Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2023 della CORTE DI APPELLO DI TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 27 marzo 2023 il Tribunale di Torino ha condannato NOME alla pena di 6 mesi di reclusione, oltre statuizioni accessorie, per il reato dell’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Con ordinanza dell’il. luglio 2023 la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore dell’imputato, in quanto con l’atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; infatti, contrariamente a quanto prospettato dal difensore appellante, come risulta da verbale di udienza del 27 marzo 2023, l’elezione di domicilio risulta effettuata prima che il Tribunale si ritirasse in camera di consiglio per deliberare, e non successivamente alla lettura del dispositivo.
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Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore.
Con unico motivo deduce violazione di legge, perché l’imputato era stato giudicato in presenza e la norma dell’ad 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non chiede che l’elezione di domicilio sia effettuata dopo la pronuncia della sentenza, al contrario della norma dell’ad. 581, comma 1-quater, che regola il caso dell’imputato assente; è stata, dunque, dichiarata l’inammissibilità per una causa non prevista dalla legge.
Con requisitoria scritta il AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
La questione sottoposta alla Corte di legittimità nell’unico motivo di ricorso attiene al nuovo onere di allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall’ad. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell’impugnazione.
Nel caso in esame, l’elezione di domicilio è stata effettuata in corso di procedimento (in particolare, nel corso dell’ultima udienza del giudizio di primo grado). La Corte di appello ha ritenuto questa elezione di domicilio non idonea agli effetti del comma 1-ter citato, in quanto resa nel corso del procedimento, e non dopo l’emissione del provvedimento che si intende impugnare.
Il ricorso sostiene che questa lettura non è corretta, atteso che la disposizione del comma 1-ter non prevede che la dichiarazione o elezione di domicilio debba essere successiva al provvedimento da impugnare, a differenza di quanto dispone il comma 1-quater della stessa norma quando disciplina gli oneri di allegazione della impugnazione presentata per conto dell’imputato assente.
Il motivo è manifestamente infondato.
La giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui al comma 1-ter della norma in esame debba essere effettuata dopo la pronuncia del provvedimento da impugnare (Sez. 5, Sentenza n. 46831 del 26/09/2023, Iacuzio, n.m.).
E’ vero, infatti, che soltanto nel comma 1-quater è espressamente disposto che il mandato ad impugnare, contenente anche la dichiarazione o elezione di domicilio, debba essere successivo alla sentenza impugnata, ma la finalità delle previsioni del comma 1-ter e del comma 1-quater è identica, ovvero quella di
evitare impugnazioni che sono proposte senza che il diretto interessato ne sia a conoscenza (v. Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano. n. m., che, con riferimento alla previsione del comma 1-quater, evidenzia che “il mandato consente, infatti, di ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l’assente “conosce e vuole”, non solo l’esistenza del processo, ma anche la sua progressione”).
Come evidenziato, infatti, anche nella pronuncia Iacuzio citata, soltanto l’obbligo di una nuova dichiarazione di volontà da parte dell’imputato garantisce la certezza che egli abbia piena consapevolezza che viene presentata una impugnazione per suo conto.
Per garantire unità al sistema processuale, pertanto, la norma dell’art. 581, comma 1-ter, deve essere letta in combinato con quella del successivo comma 1quater, nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio, che è necessaria per proporre impugnazione, debba essere successiva alla pronuncia della decisione impugnata.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 dicembre 2023.