Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIMINI il 20/11/1981
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 2:1/3/2023 dichiarava inammissibile l’appello proposto da NOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Rimini 18/1/2023, in assenza della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall’art. 581, comma 1 – ter, cod. proc. pen.
1.1. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo due motivi – con il primo deduce violazione del diritto di difesa con riferimento agli art. 24,27, 11 Cost in quanto la disciplina frappone un ostacolo eccessivo al diritto di difesa non bilanciato con gli altri principi di rango costituziona in quanto la ragionevole durata del processo non può comportare un inutile sacrificio al corretto dispiegamento della difesa tecnica; con il secondo motivo violazione dell’art. 3 in relazione all’art. 581 cod.proc.pen. che centralizza la correlazione tra il diritto all’impugnazione della sentenza di condanna e la difesa tecnica dell’imputato e lamenta la irragionevolezza della disciplina soprattutto come nel caso idi specie l’imputato è sempre stato domiciliato presso il difensore, che ne dava atto in sede di appello.
Preliminarmente chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 comma 1 ter cpp in relazione artt. 3, 24, 27, 111 cost, in via subordinata di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89 terzo comma Dlgs 150/2022 e di annullare l’impugnata ordinanza
Il Procuratore Generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’annullamento senza rinvio per essere il resto estinto per intervenuta prescrizione.
3.11 ricorso è inammissibile .
1.1 GLYPH L’art. 581, comma 1 -ter, cod. i proc. pen. – nell’ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l’autorità giudiziaria dall’effettuare ricerche volte ad individuare il luogo della notifica del decreto d citazione a giudizio – stabilisce che «con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
1.2 Ritiene il Collegio che l’interpretazione logica e sistematica della norma porti a circoscriverne la portata ai soli casi in cui l’imputato sia libero, atteso c solo in tali ipotesi ha senso la dichiarazione o l’elezione di domicilio, che – come esplicitato dalla norma – è funzionale ad evitare che, per notificare il decreto di citazione a giudizio, si rallenti la celebrazione del giudizio di impugnazione. Del resto, da un lato, l’art. 161 cod. proc. pen., al comma 1, stabilisce che «il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenùti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un
indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapi certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso d fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degl articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601.
1.3 Per la proposizione dell’impugnazione è ora innanzitutto previsto che con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La sanzione è quella dell’inammissibilità dell’atto di impugnazione . L’indicazione pare inequivoca nel senso di un deposito contemporaneo dei due documenti (l’atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, in ogni caso, solo se il secondo documento sarà depositato entro la scadenza del termine per impugnare l’appello sarà ammissibile (prescindendo da ogni altra questione sulla sua autonoma ammissibilità formale).
1.4 Si è scelto di evitare alcun automatismo, con una imposta elezione di domicilio presso il difensore che assiste l’imputato, perché foriero di potenziali problematiche sull’effettiva conoscenza della citazione per quanto attiene all’evoluzione possibile del rapporto e contatto tra difensore (pur diligente) ed assistito, dopo la proposizione dell’impugnazione. La dichiarazione o elezione di domicilio (che appunto va depositata anche quando l’atto sia materialmente redatto e depositato dal difensore) deve, per logica sistematica, essere successiva alla deliberazione della sentenza impugnata: essa infatti è appunto finalizzata a consentire la efficace e tempestiva citazione per quel giudizio di appello che proprio dall’imputato e nel suo interesse viene espressamente richiesto. Quando appellante è solo la parte privata, che è pertanto il soggetto processuale che attiva il secondo grado di giudizio che impedisce l’immediata irrevocabilità della prima decisione, era e rimarrebbe francamente poco comprensibile che l’ “attore” si possa poi sottrarre al tempestivo rintraccio per atti che sono indispensabili per giungere a quel giudizio rivisitante che proprio lui ha chiesto.
1.5 La GLYPH dichiarazione GLYPH o GLYPH elezione GLYPH di GLYPH domicilio GLYPH (ovviamente quest’ultima anche presso il difensore che assiste l’imputato al momento del deposito dell’atto di appello) deve quindi essere depositata sia che l’imputato abbia presenziato al giudizio sia in caso di sua assenza dichiarata dal primo giudice
1.6 1.6. La conclusione cui si perviene non espone a dubbi di costituzionalità e convenzionale. La giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che nel sistema processuale penale italiano il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato alle varie fasi del processo
1.7 Per quanto riguarda la nostra Carta fondamentale, si deve tenere presente che il giudice delle leggi ha costantemente riconosciuto conforme al · dettato costituzionale la modulabilità delle forme e dei contenuti in cui si articola i
diritto di difesa in relazione alle caratteristiche dei singoli procedimenti o delle vari fasi processuali, purché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione (v. Corte cost., sent. n. 175/1996); ha più volte conseguentemente osservato che l’effettività del diritto di difesa non deve necessariamente comportare che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico nella multiforme tipologia dei riti e che non possono effettuarsi raffronti omogenei tra settori non direttamente comparabili, quali, ad esempio, il procedimento di prevenzione, il processo penale ed il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza, i quali sono tutti dotati di peculiarità proprie, sia nei presupposti sostanziali, sia, riflesso, sul terreno processuale ( Sez. u 8914 /2017 che richiama Sez U n. 31461 del 27.06.2006,Quanto, poi, alla Corte europea dei diritti dell’uomo, essa ha puntualizzato che l’art. 6, paragrafo 3 c, cit. – pur riconoscendo a ogni imputato “il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell’assistenza di un difensore di sua scelta” – tuttavia non ne precisa le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (v. C.E.D.U. Sez. III, sent. 27 aprile 2006 sul ricorso n. 30961/03, Sannino/Italia)che, di conseguenza, l’interprete non può compiere operazioni integrative o migliorative, rimesse esclusivamente al legislatore.
1.8 Nel caso di specie manca l’elezione di domicilio come atto distinto che accompagna l’atto di appello e risulta solo nella premessa dell’atto di impugnazione sottoscritto solo dal difensore la menzione che NOME COGNOME risultava aver eletto il domicilio presso il suo studio in Rimini.
Va pertanto dichiarata la inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 14.12.2023