Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 25888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 25888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Tricarico il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/09/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 settembre 2023, la Corte d’appello di Bologna rilevato il mancato deposito, con l’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. – ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’imputato, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 aprile 2023, con la quale costui era stato condannato alla pena
di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed € 2.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 81 e 99, comma 2, n. 1), cod. pen., e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso l’ordinanza, l’imputato tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione della legge processuale – anche relativamente agli artt. 3 e 24 Cost, nonché all’art. 6 CEDU – per violazione dell’equità processuale, ed il connesso difetto di motivazione.
Più precisamente, la Corte di appello di Bologna avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, omettendo di confrontarsi con la circostanza che, all’opposto, tale dichiarazione sarebbe stata fatta congiuntamente all’atto di appello – e, in particolare, nella parte iniziale dell’atto medesimo – e, successivamente, confermata, oralmente, in udienza, dall’odierno ricorrente. Secondo la difesa, infatti, sarebbe incoerente pretendere, dall’imputato presente in giudizio – al pari di quanto previsto dall’art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. per l’assente – una dichiarazione postuma ulteriore rispetto alla pronuncia resa, in giudizio, dal ricorrente medesimo, personalmente, e mai revocata; né, nel caso di specie, si può pretendere che il difensore provveda alla produzione di un allegato separato all’atto di impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente la dichiarazione effettuata, in udienza, dall’imputato stesso, giacché rispondente alla ratio, riconosciuta anche dalla giurisprudenza di legittimità, della norma in questione. Con la medesima censura, la difesa si duole altresì della motivazione del provvedimento impugnato, sul rilievo che lo stesso, incardinato nelle maglie di un modulo prestampato, impedirebbe ai giudicanti di apprezzare, in concreto, i singoli casi, come quello della dichiarazione di elezione di domicilio da parte dell’imputato in forma orale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La decisione della Corte di appello, pertanto, impedendo la celebrazione del processo, violerebbe i diritti di difesa e ad un equo processo dell’imputato; ragion per cui l’odierno ricorrente chiede sollevarsi la questione di legittimit costituzionale dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost e 6 CEDU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4.1. È principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale l’elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata, espressione della volontà dell’imputato di ricevere ogni notificazione o comunicazione presso
quel domicilio, come tale non surrogabile da una dichiarazione fatta dal difensore, nemmeno se in presenza dell’imputato stesso; di talché non può essere considerata una valida elezione di domicilio la menzione di essa contenuta, come nel caso di specie, nell’atto di appello redatto dal difensore (ex plurimis, Sez. 1, n. 11316 del 07/02/2006′ Rv. 233654; Sez. 4, n. 7118 del 23/05/2000, Rv. 216607).
Né alcun rilievo può conferirsi alla circostanza che il ricorrente abbia provveduto personalmente ad eleggere il proprio domicilio all’udienza del 10 aprile 2023. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – inserito dall’art. 33, comma 1, lettera d), del d. Igs. n. 150 del 2022 – infatti, prevedendo che con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazio del decreto di citazione a giudizio, è norma che – collocata, a livello sistematico, nell’ambito della disciplina della la forma dell’impugnazione – presenta un tenore letterale tale da indurre a ritenere che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio costituisca un requisito formale dell’impugnazione; con la conseguenza che la stessa dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata con l’atto di impugnazione, anche allorquando l’imputato che propone il gravame abbia già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico (Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023). Sostituendo l’inciso contenuto nella previgente formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen. – in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento – la nuova disposizione ha, infatti, escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio (ex multis, Sez. 4, n. 4337 del 09/01/2024; Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. Ciò premesso, deve dichiararsi manifestamente infondata la denunciata questione di legittimità costituzionale. La Corte di cassazione ha già dichiarato la manifesta infondatezza di un’analoga questione di legittimità, allorché, con la sentenza Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324- 02, richiamando la non massimata pronuncia della Sez. 5 n. 39166 del 4/7/2023, si osservava che l’intento del legislatore, espresso nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 de 2022, era quello di evitare le impugnazioni che non rispondessero ad una scelta consapevole e ponderata e che potessero incardinarsi semplificando il passaggio della notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato. A tale secondo scopo, pertanto, corrisponde la richiesta che, con l’atto di impugnazione, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio; richiesta rivolta a tutte parti private (non potendo sorgere questione circa il luogo, la sede dell’ufficio di appartenenza, ove notificare gli atti alla parte pubblica), senza pertanto
distinzione alcuna e senza che tale, semplice, adempimento possa considerarsi un’intollerabile lesione del diritto di difesa.
La norma in esame, del resto, si coordina perfettamente sia con il novellato art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a tenore del quale in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, sia con il già citato – e parimenti modificato – art. 164 cod. proc. pen. (rubricat «Durata del domicilio dichiarato o eletto»). Ne consegue che la disposizione censurata non appare lesiva né del principio del principio di parità delle parti, né dei diritti della difesa (ex multis, Sez. 6, n. 43718 dell’11/10/2023; Sez. 4, n. 44630 del 10/10/2023). Invero, la norma censurata non prevede affatto un restringimento della facoltà di proporre appello, bensì persegue il legittimo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di ridurre la probabilità di vizi nelle notifiche nelle comunicazioni funzionali all’instaurazione del contraddittorio. L’onere imposto alla parte impugnante, da adempiere – si badi – contestualmente al deposito dell’atto di impugnazione, appare perciò espressione del principio di leale collaborazione tra le parti, considerato che l’appello viene celebrato a richiesta dell’impugnante; il che conduce ad escludere che esso limiti il diritto di accesso al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, Carta EDU, in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2024.