Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 48857 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 48857 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 31/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio
Ritenuto in fatto
Con decreto in data 31.1.2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianz di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento al servizio sociale in subordine di detenzione domiciliare, avanzata da NOME COGNOME, i ragione della mancata elezione di domicilio.
Avverso tale provvedimento il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo come unico motivo di censura la violazione di legge in relazione all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché la contraddittorie manifesta illogicità della motivazione.
Rileva la difesa che la mancata indicazione nell’istanza del domicilio d condannato dipenderebbe dalla circostanza che il NOME era stato dichiarato irreperibile con decreto emesso in fase esecutiva dalla Procura di Milano, sicché tale ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di elezi dichiarazione di domicilio diverrebbe inesigibile.
In ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe contraddittoria e illogica, non avendo riconosciuto rilevanza alla condizione irreperibilità del condannato.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. stabilisce espressamente che condannato, che non sia detenuto, ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezi di domicilio con la domanda con cui richiede una misura alternativa all detenzione, a pena di inammissibilità.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale obbligo avente la finalità di rendere più spedito il procedimento di sorveglian assicurando la disponibilità di un domicilio certo presso il quale procedere a notifiche, e di evitare, conseguentemente, la possibilità di improprie sottrazioni condannato alla corretta esecuzione – incontra un limite nell’ipotesi in c condannato sia dichiarato irreperibile o latitante. In tal caso, le Sezioni un questa Corte, hanno rilevato che ricorre una presumibile impossibilità di conta tra la difesa e il condannato che fa venir meno l’obbligo sancito dall’art. comma 2-bis cod. proc. pen., assumendo «in tali casi significatività e rili principi generali – insuscettibili di essere negletti – che, con altri sono post del sistema processual-penalistico e regolano il giusto processo: il diritto di d il concreto e fattivo esercizio della difesa tecnica, l’estensione al difensore di e facoltà dell’imputato, il carattere necessariamente esigibile di ogni obb normativamente imposto» (Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720 – 01).
Pertanto, si è affermato che le istanze di differimento dell’esecuzione de pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma se cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effett dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407 – 01; Sez. U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010, cit.).
Nel caso di specie, dalla documentazione allegata al ricorso risulta che nella fase esecutiva, la Procura di Milano, con decreto in data 19.9.2019, ave dichiarato NOME irreperibile. Pertanto, erroneamente l’istanza concessione di misure alternative alla detenzione avanzata dal difensore ai sen dell’art. 656, commi 5 e 6 cod. proc. pen. è stata dichiarata inammissibile, essendosi considerato che ricorreva una delle ipotesi in cui l’obbligo d dichiarazione di domicilio viene meno.
Si impone pertanto l’annullamento del decreto impugnato, e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano.
PQM
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli att al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2023.