Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10353 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10353 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
A vLa.A.A.- L/Q– ud it2-elifeligb re visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME 12516 il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME ha concluso chiedendo ‘e ( GLYPH CLCZA-A–U-21) : 0 GLYPH 1′ GLYPH CC’ t::±t GLYPH (, (t) CA ‘
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 20/04/1983
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 10 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della medesima città per omessa allegazione all’atto appello della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, com 1-ter, cod. proc. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. ed evidenzia che unitamente all’atto di appello erano state depositate si procura speciale sia l’elezione di domicilio.
3. Il ricorso è fondato
4115 Le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione con la sentenza di cui si è detto, di cui non è stata ancora depositata la motivazione, hanno afferma come risulta dall’informazione provvisoria n. 15 del 2024, i seguenti principi diritto: «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»; «l previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richia espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio alla sua collocazione nel fascicolo processuale, sì da consentire l’immediat inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Da tale informazione provvisoria, dunque, è possibile ricavare sia che l novella di cui all’art. 2, lett. o, I. 9 agosto 2024, n. 114, non si app impugnazioni, come quella di che trattasi, presentate prima della sua entrata vigore, sia che, ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione, rientrant regime previgente, non è sufficiente che in atti vi sia una precede dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazion contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale consentire l’immediata inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire l notificazione. Dalla lettura dell’informazione provvisoria può anche ricavarsi in mancanza di una nuovadezione di domicilio rilasciata all’atto di presentazione dell’impugnazione sottoscritta dall’imputato, può essere sufficiente anche richiamo espresso a una precedente dichiarazione elezione di domicilio all’intern dell’impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale.
Orbene, dall’esame degli atti processuali consentito a questa Corte di legittimità attesa la natura processuale del vizio della motivazione lamenta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, che il ricorrente diligentemente allegato all’atto di appello sia la procura speciale ai fini proposizione dell’appello e per il concordato in appello, sia l’elezione di domic presso lo studio del difensore.
La censura è dunque fondata e la sentenza deve essere annullata senza rinvio. Si dispone la trasmissione degli atti Corte di appello di Roma p l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Roma, 20 dicembre 2024