Elezione di Domicilio Appello: Perché la Vecchia Dichiarazione Non Basta Più
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale della procedura penale, spesso fonte di errori: l’elezione di domicilio per l’appello. Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha ribadito che, per presentare un’impugnazione valida, è necessario depositare una nuova e specifica dichiarazione o elezione di domicilio, successiva alla sentenza di primo grado. Vediamo insieme i dettagli di questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza di primo grado. Il motivo dell’inammissibilità era puramente formale: la mancata presentazione, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni del giudizio d’appello.
L’imputato, nel suo ricorso in Cassazione, sosteneva che tale requisito fosse stato soddisfatto, in quanto aveva già eletto domicilio presso il suo difensore di fiducia fin dal primo grado del procedimento e che tale elezione dovesse ritenersi valida per l’intero corso del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. I giudici hanno confermato la decisione della Corte d’Appello, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
La Corte ha chiarito che la normativa vigente, in particolare l’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, impone un adempimento preciso e non derogabile: la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere depositata contestualmente all’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità. Questo significa che l’atto compiuto nel grado precedente non è più sufficiente.
La Necessità di una Nuova Elezione di Domicilio per l’Appello
La Corte ha spiegato che la ratio della norma risiede nella nuova formulazione dell’articolo 164 del codice di procedura penale. A differenza del passato, l’elezione di domicilio effettuata in un grado di giudizio non ha più una durata illimitata. Di conseguenza, per ogni fase successiva, come l’appello, è richiesta una manifestazione di volontà attuale e specifica.
Questo requisito garantisce la certezza delle comunicazioni e delle notificazioni all’imputato, assicurando che sia effettivamente informato degli sviluppi del procedimento che lo riguarda. La Corte ha citato un precedente conforme (Cass. Pen., Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024), consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai chiaro.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione letterale e sistematica delle norme processuali. L’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è inequivocabile nel prevedere la sanzione dell’inammissibilità per l’omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all’impugnazione. La Suprema Corte sottolinea che tale dichiarazione deve essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, proprio perché la precedente ha esaurito i suoi effetti con la conclusione del primo grado. L’argomentazione del ricorrente, basata sulla presunta validità ultrattiva della domiciliazione iniziale, si scontra palesemente con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito importante per imputati e difensori. La formalità della nuova elezione di domicilio non è un mero cavillo burocratico, ma un requisito di ammissibilità essenziale per l’impugnazione. Omettere questo adempimento, confidando nella validità della dichiarazione resa in primo grado, comporta la conseguenza drastica dell’inammissibilità dell’appello, precludendo la possibilità di un esame nel merito della sentenza. È quindi cruciale, al momento della redazione dell’atto di appello, allegare sempre una nuova e specifica elezione di domicilio per il grado di giudizio che si va ad instaurare.
Quando si presenta un appello penale, la dichiarazione di domicilio fatta in primo grado è ancora valida?
No, secondo la Corte di Cassazione e la nuova formulazione dell’art. 164 c.p.p., l’elezione di domicilio fatta nel grado precedente non ha più durata illimitata e non è valida per l’appello.
Cosa succede se non si deposita una nuova elezione di domicilio insieme all’atto di appello?
L’atto di appello viene dichiarato inammissibile, come previsto dall’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Ciò impedisce che l’impugnazione venga esaminata nel merito.
Perché la legge richiede una nuova elezione di domicilio per l’appello?
Perché la dichiarazione o elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza che si impugna, per garantire la certezza delle notificazioni e assicurare che l’imputato sia aggiornato sugli sviluppi del nuovo grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29030 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricOrso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto mancante della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, rilevando che l’imputato sarebbe stato elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia nel corso di tutto il procedimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.