Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24100 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di NOME ricorre avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’imputato, perché con l’atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall’art 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.
Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede, a pena d’inammissibilità, il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata unitamente all’atto d’impugnazione. Questa Corte si è già
espressa COGNOME nel COGNOME ritenere COGNOME manifestamente COGNOME infondata COGNOME la COGNOME questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrast con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con l presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, 2024, COGNOME NOME, Rv. 285900).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME