Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13401 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13401 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA
COGNOME l’ordinanza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, con le quali si è chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 623 cod.proc.pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 23 ottobre 2023, la Corte di appello di Venezia ha dichiarat l’inammissibilità dell’appello proposto dal difensore di fiducia di NOME COGNOME la sent di condanna emessa il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Treviso. L’inammissibilità è stat dichiarata ai sensi dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., sostenendo che, diversamente da quanto previsto da questa norma, la dichiarazione di impugnazione proposta dal difensore risultava mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notifica de introduttivo del processo di appello. In ragione dell’inammissibilità dell’atto di appello, l territoriale ha dichiarato esecutiva la sentenza di primo grado con la quale COGNOME è stato rite responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992, n.285.
Contro l’ordinanza che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello e l’esecutività d sentenza appellata, COGNOME ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore di fiducia.
Il difensore censura la decisione della Corte di appello deducendo la violazione del cita l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Sottolinea a tal fine che, contestualmente all’atto di appello, è stato depositato l’atto di nomina del difensore di fiducia che conteneva, oltre procura speciale ad impugnare e a proporre ricorso per Cassazione, anche l’elezione di domicilio dell’imputato presso il difensore di fiducia.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ritenute fondate le doglianze ricorrente, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
4. Il ricorso è fondato.
Dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 427 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – emerge: che l’appello dichiarato inammissibile fu depositato a mezzo PEC il 16 maggio 2023; che l’atto era firmato digitalmente e ad esso era allegato un «atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale» sottoscrit dall’imputato con firma autenticata dal difensore; che nel corpo di questo atto era inserita elezione di domicilio presso il difensore nominato.
La nomina contenente la procura speciale e l’elezione di domicilio, è stata depositata il 1 maggio 2023 unitamente all’atto di impugnazione, come previsto dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. Pertanto, non si può ragionevolmente dubitare che l’elezione di domicilio i contenuta fosse finalizzata alla notificazione del decreto di citazione a giudizio in grado di app come previsto dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen.
Per quanto esposto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi, per l’ulteriore corso, alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte appello di Venezia, per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024
Il Consigliere est nsore
Il Presidente,