Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2833 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo il 20/01/1988
avverso la sentenza emessa il 14/05/2024 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostitut Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni scritte dell’avv. NOME COGNOME che insiste l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Palermo emessa in data 9 marzo 2023, perché carente della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta a pena di inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non depositata unitamente all’atto di appello.
Con atto a firma del difensore di fiducia, NOME COGNOME ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge.
Si osserva che, come si evince dagli atti allegati al ricorso, l’imputato si trovava agli arresti domiciliari per altra causa al momento della presentazione dell’appello, stato detentivo noto alla Corte di appello, sicchè la prescrizione della elezione di domicilio doveva ritenersi inutile ed ingiustificata essendo previsto per l’imputato detenuto agli arresti domiciliari che le notificazioni del decreto di citazione giudizio siano eseguite presso il luogo di detenzione ai sensi dell’art. 157 cod. proc. pen.
Si citano le pronunce di legittimità che hanno affermato tale principio sia pure in contrasto con altre pronunce di segno opposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Si deve preliminarmente considerare che con la legge 9 agosto 2024 n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. è stato abrogato, ma in mancanza di norme transitorie, in linea di principio, l’inammissibilità dell’impugnazione va valutata con riferimento alla normativa processuale vigente al tempo dell’impugnazione e non anche in base a quella vigente al tempo in cui interviene la decisione sull’ammissibilità atteso che il principio di retroattività della disposizione più favorevole, non è applicabile i relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio “tempus regit actum” (cfr. Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927).
Ma ove anche si volesse fare riferimento al tempo della decisione, come momento in cui si producono gli effetti della condizione di ammissibilità dell’impugnazione, nel caso in esame, la decisione sull’ammissibilità è intervenuta quando era ancora vigente il comma 1-ter della citata disposizione.
Pur dovendo trovare senz’altro applicazione la normativa abrogata perché vigente sia al tempo della impugnazione che al tempo della decisione adottata dalla Corte di appello di Palermo, deve rilevarsi l’erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell’appello.
È stato già affermato che la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto d’impugnazione, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia
del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU (cfr. Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, NOME COGNOME, Rv. 286488).
L’orientamento opposto (Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME NOME, Rv. 285973) è rimasto isolato perché contrastato efficacemente dalle altre decisioni della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021; Sez. 2, n. 38442 del 20/09/2023, Toure, Rv. 285029; Sez.2, n.44026 del 12/10/2023, Toure Ismaila, n.m.; Sez.6, n.47172 del 31/10/2023, COGNOME, n.m.; Sez.6, n.471.74 del 07/11/2023, COGNOME, n.m.) che correttamente hanno messo in evidenza la ingiustificata e sproporzionata compressione del diritto di impugnazione ove si condizionasse l’ammissibilità dell’appello a degli adempimenti inutili al momento della sua proposizione, non potendosi considerare determinante l’eventuale ed ipotetica scarcerazione nelle more della procedura di notificazione della citazione a giudizio, ma dovendosi fare riferimento al momento in cui l’appello viene proposto, con la conseguente irrilevanza di distinguere a seconda che l’imputato appellante sia detenuto per lo stesso procedimento o per altra causa.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per il giudizio,
Così deciso 1’11 dicembre 2024
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Il Consi li r estensore
Il Presid nte