Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 38267 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 38267 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a L’AQUILA il DATA_NASCITA NOME nato a CELANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/05/2025 della Corte d’appello di L’aquila Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte con richiesta di liquidazione delle spese del difensore di fiducia e procuratore speciale, AVV_NOTAIO, pervenute in data 16 ottobre
2025, nell’interesse della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 maggio 2025 la Corte di appello di L’Aquila ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila del 17 giugno 2024 nei confronti di NOME NOME con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 469 cod. pen., con statuizioni civili.
La sentenza ha ritenuto l’atto di appello inammissibile per violazione dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. introdotto dal D. lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia) in base al quale: ‘Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio’.
La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, De COGNOME, Rv. 287855) come quella in esame.
Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata.
La difesa rappresenta che nel caso di specie:
gli attuali ricorrenti sin dalla fase delle indagini in sede di interrogatorio avevano eletto il proprio domicilio per le notificazioni presso la loro residenza sita in L’Aquila alla INDIRIZZO;
nella procura speciale per l’atto di appello si ribadiva la residenza degli imputati che coincideva con il domicilio eletto.
In ragione della intervenuta successiva abrogazione della norma in esame per il favor rei la Corte territoriale avrebbe potuto considerare rituale la elezione di domicilio.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla intervenuta estinzione per prescrizione del reato.
Alla data di pronunzia dell’ordinanza il reato risultava estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Secondo le Sezioni Unite di questa Corte in tema di impugnazioni, l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell’atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, De COGNOME, Rv. 287855 – 02)
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
la procura speciale contenente il mandato ad impugnare allegata all’atto di appello indica i due imputati residenti in LINDIRIZZO, luogo in cui gli stessi avevano eletto domicilio sin dalla fase delle indagini;
la intestazione della sentenza di primo grado impugnata indica i due imputati residenti ed elettivamente domiciliati in INDIRIZZO.
La indicazione dell’elezione di domicilio risulta dunque effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza di questa Corte a Sezioni unite in precedenza richiamata.
Da ciò discende l’a nnullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Aquila per il giudizio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di L’Aquila per il giudizio
Così è deciso, 04/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME