Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26793 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26793 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FORMIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH COGNOME NOME COGNOME ricorre per l’annullamento dell’ordinanza emessa Corte d’appello di Roma in data 13/02/2024 nell’ambito del procedimento n. 442 del 2024, in cui l’odierno ricorrente è imputato per i reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 116, commi 15 e 17, cod.strada per aver circolato alla guida di un autocarro senza essere munito della patente di guida e rifiutando di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro teso a verificare il suo tasso alcolemico. Con l’impugnata ordinanza la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Cassino in data 31/05/2023 e depositata il 28/08/2023.
Con un unico motivo di ricorso COGNOME lamenta la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello, dichiarando l’inammissibilità dell’appello proposto verso la sentenza del primo grado perché privo di dichiarazione o elezione di domicilio dello stesso imputato, allineandosi al principio stabilito dalla Corte di cassazione con Sez. 5, n. 4606 del 2024, non avrebbe tenuto conto del contrasto emergente anche dalla lettura della sentenza della Sez. 4, n. 4342 del 2024 che invece ha stabilito il principio secondo il quale anche in caso di imputato detenuto per altra causa la dichiarazione o l’elezione di domicilio deve considerarsi superflua.
Considerato che l’imputato risulta detenuto per altra causa sin dalla celebrazione del giudizio di primo grado e risulta tuttora detenuto, l’elezione d domicilio sarebbe stata superflua stante la necessità della notifica personale al detenuto ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen., e atteso che la dichiarazione l’elezione di domicilio è richiesta solo nel caso in cui l’imputato possa elegger o dichiarare domicilio ovvero non si trovi in stato di detenzione, mentre laddove il soggetto risulta detenuto deve applicarsi la norma generale che prevede la notificazione personale all’imputato. Di conseguenza, sostiene il ricorrente, la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello, incidendo sui dirit dell’appellante non salvaguarda i principi fondamentali dell’ordinamento tra cui il favor impugnationis.
GLYPH Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato ponendo la quaestio dell’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. su cui sono emersi due diversi orientamenti circa la perdita di efficacia della dichiarazione e elezione di domicilio effettuata in primo grado e sulla necessità che quella
allegata all’atto di impugnazione debba costituire un nuovo atto o possa essere richiamata quella precedente alla sentenza di primo grado ma pur sempre allegandola all’impugnazione.
I due diversi orientamenti sull’interpretazione dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., quando l’imputato sia stato presente nel corso del giudizio di primo grado, divergono sulla necessità o meno di una dichiarazione o elezione successiva all’emissione della sentenza impugnata, con evidenti conseguenze circa l’ammissibilità dell’impugnazione.
Il Collegio considera l’orientamento ermeneutico seguito da una parte della giurisprudenza di legittimità volta a sostenere che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, e dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata.
3.1. Innanzi tutto, sul piano letterale e sistematico, Sez. 5, n. 17055 del 23/04/2024, COGNOME, evidenzia la differenza tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado di giudizio e quelli del giudizio impugnatorio prevedendosi per questi ultimi che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente dal nuovo atto depositato unitamente all’impugnazione ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1-quater; invece, per le notifiche degli atti introduttivi relativi al primo grado il riferimento ovviamente – è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado. Pertanto «si può prendere in considerazione una precedente dichiarazione o elezione di domicilio solo se essa è stata rinnovata da parte dell’imputato attraverso Lino dei modi previsti dai commi 1-ter e 1-quater». In definitiva, con la manifestazione di volontà di impugnare la sentenza occorre una nuova o rinnovata indicazione del domicilio processuale.
3.2. Ulteriore argomento a sostegno dell’orientamento in parola è tratto da una lettura sistematica del nuovo art. 164 cod. proc. pen., da cui si ricava che l’elezione o dichiarazione di domicilio effettuata nel precedente grado non ha più, come nel precedente regime, durata illimitata ma con la riforma esaurisce i propri effetti legittimanti il contraddittorio con la sentenza di primo grado; di conseguenza, occorre un’altra nuova indicazione domiciliare unitamente alla manifestazione di impugnativa, pena l’inammissibilità di quest’ultima (Sez. 2, n. 10924 del 14/12/2023, Ripa, n.m.; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805-01; Sez. 5, n. 10170 del
10/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 5, n. 10453 del 10/01/2024, NOME, n.m.; Sez. 5, n. 10172 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 5, n. 10171 del 10/01/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 2, n.13409 dell 27/02/2024, COGNOME, n.m.; Sez. 6 n. 22820 del 16/04/2024, COGNOME, ri.m.; Sez. 2, r. 23462 del 12/04/2024, COGNOME, n.m.).
Tale inammissibilità opera anche per l’appellante sottoposto agli arresti domiciliari al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell’art. 157 cod. proc.pen. in quanto l’art. 581 cod. proc. pen. è norma generale sulle impugnazioni non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell’imputato al momento della proposizione del gravame (Sez. 4, n. 41858 del 8/06/2023, Andrioli, Rv. 285146-01), ancorché sia intervenuta nel frattempo la scarcerazione prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio (Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286122).
In tali decisioni la Corte ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello al quale il difensore aveva allegato l’elezione di domicilio effettuata nel corso del primo grado o delle indagini preliminari, ad esempio al momento dell’identificazione o dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza.
3.3. L’efficacia dell’indicazione di domicilio limitata al primo grado, non automaticamente estensibile alla fase impugnatoria, consente a Sez 5, n. 17055 del 23/04/2024, COGNOME, di sviluppare ulteriormente un iter argomentativo razionale e sistematico che mette in rilievo il collegamento con il comma 1-quater dell’art. 581 cod.proc.pen. e più ampiamente con la riforma del regime delle notificazioni. In particolare, si afferma che «gli adempimenti formali di cui all’art. 581, comma 1-ter, e comma 1-quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione, da rinvenire nell’esigenza di promuovere impugnazioni consapevoli e relative citazioni a giudizio dall’esito certo, devono intervenire all’atto dell’impugnazione, non prima né dopo di essa, sicché l’esistenza già in atti di una dichiarazione o elezione di domicilio non sortisce effetti rispetto all’impugnazione, essendo necessaria una rinnovata, consapevole, volontà dell’imputato nello specifico momento impugnatorio».
La motivazione centra l’asse ermeneutico non tanto sulla lettera e sulla forma della notifica ma su un profilo cronologico e soggettivo, cioè sull’attualità della volontà di impugnare da parte dell’imputato affinché I ‘allegazione all’impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio «sia indicativa di rinnovata volontà dichiarativa da parte dell’imputato, che, quindi, essa refluisca nel mandato specifico ad
impugnare, come prevede la disposizione normativa di cui al comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen., o che venga allegata ai sensi del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.»’
La sentenza COGNOME, muove da una lettura sistematica della nuova regola relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio nel nuovo sistema di notificazioni predisposto per l’appello ove ritiene che «se fosse stata sufficiente la precedente dichiarazione o elezione di domicilio, la previsione di cui al comma 1-ter e la speculare di cui al comma 1quater dell’art. 581 non avrebbe avuto ragion d’essere prevedendo già l’art. 157-ter cod. proc. pen., al primo comma, per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica deve intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161 del codice di rito, salvo precisare, al terzo comma, che ove si tratti di impugnazione, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater (domicilio che potrà quindi coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell’art. 161 ma dovrà in ogni caso essere “rinnovato” in funzione dell’impugnazione, ossia nuovamente depositato unitamente all’atto dì impugnazione o refluire nel mandato specifico ad impugnare)». Di conseguenza l’efficacia dell’elezione o dichiarazione di domicilio per il primo grado si esaurisce con la sentenza e per l’appello deve essere attualizzata dall’imputato – e non da altri – al momento dell’impugnazione per favorire l’effettiva conoscenza da parte dell’imputato della citazione a giudizio. Sicché, allorquando si tratti di imputato che è stato presente in primo grado, si è ritenuta sufficiente la dichiarazione o elezione di domicilio ad hoc per ottemperare all’esigenza di celerità e al contempo di certezza della notificazione; nel caso dell’imputato rimasto assente in primo grado si è invece ritenuta necessaria anche la sua partecipazione diretta all’impugnazione mediante il rilascio di mandato specifico ad impugnare.
3.4. Il passaggio argomentativo fondamentale di questo orientamento è incentrato sulla ritenuta efficacia limitata dell’elezione o dichiarazione di domicilio effettuata in primo grado che ai sensi della riforma dell’art. 164 cod. proc. pen. non si estende più ai gradi successivi. Infatti, la dichiarazione o elezione di domicilio non è più un atto ad efficacia prolungata per tutti i gradi del procedimento, bensì un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l’avviso di fissazione dell’udienza
preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, per il giudizio immediato, per l’udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna). Pertanto, ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione non possono ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio.
GLYPH Questo Collegio evidenzia, invece, un altro orientamento che afferma il principio secondo cui l’onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è assolto con l’allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta anche prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 8014 dell’11/0 1/2024, COGNOME Janati, Rv. 285936-01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, COGNOME, Rv. 286269; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, n.m.; Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, Recchia, n.m.).
4.1. Si legga innanzi tutto l’imprescindibile dato letterale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dal quale non emerge la specifica previsione che si debba allegare la procura ad impugnare, ma solo che sia «depositata» la dichiarazione o elezione di domicilio. L’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dispone che, invece’ solo nel caso di imputato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia della sentenza impugnata contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica dell’atto introduttivo dell’appello.
