Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7476 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7476 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 223/2025
NOME COGNOME
CC – 14/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 37432/2024
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 07/03/1981
avverso l’ordinanza del 07/10/2024 della Corte d’appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per lÕulteriore corso;
Con ordinanza del giorno 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile lÕappello interposto nellÕinteresse di NOME COGNOME avverso la sentenza in data 19 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di Messina lo aveva condannato per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata allegazione allÕatto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dellÕimputato, a mente dellÕart. 581, comma 1-, cod. proc. pen. ( vigente), rilevando altres’ la tardivitˆ dellÕintegrazione al
medesimo atto di gravame pervenuta il 4 giugno 2024, quando era giˆ spirato il termine a impugnare.
Avverso lÕordinanza è stato proposto ricorso per cassazione nellÕinteresse del Mirabile, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione dellÕart. 581, commi 1, cod. proc. pen., prospettandone unÕesegesi conforme al principio di proporzione delle sanzioni processuali e al diritto a un effettivo accesso alla giustizia (come declinato dalla Corte E.D.U. e dalla giurisprudenza di legittimitˆ), da considerarsi in maniera ancor più stringente rispetto allÕappello (quale Çgiudizio di seconda istanza ÒpienaÓÈ), e non invece unÕinterpretazione formalistica (che esporrebbe la norma a censure di legittimitˆ costituzionale), considerato in particolare che nel caso in esame il 4 giugno 2024, ossia il giorno successivo alla presentazione dellÕappello, la difesa ha depositato un atto integrativo contenente lÕelezione di domicilio dellÕimputato.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione rispetto allÕinterpretazione dellÕart. 581, comma 1, cod. proc. pen., poichŽ esso non prevederebbe che lÕimputato presente nel giudizio di primo grado Ð come, nella specie, il COGNOME Ð rilasci uno specifico mancato a impugnare, come invece disposto dal successivo comma 1, non applicabile analogicamente; ragion per cui non occorreva che lÕelezione di domicilio del COGNOME fosse effettuata dopo la sentenza appellata.
2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dellÕart. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, con cui è stato abrogato lÕart. 581, comma 1, cod. proc. pen., adducendo che Ð quantunque lÕappello nellÕinteresse del Mirabile sia stato presentato anteriormente allÕentrata in vigore di essa Ð nel caso in esame dovrebbe applicarsi la nuova, più favorevole disciplina.
Il procedimento è stato celebrato nelle forme previste dallÕart. 611 cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto lÕannullamento senza rinvio dellÕordinanza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte di appello di Messina per lÕulteriore corso (cfr. requisitoria scritta).
Il ricorso Ð i cui motivi possono essere trattati congiuntamente Ð è fondato, nei limiti di seguito esposti.
4.1. Le Sezioni Unite con decisione del 24 ottobre 2024 (le cui motivazioni, all’atto della presente deliberazione, non sono state depositate), hanno affermato Ð come pu˜ evincersi dalla relativa informazione provvisoria Ð che:
Ç- La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. Ñ abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 Ñ continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazioneÈ.
Da quanto appena riportato si trae, anzitutto, che non ha alcun rilievo la sopravvenuta abrogazione dell’art. 581, comma 1, cit. poichŽ lÕatto di appello del Mirabile è stato presentato dopo lÕintroduzione della norma e prima del 24 agosto 2024 (in particolare, il 3 giugno 2024).
Tuttavia, dallÕesame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denunciato: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 Ð 01; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 Ð 01), consta in effetti che il 4 giugno 2024 (ossia il giorno successivo al tempestivo deposito dellÕatto di appello) il difensore ha presentato un atto integrativo (in pari data), contenente lÕelezione di domicilio dellÕimputato. In tal modo ha offerto alla Corte di merito unÕindicazione di tale domicilio che, avuto riguardo al tempo in cui è stato depositato lÕatto che la conteneva, consentiva l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione (per il giudizio da celebrare). Ragion per cui, lÕimpugnazione Ð giˆ proposta tempestivamente Ð pu˜ ritenersi ritualmente incoata e l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina per il giudizio.
Cos’ deciso il 14/02/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME