Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33855 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1208/2025
NOME COGNOME
CC Ð 10/09/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso lÕordinanza del 7 aprile 2025 della Corte dÕappello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale la Corte dÕappello di Cagliari, rilevando la mancanza della dichiarazione o dellÕelezione di domicilio prescritta dal comma 1dellÕart. 581 cod. proc. pen., ha dichiarato
inammissibile lÕappello proposto da NOME COGNOME, avverso la sentenza emessa dl Tribunale di Oristano.
Il ricorso si compone di un unico motivo dÕimpugnazione, con il quale si deduce la violazione dellÕart. 581, comma 1, cod. proc. pen. e il connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che lÕonere del deposito dellÕelezione o della dichiarazione di domicilio non possa essere assolto anche con il richiamo, nellÕintestazione dellÕatto di appello, dellÕelezione o della dichiarazione giˆ avvenuta nel corso del primo grado di giudizio.
1. Il ricorso è fondato.
ComÕè noto, lÕart. 581, comma 1, cod. proc. pen. (norma oggi abrogata) imponeva, a prescindere dalle modalitˆ di celebrazione del giudizio di primo grado, che, con lÕatto dÕimpugnazione delle parti private e dei difensori, fosse depositata, a pena dÕinammissibilitˆ, autonoma dichiarazione o elezione di domicilio, necessaria ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione a giudizio.
La disciplina Ð abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 Ð continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che lÕimpugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire lÕimmediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire le necessarie notifiche (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287855).
Ci˜ considerato, seppur lÕelezione di domicilio, pacificamente presente allÕinterno del fascicolo processuale, non risulta esplicitamente richiamata con lÕatto di appello, lÕincipit dellÕimpugnazione e la stessa nomina difensiva (che esplicitamente richiama lÕintervenuta elezione di domicilio) hanno in concreto reso immediata ed inequivoca lÕindividuazione del luogo nel quale eseguire le necessarie notifiche; circostanza, peraltro, chiaramente riscontrata nella comunicazione che la stessa Corte dÕappello ha trasmesso a questa Corte, nella parte in cui, esplicitamente, viene indicato il domicilio eletto.
LÕordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte dÕappello di Cagliari per il giudizio.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte dÕappello di Cagliari per il giudizio.
Cos’ deciso il 10 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME