Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41259 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41259 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato è stato condanNOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 comma 1, n. 2) e n. 7), c.p.;
Considerato che con un unico motivo di ricorso l’imputato denunzia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione ad una mancata interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni di cui agli artt. 89, d.lgs n. 150/2022, e 581, comma 1-ter e 1-quater, c.p.p.;
Rilevato che si tratta di un motivo manifestamente infondato, posto che l’inequivocabile previsione dell’art. 581, co. 1 ter, c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all’entrata in vigore del citato decreto), secondo cui, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, unitamente all’atto di appello, va depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, non consente, sul piano processuale, un’interpretazione diversa da quella fatta propria dalla corte territoriale, dopo avere rilevato la mancanza della dichiarazione o della elezione di domicilio non depositata in uno con l’atto di appello.
Come è stato affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, invero, la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164, c.p.p., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (cfr. Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Rv. 285985).
D’altro canto, come affermato dall’orientamento dominante nella giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, è’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall’art.
33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza (del pari mancante nel caso che ci occupa), non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (cfr. Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, Rv. 285900, nonché, nello stesso senso, Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324).
Considerato, GLYPH pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.6.2024.