Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24353 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUNEO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 02/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, risultando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 gennaio 2024, la Corte d’appello di Torino dichiarava l’inammissibilità dell’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Torino del 3 luglio 2023, non essendo stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di appello ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso l’ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 581-comma 1-ter, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 157-bis, 157ter, 162 e 164, cod. proc. pen.
In sintesi, premessa un’ampia ricognizione della normativa processuale vigente con particolare riferimento alla genesi dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. ed alla sua collocazione nel sistema RAGIONE_SOCIALE notificazioni penali, la difesa sostiene che qualora l’indagato/l’imputato – non detenuto e non assente – non abbia validamente dichiarato o eletto domicilio nel procedimento/processo, allora opererebbe, ai comprensibili fini della speditezza del giudizio di appello, il combiNOME disposto dell’art. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Risponderebbe, dunque, alla finalità della novella del 2022 di speditezza, semplificazione e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE garanzie difensive, ritenere valida una preesistente e persistente elezione di domicilio presso il difensore fiduciario piuttosto che una sopravveniente dichiarazione di un domicilio che si riveli poi insufficiente o inidonea. La lettura corretta dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. dovrebbe, dunque, contemplare la piena rilevanza ed efficacia, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, della preesistente elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell’imputato.
2.2. Eccepisce, con il secondo motivo, l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 117, Cost.
In sintesi, si sostiene che una diversa valutazione rispetto a quella sostenuta nel primo motivo, esporrebbe la norma processuale a plurimi profili di incostituzionalità, con particolare riferimento alla valutazione di ragionevolezza, proporzione e razionalità o meno dei criteri normativi che ne inducono, come nel caso in esame, la limitazione, anche qualora l’elezione o dichiarazione di domicilio sia
già presente in atti e pienamente rispondente alle finalità di speditezza del processo.
Si richiama, a tal fine, il parametro costituzionale dell’art. 117, Cost. attraverso il quale trovano riconoscimento i principi sovranazionali affermati sia dall’art. 14, par. 5 del Patto internazionale sui diritti civili e politici che dall’art. 2, Protoco n. 7 alla Convenzione EDU, riguardanti il diritto a far riesaminare la decisione ad una giurisdizione superiore a favore del condanNOME. Richiamata, poi, giurisprudenza di questa Corte (il riferimento è a Cass. II, n. 38442/2023), si ribadisce l’eccentricità della norma processuale di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. rispetto al novellato sistema RAGIONE_SOCIALE notificazioni penali, nel caso di sufficiente ed idonea elezione o dichiarazione di domicilio preesistente e persistente alla presentazione dell’atto di appello, situazione già altrimenti regolata dall’art. 164, cod. proc. pen. nel rispetto dei criteri di celerità e speditezza di cui all’art. 111, Cost.
Altro profilo di sospetta incostituzionalità della norma processuale riguarderebbe l’art. 3 Cost., per l’irragionevole trattamento differenziato di situazioni omogenee, essendo tali per presupposti ed effetti, da un lato, l’elezione e la dichiarazione di domicilio validamente resa nel processo prima del deposito dell’atto di appello e, dall’altro, l’elezione o la dichiarazione di domicilio contenuta in tale atto.
Si chiede a questa Corte, pertanto, di sollevare questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nella parte in cui richiede che con l’atto di impugnazione dell’imputato o del difensore, a pena d’inammissibilità, sia depositata la dichiarazione e l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, anche qualora la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia già stata depositata nel fascicolo del processo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 20 marzo 2024, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, risultando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente ex art. 611, cod. proc. pen., è inammissibile.
Questa Corte, pronunciandosi sulla nuova disciplina introdotta dal D.Igs. n. 150 del 2022 che ha inserito l’art. 581-ter, cod. proc. pen., si è già espressa nel senso di ritenere del tutto legittima la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, nella specie un atto di appello, non accompagnata dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (si v., ad esempio, Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, che ha specificato come detta dichiarazione o elezione di domicilio dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata estesa ai gradi successivi).
Orbene, la nuova disposizione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia), recita che “con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALE parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”: trattasi, dunque, di un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione.
È indubbio che, con la presentazione dell’impugnazione, l’adempimento richiesto non è soddisfatto con l’allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, non avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell’art. 164 cod. proc. pen., ma è necessario che l’interessato fornisca nuovamente, anche nell’ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l’indicazione di un domicilio dichiarato o eletto. Cessa, pertanto, la validità c.d. “illimitata” riconosciuta alla dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti.
La ratio legis va individuata nella esigenza generale, che ha ispirato la riforma del processo in absentia (ossia la certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato), prevedendo a tal fine il legislatore un onere collaborativo, riguardante sia il processo celebrato in assenza sia quello in cui l’imputato abbia avuto conoscenza del giudizio, onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado. E ciò anche ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità (v., anche Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 285029).
L’onere di elezione o dichiarazione di domicilio in funzione del giudizio di impugnazione che si va a promuovere ha un’altra importante funzione, ossia quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo
atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt. 157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto. Più specificamente, occorre evidenziare il dato che, nel nuovo comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., vengono in rilievo due profili finalisticannente collegati, ossia quello dell’esecuzione della notificazione e quello dell’adempimento formale previsto dalle disposizioni in argomento, che non fanno eccezioni nel richiedere che la dichiarazione o l’elezione di domicilio debba accompagnare la proposizione dell’impugnazione, nel caso di specie, dell’appello.
L’atto richiesto, funzionale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio, costituisce un atto formale che si connota proprio in funzione della notifica del decreto, adempimento esecutivo questo che può intervenire – non di rado anche a distanza di tempo – in un momento successivo rispetto alla formalizzazione dell’impugnazione. Proprio lo scollamento che ben può determinarsi tra il deposito dell’atto di impugnazione e il momento esecutivo della notificazione, nonché gli effetti che tale scollamento possono determinare nel vanificare la portata e lo spirito della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in uno al tenore della norma – che non fa eccezione alcuna nel contemplare il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio con l’atto di impugnazione – danno nel loro insieme conto dell’impostazione di questo Collegio circa l’applicazione della disciplina introdotta da tale norma, anche nel caso in cui l’appellante abbia eletto domicilio nel precedente grado di giudizio.
Non può quindi convenirsi con la tesi sostenuta dal ricorrente, dovendosi peraltro rilevare che il sacrificio richiesto all’appellante del deposito di una nuova dichiarazione/elezione di domicilio non appare, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni espresse, irragionevole e/o ingiustificato se si confronta con la individuata esigenza della certa conoscenza della celebrazione del processo di appello e della partecipazione consapevole allo stesso, nonché della tempestiva notifica della citazione a giudizio.
Neppure potrebbe condurre a diversa conclusione, da un lato, la previsione di cui all’art. 164 del codice di rito, che, nel disciplinare l’efficacia della de terminazione del domicilio dichiarato o eletto richiama, tra l’altro, la citazione in appello, mediante il riferimento all’art. 601 del codice di rito, e, dall’altro, la d sposizione di cui all’art. 157-ter cod. proc. pen. che disciplina il caso RAGIONE_SOCIALE notificazioni degli avvisi o citazioni a giudizio, anche di appello, nei confronti dell’imputato non detenuto, rimandando al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art.
161, comma 1, cod. proc. pen., salvo poi a specificare, al terzo comma, che «in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interessekla notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater».
La disciplina di cui all’art. 164 cod. proc. pen. attiene infatti al diverso profilo della validità della determinazione del domicilio dichiarato o eletto per quanto concerne – anche – il caso della citazione nel giudizio di appello, mentre quella di cui all’art. 157-ter attiene, a sua volta, al diverso profilo del momento esecutivo della notificazione all’imputato non detenuto.
L’applicabilità, pertanto, al caso di specie – di imputato che aveva eletto un domicilio nella precedente fase processuale – della disposizione di cui all’art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. – contemplante l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio non trova alcun significativo ostacolo.
