Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43162 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VALVA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 8 febbraio 2024 la Corte di appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’appello, interposto nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la sentenza in data 30 novembre 2023 del Tribunale di Salerno. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicili dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all’epoca vigente.
Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del COGNOME, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. cod. proc. pen.), con i quali è stata denunciata violazione di legge. È stato, infatti, dedott nell’atto di appello era stata espressamente richiamata (a pag. 2) l’elezione di domicilio fa dall’imputato presso il difensore. Peraltro, si è evidenziato che la nomina di tale difensor stata allegata all’atto di appello.
In via preliminare va rilevato che l’abrogazione dell’articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell’art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assum rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata vigore il 25 agosto 2024.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).
Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentir l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (si veda sempre l’informazione provvisoria n. 15/24).
Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato.
Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell’atto di appello, a pag. 2, si è fatto espresso riferime all’elezione di domicilio presso lo studio del difensore AVV_NOTAIO, “già nominato in at e confermato….come da nomina che si allega”.
In effetti, all’appello è stato allegato un atto a firma dell’imputato, con il quest’ultimo ha nominato e confermato “proprio difensore di fiducia e procuratore” l’AVV_NOTAIO.
Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d appello di Salerno per il giudizio.
Così deciso il 21/11/2024.