Elezione di Domicilio via PEC: l’Errore di Cancelleria Non Causa l’Inammissibilità dell’Appello
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale a tutela del diritto di difesa: un errore della cancelleria non può compromettere la validità di un atto processuale correttamente depositato. Il caso in esame riguarda l’inammissibilità di un appello, dichiarata per la presunta mancata elezione di domicilio, un documento che in realtà era stato regolarmente inviato tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza di una Corte d’Appello che dichiarava inammissibile l’appello proposto da un imputato. La ragione addotta dal giudice di secondo grado era la mancata allegazione, all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito previsto a pena di inammissibilità dall’articolo 583, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Contro tale decisione, il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse commesso una violazione di legge. Il legale ha infatti dimostrato che l’elezione di domicilio era stata regolarmente inviata tramite PEC mesi prima, unitamente all’atto di appello. Il documento, tuttavia, era stato erroneamente inserito dalla cancelleria in un altro fascicolo processuale, originato da uno stralcio del procedimento principale.
La Decisione della Corte e la validità dell’elezione di domicilio
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini, avendo accesso agli atti processuali data la natura del vizio denunciato (errore in procedendo), hanno potuto verificare direttamente la fondatezza delle argomentazioni difensive.
Dalla verifica è emerso in modo inconfutabile che l’elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla cancelleria della Corte d’Appello competente. La circostanza che il documento fosse stato poi ‘affoliato’, ovvero inserito, nel fascicolo sbagliato, rappresenta un mero errore materiale interno all’ufficio giudiziario, non imputabile in alcun modo alla parte processuale.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio di non colpevolezza e di tutela dell’affidamento. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva adempiuto correttamente e tempestivamente all’onere richiesto dalla legge, utilizzando uno strumento, la PEC, che garantisce la certezza della trasmissione e della ricezione. L’errore successivo della cancelleria nel gestire il documento non può tradursi in una sanzione processuale così grave come l’inammissibilità, che di fatto nega il diritto a un secondo grado di giudizio.
La Corte ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata. Questa formula significa che la decisione di inammissibilità è stata cancellata in via definitiva. La Cassazione ha poi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di merito per la celebrazione del giudizio di appello, che era stato ingiustamente bloccato.
Le Conclusioni
Questa sentenza è di notevole importanza pratica. Essa chiarisce che l’adempimento formale da parte del difensore, certificato dalla ricevuta di consegna della PEC, è sufficiente a integrare il requisito di legge. Le successive vicende amministrative del documento all’interno degli uffici giudiziari non possono ripercuotersi negativamente sulla parte che ha agito correttamente. La decisione rafforza la validità legale delle comunicazioni telematiche nel processo penale e protegge il diritto fondamentale alla difesa e all’impugnazione da errori burocratici che sono al di fuori del controllo e della responsabilità del cittadino.
Un appello può essere dichiarato inammissibile se la dichiarazione di elezione di domicilio, pur inviata via PEC, viene inserita per errore in un fascicolo sbagliato dalla cancelleria?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che se l’atto è stato ritualmente trasmesso via PEC, un errore materiale della cancelleria nell’inserirlo nel fascicolo corretto non può causare l’inammissibilità dell’appello, in quanto l’errore non è imputabile alla parte.
Qual è il valore legale dell’invio di un atto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in un procedimento penale?
L’invio tramite PEC è un metodo di trasmissione legalmente valido che attesta in modo certo l’avvenuta trasmissione e consegna dell’atto all’ufficio giudiziario destinatario. L’adempimento si considera perfezionato con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione in questo caso specifico?
La Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza che dichiarava l’inammissibilità dell’appello. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello competente affinché proceda con la celebrazione del giudizio di merito, riconoscendo che l’imputato aveva correttamente adempiuto ai suoi obblighi procedurali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41848 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41848 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato in Romania il DATA_NASCITA; avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino in data 19/4/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha ch l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conGLYPH tra-501.5.;L·neaft. èlt GLYPH orte à.: Ap r ii°J To-u.o (‘ulter ore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 21.11.2023, la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appell proposto nell’interesse di NOME per mancata allegazione all’atto di appell sensi dell’art. 583 co. 1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio.
Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore d fiducia,i1 quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Corte appello valutato che l’elezione di domicilio era stata inviata via EMAIL il 12 luglio 2023, in al
all’atto di appello ed era rimasta affollata al fascicolo originario recante il n. 1300/NUMERO_DOCUMENTO da avuto origine, quale stralcio, il procedimento n. 1380/2024 a carico del ricorrente.
Segnala altresì il ricorrente che la circostanza che l’elezione di domicilio fosse presente i emergeva per tabulas dall’atto di appello.
Il ricorso è fondato.
Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denunz emerge che l’elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello d Torino il 12/7/2023, unitamente all’atto di impugnazione.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte appello di Torino per
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appe di Torino per il giudizio.
Così deciso il 19/9/2024