Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/01/2024 della CORT
– )APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Torino, con ordinanza de plano del 02/01/2024, in applicazione degli artt. 581, comma 1-ter, 591 e 592 cod. proc. pen., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nei confronti di COGNOME NOME, giudicato in presenza in primo grado, e l’esecutività della sentenza impugnata.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, rilevando l’erronea applicazione della legge penale e la violazione di norme processuali in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod.proc.pen.; il difensore ha richiamato la disciplina relativa alla dichiarazione ed elezione di domicilio, sottolineando la diversità di presupposti tra il comma 1-ter e 1-quater, nell’impossibilità di una estensione analogica della più onerosa disciplina di cui al comma 1quater, ed ha evidenziato come il proprio assistito avesse compiutamente eletto domicilio nel corso del giudizio di primo grado presso lo studio del difensore di fiducia, con presenza di tale elezione di domicilio agli atti del procedimento ed evidente possibilità di notificare con immediatezza il decreto di citazione, per le finalità previste dalla normativa da intendere non nel senso di un obbligo miope e fine a se stesso di depositare sempre e comunque tale dichiarazione, bensì nel senso che agli atti risulti con certezza il luogo ove far conoscere all’imputato la data del giudizio di appello. L’obiettivo della disciplina dovrebbe dunque essere individuato nella tutela predisposta nei confronti dell’imputato al fine di una compiuta conoscenza della pendenza del giudizio di appello, in caso contrario si realizzerebbe un ingiustificato ostacolo all’accesso al secondo grado di giudizio. Nel caso di specie, la difesa ha sottolineato come l’imputato avesse eletto domicilio presso il difensore di fiducia in data 07/06/2023, come riscontrabile nel verbale di udienza, mentre in concreto la notifica del decreto di citazione a giudizio non è stata neanche tentata.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GLYPH ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
Questa Corte ha già affermato, con principio che qui si intende ribadire, che in caso di imputato non processato in absentia la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati , Rv.285936-01) o quanto meno compiutamente e precisamente allegate nella intestazione dell’atto di appello dal difensore del ricorrente (Sez. 2, n. del 29/02/2024, NOME). Nel caso concreto è lo stesso ricorrente ad avere evidenziato che la richiamata elezione di domicilio non solo non è stata allegata all’atto di appello, ma neanche richiamata nella intestazione dell’atto stesso, così come correttamente evidenziato dalla Corte di appello e riscontrabile dagli atti in relazione al tipo di vizio dedotto.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente, atteso il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, stimata equa, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30 aprile 2024.