Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28903 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nei confronti di:
COGNOME NOME nato a TORINO il 10/05/1972
avverso l’ordinanza del 26/03/2025 del Tribunale di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la rimessione del ricorso alla Sezioni unite o la restituzione degli atti al Tribunale di Torino
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 26 marzo 2025, il Tribunale di Torino, decidendo in sede di udienza predibattimentale, disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero rilevando la irregolarità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini prelim inari previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen. all’indagata NOME COGNOME perché effettuata presso il difensore di ufficio senza che questi fosse stato interpellato sulla accettazione dell’elezione di domicilio presso il suo studio da parte dell’indaga to.
Propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale deducendo, con l’unico motivo, l’abnormità del provvedimento del giudice.
Sostiene il ricorrente che la notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. era regolare essendo avvenuta, ai sensi dell’art. 157 bis cod. proc. pen., presso il domicilio eletto dall’indagata, lo studio del difensore.
Piuttosto, la mancata accettazione da parte del difensore d’ufficio dell’elezione di domicilio della medesima aveva comportato la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, posto che lo prevede espressamente l’art. 157 ter cod. proc. pen.
Si era così determinata una regressione non dovuta del procedimento (posto che la nuova notifica del decreto di citazione doveva essere ordinata dal giudice del dibattimento) ed una stasi del medesimo, dovendo il pubblico ministero ripetere la notifica del l’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. con le medesime modalità.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte nella persona del sostituto NOME COGNOME ha inviato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la rimessione della questione della abnormità del provvedimento impugnato alle Sezioni unite o in subordine la restituzione degli atti al Tribunale di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 162 cod. proc. pen. detta le disposizioni sulle forme della comunicazione del domicilio eletto o dichiarato (ed ogni successivo loro mutamento) prescrivendo, al comma 1, che lo stesso debba avvenire con dichiarazione raccolta a verbale (come nel caso di specie, nel verbale di identificazione redatto l’8 ottobre 2023; o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore).
Al comma 4 bis (anche come da ultimo modificato con d.lgs. n. 150 del 2022) si precisa tuttavia che:
‘ 4-bis. L’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio non ha effetto se l’autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l’assenso del difensore domiciliatario. Se non presta l’assenso, il difensore attesta l’avvenuta comunicazione da parte sua all’imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione . ‘
Così da porsi, l’espresso assenso del difensore alla elezione di domicilio presso il suo studio, come condizione di efficacia della elezione stessa.
E, invece, nell’odierno procedimento, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari era avvenuta presso lo studio del difensore di ufficio che non aveva all’uopo assentito.
Né vale richiamarsi, come si è fatto nel ricorso, alle forme di notifica dettate dall’art. 157 bis cod. proc. pen. perché tale norma muove da una sequenza procedimentale diversa, che inizia con la prima notifica ai sensi dell’art 157 codice di rito e prose gue, appunto disciplinando, proprio all’art. 157 bis, le notifiche ‘successive alla prima’ (ancorchè afferenti gli atti introduttivi del giudizio) e, invece, non risulta affatto che, nel caso di specie, vi sia stata una notifica che abbia proceduto quella dell’atto previsto dall’art. 415 bis cod. proc. pen. (dato che si fa riferimento al solo verbale di identificazione) e che consenta, pertanto, la notifica al difensore di ufficio senza che presso il medesimo sia stato eletto domicilio.
Notifiche, peraltro, quelle disciplinate dall’art. 157 bis, che prescindono dall’avvenuta elezione di domicilio.
Se ne deduce così che corretta è stata la decisione impugnata che ha ritenuto invalida la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini presso lo studio del difensore.
Del resto, si è già avuto modo di affermare, in via più generale, che anche le notifiche ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore d’ufficio dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio dell’imputato che, in fase di indagini preliminari, abbia eletto domicilio presso tale difensore d’ufficio sono affette da nullità assoluta ove quest’ultimo abbia rifiutato la domiciliazione ai sensi dell’art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto, benché non omesse, ma solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, sono radicalmente inidonee ad assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato (Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022, Stroe, Rv. 283566 -01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del p.m. Così deciso, in Roma l’8 luglio 2025.