie, alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024).
La dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare unitamente all’atto d’appello, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, non deve necessariamente essere materialmente unita all’atto di impugnazione, o ivi contenuta, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello – come effettivamente avvenuto nel caso di specie – e da assicurare la salvaguardia delle esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, n.m.).
La previsione di ulteriori oneri, quale l’allegazione materiale della dichiarazione o elezione di domicilio all’atto d’impugnazione, non necessari in presenza di una indicazione che presenti le suddette caratteristiche, si risolverebbe per l’imputato in un inutile aggravio, tale da rendere piø oneroso il suo diritto di “accesso” al giudice dell’impugnazione e così, proprio sulla base di quanto affermato da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, Rv. 287855 02, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione, così come avvenuto nel ricorso in appello dichiarato inammissibile che riportava l’indicazione dell’elezione di domicilio avvenuta in sede di convalida dell’arresto e già utilizzata per la notifica del decreto che aveva disposto il giudizio d’appello.
In considerazione del rilievo di sufficiente specificità dell’atto di appello, e del fatto che lo scopo, che la norma di cui all’art. 581-ter cod. proc. pen. aveva di mira (la corretta citazione dell’imputato nel giudizio di impugnazione), era stato raggiunto,l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Genova per la celebrazione del giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.