Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 50322 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 50322 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
I ‘3
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa, all’esito del giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in quanto con l’atto di impugnazione non era stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto d citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen.
Avverso l’indicata ordinanza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta l’inosservanza o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. e, in via gradata, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma.
Espone il difensore, in primo luogo, che il 22 maggio 2023, ore 17.11, era stata trasmessa la richiesta di elezione di domicilio, sicché era stato assolto l’onere previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
In secondo luogo, il difensore chiede di sollevare questione di legittimità costituzione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 in relazione ai medesimi parametri costituzionali. Dopo aver evidenziato la rilevanza costituzionale del diritto di impugnazione, come desumibile dagli artt. 24, 27, comma 2, e 111 Cost. cod. proc. pen., rappresenta il difensore il mancato rispetto del principio di parità RAGIONE_SOCIALEe parti, posto che la previst limitazione RAGIONE_SOCIALE‘autonoma facoltà di appello del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato determinerebbe un’evidente asimmetria con il potere di impugnazione riconosciuto al pubblico ministero, sia alla parte civile, la quale vede tuttor riconosciuto il suo diritto all’impugnazione sulla base di una procura speciale rilasciata anche prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza da impugnare. Argomenta il difensore che la norma censurata finisce per azzerare il significato RAGIONE_SOCIALEa facoltà di impugnazione del difensore, introducendo una asserita inammissibilità per ragioni formali, che interrompe la libera estrinsecazione del ruolo difensivo, non potendo ammettersi alcuna forma di preminenza sul diritto di difesa di eventuali esigenze attinenti alla riduzione del carico giudiziale, come da ultimo ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 111 del 2022. Del resto, osserva il difensore, l’imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento, sicché non si ravvisa l’esigenza di alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Si osserva, in primo luogo, che, nella vicenda in esame, è pacifico che il difensore, con l’atto di appello, non aveva depositato la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen.
Invero, per espresso dettato normativo, tale dichiarazione deve essere depositata “con l’atto d’impugnazione”, e, quindi, almeno contestualmente al deposito di tale atto; è perciò irrilevante, ai fini del rispetto RAGIONE_SOCIALEa disposizion esame, il deposito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio successivo a quello RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, ancorché prima RAGIONE_SOCIALE’emissione del decreto di citazione a giudizio.
La dedotta questione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma Iter, cod. proc. pen. è manifestamente infondata.
Pur in assenza di una espressa motivazione in punto di rilevanza, è di palmare evidenza che, ove venisse caducata la norma in esame – applicabile nel giudizio a quo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui, ai fini qui di interesse, la disposizione in questione si applica “per le so impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”, come nella vicenda in esame l’appello sarebbe ammissibile e perciò scrutinabile nel merito.
Tuttavia, la norma censurata non pare configgere con i parametri costituzionali evocati dal ricorrente.
In attuazione del puntuale criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. a) RAGIONE_SOCIALE legge delega conferita con I. 27 settembre 2021, n. 134 – («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘att introduttivo del giudizio di impugnazione») -, il comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 202 prevede che, con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori, deve essere depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La norma in esame si coordina perfettamente sia il novellato l’art. 157 -ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale “in caso di impugnazione proposta
dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizi nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, commi 1-ter e 1-quater”, sia con il pure modificato art. 164 (rubricato “Durata del domicilio dichiarato o eletto”), secondo cui “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, degli atti di citazione in giudiz ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1″; in particolare, sostituendo l’inciso contenuto nella previgente formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen. – in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento -, la nuova disposizione ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
Ciò chiarito, ad avviso del Collegio la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità RAGIONE_SOCIALEe parti, né dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa d (in senso analogo, cfr. Sez. VI, n. 43718 RAGIONE_SOCIALE’11/10/2023, in motivazione, e Sez. IV, n. 44630 del 10/10/2023, non massimata).
Si osserva, in primo luogo, che la disposizione censurata, laddove impone l’indicazione di un domicilio che renda più agevole notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione, in maniera del tutto ragionevole, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio del pubblico ministero, in quanto non sussiste alcun dubbio in ordine al luogo in cui effettuare le notifiche alla parte pubblica, individua secondo le disposizioni del vigente sistema processuale.
Lo stesso è a dirsi per quanto riguarda la parte civile; invero, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 100, comma 5, cod. proc. pen. il domicilio RAGIONE_SOCIALEa parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria si intende “per ogni effetto processuale” eletto presso il difensore e, presso il difensore, deve essere eseguita la notificazione, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 154, comma 4.
Nemmeno pare sussistente la violazione dei RAGIONE_SOCIALE di difesa e, in particolare, del diritto di proporre appello.
Premesso che, come costantemente affermato dalla Corte costituzionale, la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001) – anche se, a livello sovranazionale, l’art. 14,
paragrafo 5, del Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, adottato a York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con I. 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con I. 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore RAGIONE_SOCIALEa persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’art 24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi -, in ogni caso è dirimente osservare che la norma censurata non prevede affatto un restringimento RAGIONE_SOCIALEa facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche nelle comunicazioni funzionali all’instaurazione del contraddittorio.
L’onere imposto alla parte impugnante, da adempiere, si badi, contestualmente del deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l’appello viene celebrato a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, il che conduce ad escludere che esso limiti “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’ar 6, par. 1, Carta EDU, “in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza” (Corte EDU, 28/10/2021, Succi e altri c. Italia).
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna` ili ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 30/11/2023.