7. La scelta del Legislatore di modulare la durata di efficacia della precedente elezione o dichiarazione di domicilio, chiedendo di rinnovarla a chi la abbia già compiuta, attualizzandola, consegue ad una saggia e razionale presa d’atto dell’esperienza giudiziaria, in attuazione del cd. principio di realtà, che vede anche accrescersi l’esercizio del diritto alla mobilità del cittadino, il che implica la necessità di un aggiornamento quanto al domicilio eletto o dichiarato.
Pertanto, non è assolutamente irragionevole richiedere un nuovo atto di volontà (elezione) o di scienza (dichiarazione) avente comunque valore processual-negoziale (cfr. Sez. 6, n. 26631 del 12/05/2016, Andronache, Rv. 267433 01; Sez. 6, n. 4921 del 09/12/2003, COGNOME, Rv. 228319) a ridosso del nuovo grado di giudizio, quindi maggiormente in grado, per «prossimità» al giudizio di impugnazione, di garantire l’effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo. Per altro verso, infatti, richiedere l’elezione o la dichiarazione di domicilio a pena di inammissibilità, è una non irragionevole conseguenza della centralità attribuita alla notifica degli atti introduttivi del giudizio, per ogni fas grado di giudizio, come disciplinata dall’art. 157-ter cod. proc. pen., trattandosi di momenti decisivi della scansione processuale per garantire la piena consapevolezza dell’imputato e la possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa, per la quale non basta la mera conoscenza della pendenza del procedimento, ma necessita la consapevolezza della pendenza del processo, e nemmeno genericamente, ma con riferimento a ciascuna specifica fase o grado dello stesso.
Tale garanzia di conoscenza e consapevolezza, personale e effettiva, non è invece correlata alle notifiche intermedie che invece, ai sensi dell’art. 157-bis cod.
proc. pen. vanno effettuate al difensore di fiducia o di ufficio, a quel punto senza la necessità di dover poi verificare volta per volta l’esistenza di un rapporto professionale effettivo, accertamento necessitato per la vocatio in ius nella complessiva disciplina previgente il d.lgs. n. 150 del 2022 in funzione RAGIONE_SOCIALE garanzie assicurate in sede convenzionale e costituzionale.
Pertanto, la necessità a pena di inammissibilità della elezione/dichiarazione di domicilio è funzionale ad avere la certezza che l’eventuale assenza dell’impugnante nel giudizio sia frutto di una libera scelta e non di una notificazione che non raggiunga lo scopo della conoscenza, offrendosi all’imputato la garanzia di poterne avere contezza nella prospettiva convenzionale e costituzionale espressa a più riprese dalle Sezioni unite di questa Corte (sul punto, Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, NOME, Rv. 279420 – 01, Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 23/04/2021, NOME, Rv. 280931 – 01).
Quello richiesto all’impugnante è un onere di diligenza, di natura collaborativa, che ben si giustifica a fronte della complessità dei giudizi di impugnazione e della necessità della giusta – per la corretta e certa istaurazione del contraddittorio – e celere definizione degli stessi, nello stesso interesse dell’impugnante.
In tal senso, deve qui richiamarsi quanto di recente affermato da Sez. 5., n. 38166 del 04/07/2023, N., non massimata, che, argomentando in ordine all’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater anche al ricorso per cassazione, ha evidenziato come «nel sistema del diritto processuale penale italiano, il legislatore ha delineato un modello di esercizio del diritto di difesa (e, conseguentemente, anche del diritto alla impugnazione) differenziato in relazione alle varie fasi e tipologie di processo» (Sez. U, n. 8914/2017 – dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, COGNOME, n.m. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072); difatti, «l’effettività del diritto di difesa non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda RAGIONE_SOCIALE caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all’imputato» (Sez. U, n. 8914/2017 – dep. 2018, cit.)». Prosegue Sez. 5, n. 38166 – richiamando la giurisprudenza della Consulta, in particolare, Corte cost., n. 188 del 16/12/1980 e n. 395 del 13/07/2000, e della Corte EDU, Ì .,(….’ relativa in particolare all’art. 6, par. 3, lett. c, Carta EDU: cfr. Corte EDU,
27/4/2006, COGNOME c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, COGNOME c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera – come sia stata espressamente rimarcata per l’appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Carta EDU della vigente disciplina processuale penale, anche nei casi di limitazioni ben più gravi di quella posta dall’art. 581, comma 1-ter, come nella parte in cui non consente la difesa personale, o in cui non permette la proposizione personalmente, da parte dell’imputato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, COGNOME, Rv. 268744 01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846 01).