La differente lettera utilizzata nei due commi dell’art. 581 cod. proc. pen. evidenzia la voluntas legis di verificare soltanto per l’imputato assente nel giudizio primo grado la reale conoscenza della pendenza e dell’esito del processo nonché l’effettiva volontà di impugnare la sentenza, fermo restando l’obiettivo di agevolare la citazione a giudizio dell’appellante.
La differente lettera dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., invece, induce a ritenere sufficiente il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, non necessariamente dopo ma anche prima della sentenza impugnata.
4.2. GLYPH La mancata espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia necessariamente successiva alla pronuncia della sentenza impugnata impedisce di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito (Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, n.m.). Ciò non svuota di contenuto l’onere di deposito a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza ed incidenza, considerato che l’imputato presente
potrebbe non avere prima della impugnazione dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio, nel qual caso sul difensore appellante grava l’onere di effettuare la verifica e depositare con l’impugnazione la dichiarazione o l’elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione.
4.2. Ulteriore argomento a favore della lettura in parola muove dall’interpretazione teleologica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. c h e prevede l’onere di allegazione all’atto di impugnazione per agevolare la citazione davanti al giudice di appello, e non per garantire la consapevolezza da parte dell’imputato di impugnare la decisipne di primo grado, al quale il predetto ha partecipato (diversamente da quanto previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.. per l’imputato processato in absentia nel giudizio di primo grado, ove si prevede la necessità di uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato»).
4.3. Sotto altro profilo, Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, n.m.., mette in rilievo l’art. 162 cod. proc. pen. ove stabilisce che il domicilio dichiarato o eletto sono comunicati dall’imputato all’autorità procedente, tra l’altro, «con dichiarazione raccolta a verbale»; di talché non vi è dubbio sulla validità della dichiarazione di domicilio formulata dall’imputai:o nel primo grado di giudizio, per esempio nell’udienza di convalida, purché comunque depositata con l’impugnazione.
Tale argomento, secondo Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, n.m., e soprattutto Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, Ivliraoui, Rv. 286269, depone contro una lettura «estremamente formalistica nel richiedere che per ogni atto di appello sia necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio…anche quando l’imputato non sia stato dichiarato assente», con la conseguenza che si verrebbe a limitare il diritto di difesa.
4.4. Come ben evidenziato specificamente da Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, COGNOME, Rv. 286269, e incidentalmente da Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, n.m., la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo afferma che il principio di legalità della procedura penale è un principio generale di diritto strettamente collegato alla legalità del diritto penale ed è sancito dal brocardo nullum judicium sine lege (sent. 22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio). Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, COGNOME, Rv. 286269, ne deduce corentemente che le disposizioni limitative dei diritti dell’imputato, quale sarebbe l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc.
pen., non possono essere interpretate in modo estensivo richiedendo che la dichiarazione o elezione di domicilio sia “successiva alla sentenza impugnata”, facendo leva sulla ratiodella norma e su una lettura sistematica delle nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 1 ottobre 2022, n. 150.
4.5. Sul piano sistematico occorre dare rilievo a due disposizioni in materia di notificazione. In primo luogo, si consideri l’art. 161, comma 1 , cod. proc. pen. la ddove stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l’altro, della «:citazione in giudizio ai s dell’art. 601», quindi espressamente con riferimento al giudizio di appello; in secondo luogo si badi che l’art. 157-bis, cod. proc. pen., chiarisce che le notificazioni all’imputato non detenuto, successive alla prima, diverse dalla notificazione, tra l’altro, della citazione a giudizio in appel sono eseguite mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia e dunque la prima notificazione deve avvenire all’imputato, se del caso nel domicilio dichiarato o eletto.
In secondo luogo, non possono trarsi elementi concludenti dalla modifica dell’art. 164 cod. proc. pen. che non prevede più che “la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento”. Invero, anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l’altro, per le notificazioni degli atti di citaz in giudizio ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen. Pertanto, risulta confermat che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo ove l’imputato potrà ricevere la notificazione della citazione nel giudizio di appello.
GLYPH In definitiva, il Collegio ritiene che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (a pena di inammissibilità, da allegare all’atto di impugnazione) debba essere stata rilasciata necessariamente dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. Ciò è valido a fortiori nel caso del ricorrente, imputato detenuto per altra causa già nel primo grado, posto che l’adempimento della nuova elezione o dichiarazione di domicilio risulterebbe superfluo in ragione della vigenza dell’obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell’imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all’accesso effettivo alla giustizi sancito dall’art. 6 CEDU, come già stabilito da Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, COGNOME, Rv 286301.
Pertanto si annulla senza rinvio la sentenza impugnata a dispone trasmettersi gli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata a dispone trasmettersi gli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2024
Il consigliere estensore