Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 4233  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, nato in Iraq il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 04/07/2023 dalla Corte d’Appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
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lette le conclusioni del Pubblí o Ministero, in persorú del Sostituto Procu
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AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha con insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
 Con ordinanza del 04/07/2023, la Corte d'Appello di L'AquilaLha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. pro. pen., l' proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza emessa dal Tribunale dì Avezzano, in data 27/01/2023, che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazio delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 n. 11-quater cod. pe
Ricorre per cassazione l'RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione delle disposizioni in tema di notifica dell'atto introduttivo del giu
appello. Si censura l'ordinanza per aver la Corte ritenuto applicabile, anch fattispecie in esame (in cui l'RAGIONE_SOCIALE si trova ristretto agli arresti domicili disposizione introdotta al comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen., che pre – a pena di inammissibilità dell'appello – l'obbligo di contestuale deposit dichiarazione o elezione di domicilio ai finì della notificazione del decr citazione a giudizio. Al riguardo, si richiama il recente indirizzo interpreta questa Suprema Corte, secondo cui tale obbligo non opera nelle fattispecie in l'appellante risulta detenuto: indirizzo ritenuto dal ricorrente applicabil nella fattispecie in esame, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite in all'obbligo di notifica a mani proprie del detenuto, anche qualora questi sia ri in un luogo diverso da un istituto penitenziario.
 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO sollecit rigetto del ricorso, richiamando un diverso indirizzo giurisprudenziale secondo per ragioni sistematiche, l'obbligo di deposito della dichiarazione o elezi domicilio deve ritenersi operante anche nell'ipotesi in cui il ricorrente sia r agli arresti domiciliari.
Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore replica all argomentazioni del P.G., richiamando una ulteriore pronuncia favorevole alla te sostenuta in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato.
 L'appello proposto dall'RAGIONE_SOCIALE, ristretto agli arresti domiciliari, è dichiarato inammissibile con ordinanza del 04/07/2023, per il mancato contestua deposito, unitamente all'atto di impugnazione, dell'elezione di domicilio ai fini notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La tesi sostenuta in ricorso, secondo cui tale disposizione non si ap qualora il ricorrente si trovi in stato di detenzione, trova un chiarissimo aval giurisprudenza nettamente maggioritaria di questa Suprema Corte.
2.1. Si è in particolare affermato, per un verso, che «in tema di impugnazio l'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 33, comma 1, l d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle ìmpugnazioni proposte avve le sentenze emesse in data successiva all'entrata in vigore del citato decreto) ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede d'inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della privata unitamente all'atto d'impugnazione, non opera nel caso in cui l'impu impugnante sia detenuto» (Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv 285021 – 01). In senso conforme, tra le altre, cfr. Sez. 2, n. 384 13/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285029 – 01, secondo la quale «in tema d
impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento del proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il dep unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domic della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vig dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato deten comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia dall'art. 6 CEDU». Tra le sentenze non massimate, cfr. tra le altre, nello senso, Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, COGNOME; Sez. 6, n. 47172 del 31/10/20 COGNOME; Sez. 2, n. 51718 del 30/11/2023, COGNOME).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, a sostegno della propria richiesta di rigett ricorso, ha richiamato una ulteriore decisione di questa Suprema Corte, secon cui «in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d. ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imp appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fi notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei con dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica dev eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 41858 del 08/06 Andrioli, Rv. 285146 – 01, la quale, in motivazione, ha precisato che la nu disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale s impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputat momento della proposizione del gravame).
Appaiono peraltro convincenti i rilievi che, proprio sul piano sistematico, stati sviluppati nella prima sentenza dell'opposto indirizzo precedentem richiamato.
Si è in particolare osservato (§ 2.1 della motivazione) che «l'art. 15 comma 3, cod. proc. pen., riguardante (come precisato inequivocabilmente dall rubrica) le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non si preoccupa di stabilire espressamente, come premesso, che 'In caso impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell dì citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domi dichiarato o eletto, ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater disposizione di cui all'art. 581-comma 1-ter, avesse, rispetto al sistema ge delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti cod. proc. pen., natur lex specialis universalmente applicabile, la disposizione di cui all'art. 157-ter, co 3, sarebbe inutile, ovvero priva di portata precettiva, il che all'interpre consentito ritenere. Per altro verso, l'interprete deve necessariamente pre atto del fatto che la disposizione di cui all'art. 157-ter, comma 3, non riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'a
cod. proc. pen. non è stato, infatti, oggetto di analoga novellazione), e ciò per sé induce a ritenere che, in caso di impugnazione proposta dall'imputa detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudiz suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater».
Anche sulla scorta di tali considerazioni sistematiche, del tutto condivisi ritiene il Collegio di ribadire l'indirizzo maggioritario elaborato da questa Sup Corte.
2.2. Per altro verso, la necessità di applicare il principio esp dall'orientamento qui appena illustrato anche alle ipotesi – come quella in es – in cui l'impugnante sia detenuto agli arresti domiciliari, trae fondam dall'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui «le notificazioni all'imputa detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, la quale, in motivazione, h precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confro dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualor stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto 'pe causa').
Nessun dubbio può invero prospettarsi, sulla scorta di quanto affermato da Supremo Consesso, sulla impossibilità di distinguere – ai fini che specificamente rilevano – tra un imputato detenuto in carcere ed uno ristretto arresti domiciliari, anche al fine di evitare possibili violazioni dell'art. 6 CEDU, paventato dalla sentenza COGNOME NOME precedentemente ricordata.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, e la trasmissione degli atti alla Corte d'Appell L'Aquila per la celebrazione del giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata. Atti alla Corte di Appello d L'Aquila.
Così deciso il 16 gennaio 2023
Il Consigli GLYPH stensore
Il Presidente