Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 337 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 337 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato in MAROCCO il 01/01/1980
avverso l’ordinanza del 11/03/2024 della Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi senza rinvio l’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia, con ordinanza emessa de plano , ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona del 17 aprile 2023.
La Corte territoriale rilevava come l’appello non fosse accompagnato dal deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio, pur essendovi in atti una dichiarazione di domicilio del 3 maggio 2019, ritenuta non idonea ai fini previsti dall’art. 581 comma 1 -ter cod. proc. pen.
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione all’art. 581, comma 1 -ter , cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza, sul punto, relativa alla sufficienza della elezione di domicilio effettuata anche prima della sentenza impugnata, da parte dell’imputato, presente al processo di primo grado, risultando indicato il domicilio eletto nell’atto di appello.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME ha ritenuto fondato il ricorso, concludendo per l’annullamento della sentenza senza rinvio, richiamando la decisione delle Sezioni Unite sul ricorso n. 6578/2024 : nel caso in esame l’atto di appello in oggetto recava in premessa la specifica indicazione del domicilio eletto dall’imputato nel corso del procedimento e la dichiarazione è stata reperita dalla Corte d’appello , che tuttavia l’ha ritenuta «inidone a ai fini previsti dalla disposizione in oggetto».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
Va premesso che sono state rimesse con ordinanza n. 26458/2024 di questa Sezione Quinta le seguenti questioni alle Sezioni Unite: se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione; se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1ter , cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo.
In data 24 ottobre 2024, per quanto emerge dalla informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno affermato che: la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 -continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1ter , cod. proc. pen.
deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
A fronte di tali principi, venendo al caso in esame, vertendosi in tema di impugnazione successiva al 30 dicembre 2022 e antecedente al 24 agosto 2024, la norma processuale in questione trova applicazione.
E bene, quanto al secondo principio affermato dalle Sezioni Unite, come rileva la Procura generale, l’esame dell’atto di appello consente di verificare che vi fu un espresso richiamo al domicilio eletto in Reggio Emilia alla INDIRIZZO e che la Corte di appello ebbe a rinvenire senza difficoltà tale atto, tanto da annotare nell’ordinanza la data della stessa -3 maggio 2019 -valutandone la inidoneità ai fini della ammissibilità della impugnazione.
A ben vedere, alla luce del principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite, risulta fondato il motivo di ricorso, in quanto l’atto di appello risultava indicare la pregressa elezione di domicilio, così attualizzandone il valore e consentendone l’immediato reperimento da parte della Corte di appello.
Ne consegue l’annul lamento senza rinvio della ordinanza impugnata e, di conseguenza, va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia perché proceda al giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per il giudizio.
Così deciso il 21/11/2024