Elezione di Domicilio nell’Appello Penale: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità
L’ordinanza n. 46425/2024 della Corte di Cassazione getta luce su un requisito formale cruciale nel processo penale: l’elezione di domicilio appello. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha confermato che l’omissione di questo adempimento nell’atto di impugnazione presentato dal difensore comporta l’inammissibilità del ricorso, senza possibilità di sanatorie. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza del rigore formale negli atti processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Campobasso, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato avverso una sentenza del Tribunale di Larino. La ragione della declaratoria di inammissibilità risiedeva in un vizio formale dell’atto di impugnazione: sebbene l’atto, presentato dal difensore di fiducia, contenesse il mandato ad impugnare, mancava della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato. Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della pronuncia della Corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Elezione di Domicilio Appello
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno pienamente condiviso la valutazione della Corte d’Appello, fondando la propria decisione sulla chiara disposizione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. La norma stabilisce che, a pena di inammissibilità, l’atto di impugnazione del difensore deve essere accompagnato da uno specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, che contenga anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato il tenore esplicito e inequivocabile della norma. La legge non si accontenta di un generico riferimento alla residenza dell’imputato, ma richiede un atto formale e specifico di elezione di domicilio appello. Nel caso di specie, il difensore aveva omesso di allegare tale dichiarazione, rendendo l’impugnazione insanabilmente viziata. I giudici hanno chiarito che il generico riferimento alla residenza, già nota agli atti, non può essere considerato equipollente alla formale elezione di domicilio richiesta dalla legge. Un punto cruciale della motivazione risiede nella temporalità dell’atto: la norma prevede espressamente che l’elezione di domicilio debba essere successiva alla sentenza impugnata. Questo requisito mira a garantire la piena consapevolezza e l’attualità della scelta del luogo per le notificazioni relative al grado di giudizio successivo. Di conseguenza, la mancanza di questo specifico requisito formale ha comportato la corretta dichiarazione di inammissibilità dell’appello, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche sull’Elezione di Domicilio Appello
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale per la difesa tecnica nel processo penale: il rispetto scrupoloso dei requisiti formali è essenziale per la validità degli atti processuali. L’omessa elezione di domicilio appello non è una mera irregolarità, ma un vizio che determina la sanzione più grave, ovvero l’inammissibilità, impedendo al giudice di esaminare il merito dell’impugnazione. Per gli avvocati, ciò significa prestare la massima attenzione nella redazione degli atti di appello, assicurandosi di ottenere dal proprio assistito non solo il mandato a impugnare post-sentenza, ma anche una chiara ed esplicita dichiarazione o elezione di domicilio. Per gli imputati, emerge l’importanza di collaborare attivamente con il proprio difensore per compiere tutti gli adempimenti necessari a garantire l’efficacia del proprio diritto di difesa. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Perché un atto di appello può essere dichiarato inammissibile se manca l’elezione di domicilio?
Perché l’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale lo prevede espressamente come requisito a pena di inammissibilità. L’atto di impugnazione presentato dal difensore deve contenere, oltre al mandato, anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
Indicare la residenza dell’imputato è sufficiente a sostituire l’elezione di domicilio?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che un generico riferimento alla residenza non è equipollente alla formale elezione di domicilio richiesta dalla norma, la quale ha un tenore esplicito e richiede un atto specifico.
Quando deve essere fatta l’elezione di domicilio per l’atto di appello?
La legge stabilisce che la dichiarazione o l’elezione di domicilio, così come il mandato ad impugnare, devono essere rilasciati dall’imputato in un momento successivo alla pronuncia della sentenza che si intende impugnare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46425 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASOLI il 07/04/1958
avverso l’ordinanza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME avverso l’ordinanza di inammissibilit dell’impugnazione proposta avverso alla sentenza del Tribunale di Larino, ai se degli artt. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. e 591 cod.proc.pen. stante l’assenza di elezione di domicilio, è inammissibile.
L’art. 581 comma 1 -quater cod.proc.pen. stabilisce che, con l’atto d’impugnazione del difensore, sia depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandat impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini notificazione del decreto di citazione a giudizio, la dichiarazione o l’elez domicilio dell’imputato.
Ora, risulta dagli atti che l’atto di appello presentato dal difensore di fid NOME COGNOME (e non dalla parte personalmente) conteneva il mandato ad impugnare ma non l’elezione di domicilio, da cui la correttezza della dichiarazion inammissibilità dell’impugnazione non potendo ritenersi equipollente all’elezione domicilio il generico riferimento alla circostanza che era indicata la residenza t conto del tenore esplicito della norma che prevede anche che l’elezione di domici sia successiva alla sentenza impugnata.
Restano assorbiti i motivi di merito.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’08/11/2024
Il Consi
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Il Presidente