Pertanto, ragionevole è lo «scopo perseguito dal Legislatore, ossia la proposizione di impugnazioni consapevoli da parte dell’imputato senza che dai più stringenti requisiti posti dalla stessa norma a pena di inammissibilità derivi un pregiudizio per lo stesso imputato». D’altro canto, va anche richiamata in modo più specifico la giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia – Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, COGNOME contro Francia – ritenendo che alla richiesta del legislatore francese, di corredare l’atto di appello con la procura rilasciata dall’imputato al presentatore dell’impugnazione, aveva corrisposto un eccesso di formalismo della Corte transalpina, per non aver rinvenuto l’atto stesso, nonostante fosse stato depositato, facendo ricadere sull’imputata una negligenza della cancelleria. Al di là del caso specifico, conta evidenziare, ai fini della presente decisione, che la Corte Edu ha riaffermato che il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (COGNOME c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B). Al § 22 ha chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (COGNOME c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso. Tuttavia, queste ultime non possono limitare l’accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto risulti leso nella sua stessa sostanza. Esse devono perseguire uno scopo legittimo e deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)». La delibazione richiesta per verificare la legittimità RAGIONE_SOCIALE condizioni di inammissibilità deve svilupparsi intorno a tre criteri, sintetizzati dalla Corte NOME nella causa Zubac c. Croazia (, n. 40160/12, §§ 78-86, 5 aprile 2018: la prevedibilità della restrizione, la questione di stabilire chi debba sostenere le conseguenze negative degli errori commessi nel corso del procedimento (Zubac, sopra citata, §§ 90-95), la questione se Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
le restrizioni in esame evidenzino un «formalismo eccessivo» (Zubac, sopra citata, §§ 96-99, RAGIONE_SOCIALE c. Francia, n. 35787/03, §§ 29 36, 26 luglio 2007, e NOME e COGNOME c. Belgio, nn. 74209/16 e altri 3, § 80, 21 settembre 2021).
Nel caso ora all’esame di questa Corte, non vi è dubbio che l’adempimento richiesto elezione/dichiarazione di domicilio era previsto e l’esito dell’inammissibilità era prevedibile, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, applicabile al caso di specie in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022.
Inoltre, l’onere di depositare l’elezione o dichiarazione di domicilio, in uno all’atto di impugnazione, risulta un requisito proporzioNOME e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiorNOME dell’impugnante, proprio per garantire il giusto processo, quanto alla conoscenza del giudizio e dunque l’esercizio del diritto di difesa, nonché alla ragionevole durata del processo (valori tutti garantiti dall’art. 111 Cost. e dall’art. 6 CEDU).
Pertanto, la formalità richiesta contribuisce alla corretta amministrazione della giustizia e a garantire la certezza del diritto, a fronte di un ‘sacrificio’ asso lutamente limitato, quale è il rilascio della dichiarazione/elezione di domicilio.
Infine, nel caso in esame, a differenza di quello esamiNOME nel caso COGNOME, a fronte della astratta proporzionalità del requisito di ammissibilità richiesto, la Corte di appello non ha dichiarato l’inammissibilità per un eccesso di formalismo, come nel caso francese, in quanto non in tema di irregolare o non rinvenuta dichiarazione di domicilio si verte, bensì nel caso della assoluta inesistenza della stessa successivamente alla sentenza di primo grado.
Né, tanto meno, tale dichiarazione di inammissibilità consegue – in relazione all’ultimo dei criteri in precedenza indicati – a errori commessi nel grado di giudizio antecedente, del quale non l’imputato ma lo Stato dovrebbe patire le conseguenze.
L’inammissibilità del ricorso rende ragione della non manifesta fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dalla difesa, peraltro già affrontata negativamente da questa Corte con plurime decisioni, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 1’11 aprile 2024
Il Co sigrere estensore ..,
GLYPH
Il Presidente