Elezione di Domicilio: L’Appello Penale è Inammissibile Senza? La Cassazione Chiarisce
Nel processo penale, il rispetto dei requisiti formali è fondamentale per garantire la validità degli atti e la tutela dei diritti di tutte le parti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 12446 del 2025, ha ribadito l’importanza di un adempimento specifico: la corretta elezione di domicilio nell’atto di impugnazione. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come un’omissione apparentemente burocratica possa determinare l’inammissibilità di un appello, precludendo l’esame del merito della causa.
I Fatti del Caso: Dall’Appello Dichiarato Inammissibile al Ricorso in Cassazione
Un imputato, condannato in primo grado dal Tribunale di Ferrara per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, presentava appello tramite il suo difensore. Tuttavia, la Corte di appello di Bologna dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? L’atto di appello non era corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, come richiesto dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo una violazione della legge processuale. La difesa lamentava che la Corte di appello avesse agito senza attendere una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, che si sarebbero espresse a breve sul significato esatto della norma in questione.
La Questione Giuridica e la Mancata Elezione di Domicilio
Il cuore della controversia legale risiedeva nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Questa norma, in vigore per le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, introduceva un requisito di forma a pena di inammissibilità: l’atto di impugnazione doveva contenere la dichiarazione o elezione di domicilio. L’obiettivo del legislatore era quello di eliminare ogni incertezza sulla reperibilità dell’imputato, garantendo la celerità e la correttezza delle notifiche processuali.
Il quesito sottoposto alla Suprema Corte era se l’assenza di tale indicazione nell’atto di appello potesse essere sanata o se, al contrario, costituisse un vizio insanabile tale da giustificare una pronuncia di inammissibilità.
L’Intervento Chiarificatore delle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, nel decidere il caso, ha fatto riferimento a una recentissima sentenza delle Sezioni Unite (la n. 6578/2024). Questo precedente ha fornito l’interpretazione definitiva della norma, stabilendo due principi chiave:
1. Applicabilità temporale: La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, nonostante la sua successiva abrogazione.
2. Requisiti minimi: L’impugnazione deve contenere almeno un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo processuale. Questo riferimento deve permettere un’individuazione immediata e inequivocabile del luogo per le notifiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha ritenuto il ricorso infondato. Applicando i principi stabiliti dalle Sezioni Unite, i giudici hanno verificato che l’atto di appello presentato dall’imputato era effettivamente privo di qualsiasi indicazione relativa al domicilio. Non solo mancava una nuova elezione, ma non vi era neppure un riferimento specifico a una precedente dichiarazione che potesse essere facilmente reperita nel fascicolo.
Questa lacuna, secondo la Corte, generava proprio quell’incertezza che il legislatore intendeva evitare. L’assenza di un’indicazione univoca del luogo di notifica rendeva l’atto non conforme al modello legale, determinandone l’inammissibilità ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Di conseguenza, la decisione della Corte di appello di Bologna è stata giudicata giuridicamente corretta, in quanto ha applicato rigorosamente una norma processuale posta a presidio della certezza del diritto e dell’efficienza del procedimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le Conclusioni
Questa sentenza sottolinea in modo inequivocabile che i requisiti formali degli atti processuali non sono mere clausole di stile, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. La mancata elezione di domicilio, per le impugnazioni soggette alla vecchia normativa, costituisce un vizio fatale che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: la massima attenzione deve essere posta nella redazione degli atti di impugnazione, verificando scrupolosamente la completezza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, per evitare che un errore procedurale possa compromettere l’esito di un intero grado di giudizio.
Perché un appello penale è stato dichiarato inammissibile?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché l’atto di impugnazione non conteneva la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, né un riferimento specifico a una precedente elezione, violando così il requisito previsto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale (applicabile ratione temporis).
Qual è l’importanza dell’elezione di domicilio in un atto di impugnazione?
L’elezione di domicilio è fondamentale per garantire l’individuazione immediata e inequivocabile del luogo in cui notificare gli atti del procedimento all’imputato. La sua assenza, secondo la legge vigente al momento dei fatti, creava un’incertezza procedurale tale da comportare l’inammissibilità dell’impugnazione.
La norma che richiede l’elezione di domicilio è ancora in vigore?
No, la norma specifica (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.) è stata abrogata a partire dal 25 agosto 2024. Tuttavia, come chiarito dalle Sezioni Unite e confermato in questa sentenza, essa continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni che sono state proposte prima di tale data.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 12446 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 12446 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Tunisia il 28/05/1984
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 della Corte di appello di Bologna
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha richiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, impugna l’ordinanza della Corte di appello di Bologna del 23 ottobre 2024 con cui è stato dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 27 maggio 2024 che lo aveva ritenuto responsabile in ordine ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, fatti commessi in Ferrara il 12 luglio 2021.
NOME deduce violazione dell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. là dove la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto non corredato dall’elezione di domicilio dell’imputato.
La decisione sarebbe stata assunta dalla Corte di appello senza rinviare l’udienza per attendere l’esito della sentenza di questa Corte che, a Sezioni Unite, si è pronunciata sull’esatto significato della citata norma.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con sentenza del 24 ottobre 2024, nel ricorso n. 6578/2024 a carico di NOME COGNOME le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciatesi in ordine all’esatto contenuto delle disposizioni contenute nell’art. 581, comma 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., da un canto, hanno precisato, quanto a vigenza della norma poi abrogata dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, dall’altro, che la stessa richiede che l’impugnazione contenga almeno il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale onde consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notifica dell’atto propulsivo del procedimento.
Ciò premesso, sulla base degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di esaminare questioni di natura processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01), deve rilevarsi che il pur tempestivo atto di impugnazione della sentenza resa all’esito del giudizio di primo grado celebrato alla presenza del ricorrente, non contiene, come rilevato dalla Corte di appello, l’elezione di domicilio ed è carente di indicazione univoca in ordine all’ipotizzata elezione di domicilio, così venendosi a realizzare proprio quell’incerta individuazione del luogo ove notificare l’atto di citazione che il legislatore ha inteso scongiurare per mezzo della disciplina ratione temporis contenuta nel comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. e che questa Corte, nel suo massimo consesso, ha ritenuto di tenere ferma secondo le linee interpretative sopra tracciate.
La lacuna evidenziata in merito all’elezione di domicilio, atto personale dell’imputato, determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., conformemente a quanto rilevato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, pertanto, si rivela giuridicamente corretta.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26/02/2025.