Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23275 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23275 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORONTO (CANADA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE d’APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, cha l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti a d’appello di Milano per l’ulteriore corso;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accog ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art.611 c.p.p.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha dichiarato inammis l’appello proposto avverso la sentenza del G.U.P. di Milano per mancata alleg dichiarazione o elezione di domicilio, non potendosi ritenere sufficiente la mera dicitu nell’atto di impugnazione “già domiciliato presso lo studio del difensore”, in quanto d che non implica il richiamo a precedente atto minimamente determinato o allegato e per non risulta in alcun modo direttamente riferibile all’imputato né sottoscritta dallo
Presentando ricorso per Cassazione, l’imputato evidenzia che il giudizio si è presenza dell’imputato, che l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore r testo della sentenza impugnata e che l’elezione venne effettuata personalmente dall quando era ristretto presso la casa di reclusione di Milano. Citando un precedente s in consimili (n.8014/24, dell’Il gennaio 2024, El lanati) la difesa dell’imputato l’ordinanza venga cassata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Va innanzitutto ricordato che, come opportunamente evidenziato dalla difesa dell’imputato, questi era presente nel giudizio di primo grado. Ciò è espressamente indicato nella intestazio della sentenza che quel grado ha concluso, ove è altresì precisato che NOME COGNOME foss elettivamente domiciliato presso il proprio difensore di fiducia.
Ciò premesso, la difesa ha anche correttamente richiamato il precedente specifico di questa Sezione in materia (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024 El Janati Asmae Rv. 285936 – 01) con cui si è affermato che nel caso di imputato presente nel processo, la dichiarazione o l’elezione domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., possono essere effettuate anch nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’att di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmen garantiti.
Ancor più pertinente, perché relativo ad un caso pressoché identico, è un altro precedente sempre della Seconda sezione (n. 16480 del 29/02/2024,COGNOME NOME,Rv. 286269 – 01), nel quale, presente l’imputato nel corso del giudizio di primo grado, all’inizio del quale eletto domicilio presso il difensore, il riferimento all’elezione di domicilio, piuttosto che di una nuova elezione o la materiale allegazione della precedente, è stato ritenuto sufficient assolvere all’onere previsto dall’art.581 comma 1-ter c.p.p.. Con un ampio richiamo ai princ giurisprudenziali in materia, nonché dei principi convenzionali che debbono ispira l’ermeneutica giudiziale, si è concluso che il richiamo alla precedente elezione possa esse ritenuto equipollente della allegazione, giungendosi a sostenere che nello spirito di l collaborazione tra autorità giudiziale e difesa, l’eventuale insufficiente chiarezza situaz possa stimolare un dialogo con la difesa, piuttosto che l’automatica inammissibilità, da reput eccessivamente formale e vessatoria, in presenza della indubbia volontà di appellare da parte d imputato presente, tale essendo, in definitiva, l’elemento qualificante della fattispecie. In appena il caso di ricordare che l’intera riscrittura dell’art.581 c.p.p. da parte della c.d. Cartabia è finalizzata ad assicurare ‘verità’ al processo, nella fase dell’impugnazione, da un impegnando il difensore a procurarsi un nuovo mandato in caso di assenza del proprio cliente alla fase anteriore del processo (per assicurare la conoscenza, da parte di costui, della nuo situazione processuale) e, dall’altro, per facilitare agli uffici l’espletamento delle oper vocatio in iudicio, affinché non vi siano equivoci sulla conoscenza del processo anche nelle fasi ulteriori. Ne deriva che, nel caso di un imputato presente ed ‘elettore’ nel processo, la rich di allegazione di una elezione già presente, piuttosto che il mero richiamo alla stessa ridurrebbe sostanzialmente ad una formalità, che va oltre il necessario per stabilire un corr rapporto processuale.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo all’elezione di in atti in quanto non sufficientemente determinato né riferibile direttamente all’imputato, pur l’elezione non era dubbia (in quanto già attestata dal giudice di primo grado nell’intesta della sentenza) né poteva esserne dubbia la riferibilità all’imputato (che l’aveva formulata presente nel processo ed era assistito da difensore di fiducia).
In conclusione, il ricorso va accolto, con annullamento senza rinvio (in ragione della nat processuale del vizio rilevato) e trasmissione alla Corte d’appello di provenienza, per l’ult corso.
RAGIONE_SOCIALE. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone ‘a trasmissione degli atti alla Co d’appello di Milano per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024 Il C nsigliere estensore Il Presidente