Sentenza di Cassazione Penale Sez. U Num. 13808 Anno 2025
Penale Sent. Sez. U Num. 13808 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Libia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/01/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale aggiunto NOME COGNOME e del Sostituto procuratore generale NOME
Piccirillo, che hanno concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 gennaio 2024 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza del 27 marzo 2023 del Tribunale di Roma, con la quale lo stesso COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 1, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (capo A RAGIONE_SOCIALEa rubrica), e del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 223, primo comma, e 216, primo comma, n. 2, r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (capo B RAGIONE_SOCIALEa rubrica), e condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione, con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, e anche di quelle di cui all’art. 29 cod. pen.
La Corte d’appello di Roma, dato atto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata in data 27 marzo 2023 e RAGIONE_SOCIALEa conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, ha rilevato il mancato deposito, unitamente all’atto d’appello, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, e ha, conseguentemente, dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 591, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., a causa del mancato assolvimento degli oneri imposti all’imputato appellante che sia stato presente nel giudizio di primo grado.
Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’AVV_NOTAIO, che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha lamentato, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., la violazione e l’errata applicazione degli artt. 164, 581, comma 1-ter, e 601 cod. proc. pen.
Ha affermato che, sulla base di una lettura sistematica degli artt. 164 e 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa ratio di tale seconda disposizione (volta ad agevolare l’attività di notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello), solamente l’imputato che nel corso del giudizio di primo grado non abbia dichiarato o eletto domicilio deve depositare, con l’atto di appello, anche l’elezione di domicilio, allo scopo di permettere al giudice che procede di notificargli il decreto di citazione a giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 601 co proc. pen., in quanto il domicilio eletto in primo grado resta immanente.
Quindi, in presenza, come nel caso di specie, di una elezione di domicilio idonea, la stessa non avrebbe dovuto essere ripetuta al momento RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa impugnazione.
La diversa interpretazione, seguita dalla Corte d’appello nell’ordinanza impugnata, impone, ad avviso del ricorrente, un’inutile duplicazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, in contrasto con quanto espressamente
previsto dall’art. 164 cod. proc. pen., anche come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui l’elezione di domicilio conserva efficacia anche al fine RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione per il giudizio di appello ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 601 cod. proc. pen.
Nel caso in esame la Corte d’appello aveva fatto eseguire con esito positivo la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di inammissibilità presso il domicilio dichiarato dall’imputato; ciò a dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un valido domicilio dichiarato, presso il quale l’imputato aveva ricevuto tutte le comunicazioni relative al giudizio di primo grado e dove avrebbe quindi potuto essergli notificato anche il decreto di citazione per il giudizio di appello.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa interpretazione prospettata il ricorrente ha, in particolare, richiamato, oltre ad altre, Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME NOME, Rv. 285936 – 01, concludendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
La Quinta Sezione Penale, investita RAGIONE_SOCIALEa trattazione del ricorso, con ordinanza del 19 giugno 2024 ne ha sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite, allo scopo di risolvere il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità i ordine all’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., a proposito RAGIONE_SOCIALEa sufficienza RAGIONE_SOCIALEa sola presenza in atti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione o allegata allo stesso.
E’ controverso se, in base alla predetta disposizione, ai fini RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione: a) occorra una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, da effettuarsi con l’atto d’impugnazione; b) ovvero, sia sufficiente l’allegazione o il richiamo di una precedente elezione o dichiarazione; c) oppure, ancora, sia sufficiente la presenza in atti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio senza necessità né di deposito né di richiamo RAGIONE_SOCIALEa stessa, rilevando il disposto del comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. solo nel caso in cui l’imputato non abbia eletto domicilio nel corso del procedimento.
La Sezione rimettente, nel delineare gli orientamenti contrastanti, ha, anzitutto, richiamato le decisioni che sostengono la necessità di allegare all’atto di impugnazione una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, le quali valorizzano la ratio sottesa all’introduzione di tale onere, individuata, in termini coerenti con gli obiettivi di miglioramento RAGIONE_SOCIALE‘efficienza e speditezza del processo penale perseguiti con il d.lgs. n. 150 del 2022, nella finalità di assicurare la celere e regolare celebrazione del giudizio d’impugnazione e di agevolare l’attività di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio (Sez. 6, 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01).
Secondo tale orientamento, attraverso l’adempimento posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato appellante, il legislatore ha inteso agevolare il buon esito del
procedimento di notificazione, consentendo la rapida notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, quale primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato, ai sensi degli artt. 157-ter, primo e terzo comma, e 601 cod. proc. pen., esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 01).
Tale adempimento è volto ad assicurare la conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato RAGIONE_SOCIALEa citazione per il giudizio di appello, così da garantire che l fase di impugnazione possa svolgersi con contraddittorio certo, tale da escludere o, comunque, fortemente limitare il ricorso agli eventuali rimedi restitutori rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio (Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass., e Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, NOME COGNOME, Rv. 284645 – 01, chiamate entrambe a pronunciarsi sulla sospetta illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., che hanno ritenuto la questione manifestamente infondata), e, al tempo stesso, da assicurare la definizione del giudizio in tempo ragionevole, in modo da non incorrere nella improcedibilità, provocata dalla necessità RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa citazione in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘esito negativo RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La necessità che la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori, sia successiva alla sentenza impugnata viene ricavata dalla nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., che esclude la durata illimitata di quella effettuata nel precedente grado (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, cit., e Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01, cit.).
Tale soluzione, pur in mancanza di una previsione espressa, è ritenuta coerente con la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione e con la lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEe nuove norme in tema di notificazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Al riguardo si sottolinea il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 1, cod. proc. pen. e si richiama il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen. che attribuisce validit limitata alla dichiarazione o elezione di domicilio ai soli fini RAGIONE_SOCIALEe notificaz RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, degli atti di citazione in giudiz ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, cod. proc. pen., nonché del decreto penale di condanna, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, cit., e Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 – 01, cit.).
A sostegno di tale ricostruzione si richiama anche la nuova disciplina RAGIONE_SOCIALEe notificazioni all’imputato, secondo la quale solo per la notificazione degli atti citazione a giudizio occorre, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 157-ter cod. proc. pen., che questi
siano notificati presso il domicilio dichiarato o eletto o, in mancanza di questo, nei luoghi o con le modalità di cui all’art. 157 cod. proc. pen., venendo notificati gli atti successivi presso il difensore: alla notificazione all’imputato RAGIONE_SOCIALE‘a introduttivo del giudizio presso il domicilio dichiarato o eletto conseguirebbe la cessazione RAGIONE_SOCIALEa manifestazione di volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato e la necessità di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio per il giudizio di appello, non potendosi fare riferimento al precedente domicilio dichiarato o eletto (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, cit.).
Nell’ambito di tale orientamento è stata esclusa l’idoneità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, di un’eventuale dichiarazione o elezione di domicilio già presente in atti.
Si osserva che, se fosse sufficiente quest’ultima, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non avrebbe ragione di essere, prevedendo già l’art. 157-ter, comma 1, cod. proc. pen., per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la citazione in appello, che la notificazione debba essere eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ex art. 161 cod. proc. pen., salvo la precisazione, contenuta nel comma 3, che la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., domicilio che potrà, quindi, coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161 cod. proc. pen. solo se la dichiarazione sia stata rinnovata dall’imputato attraverso uno dei modi previsti dai medesimi commi 1-ter e 1quater (così Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01; Sez. 5, n. 2531 del 24/11/2023, dep. 2024, NOME, non mass.).
L’ordinanza di rimessione richiama, tra le numerose decisioni che si inscrivono in tale orientamento, Sez. 4, n. 47417 del 28/09/2023, COGNOME, non mass., che sottolinea la rilevanza del termine “deposito” che si intende, appunto, riferito a un atto “nuovo” e non già a un atto che sia già stato acquisito agli atti per il quale diversamente si parla di allegazione, e Sez. 6, n. 43320 del 26/09/2023, COGNOME, non mass., che richiede la contestualità del deposito rispetto all’atto di appello e la novità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, in quanto altrimenti la norma sarebbe superflua.
Nell’ambito di tale orientamento alcune pronunce ammettono la possibilità di un deposito differito RAGIONE_SOCIALEa elezione di domicilio rispetto all’atto d’impugnazione, da effettuarsi comunque, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione, entro la scadenza dei termini previsti per la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Sez. 5, n. 17995 del 24/01/2024, COGNOME, non mass., e Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass., cit.).
5. L’ordinanza di rimessione illustra anche il diverso orientamento secondo cui la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. possono essere anche quelle effettuate nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, in quanto la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione di RAGIONE_SOCIALE costituzionalmente e convenzionalmente garantiti (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME NOME, Rv. 285936 – 01).
Tale orientamento valorizza la differente disciplina stabilita dal comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. (che riguarda il caso RAGIONE_SOCIALE‘imputato che non sia stato dichiarato assente nel grado precedente e richiede solo il deposito RAGIONE_SOCIALEa elezione o dichiarazione di domicilio e non anche RAGIONE_SOCIALEo specifico mandato a impugnare) rispetto a quanto previsto dal comma 1 -quater RAGIONE_SOCIALEa medesima disposizione (che riguarda l’imputato assente, al quale si richiede, a pena di inammissibilità, il deposito RAGIONE_SOCIALEo specifico mandato a impugnare conferito al difensore contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di appello) contenente l’esplicito riferimento all necessità che si tratti di atti successivi rispetto alla sentenza impugnata.
Sottolinea, in particolare, la ratio RAGIONE_SOCIALEa diversa configurazione RAGIONE_SOCIALEe modalità RAGIONE_SOCIALE‘adempimento previste nei commi 1 -ter e 1 -quater, in quanto la finalità perseguita dal legislatore riguardo all’imputato assente sarebbe quella di garantire la effettiva conoscenza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che non ha partecipato al giudizio, RAGIONE_SOCIALEa pendenza e RAGIONE_SOCIALE‘esito del processo e la reale volontà di impugnazione, intento che, invece, non sarebbe presente nel comma 1 -ter, posto che la sola esigenza di agevolare la citazione a giudizio RAGIONE_SOCIALE‘appellante può essere soddisfatta anche attraverso l’allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286269 – 01).
Sostiene, inoltre, che non è condivisibile una interpretazione diretta ad applicare a un caso non espressamente previsto dalle norme processuali regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie l’obbligatorietà di un adempimento stabilito a pena di inammissibilità, essendo le cause di inammissibilità tassative e insuscettibili di interpretazione estensiva.
Questa interpretazione non sarebbe neppure in contrasto con l’attuale testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., in quanto tale disposizione richiama espressamente l’art. 601 cod. proc. pen., con la finalità di limitare l’efficacia RAGIONE_SOCIALE‘elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche d appello e all’imputato libero, con esclusione dei giudizi cautelari e RAGIONE_SOCIALE‘imputato detenuto.
Secondo tale indirizzo, resta ferma, tuttavia, la necessità che gli atti di dichiarazione o di elezione di domicilio, rilasciati anche in epoca precedente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, siano depositati ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., unitamente all’atto d’appello, considerato che l’imputato presente potrebbe non avere dichiarato o eletto domicilio prima RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o aver effettuato diverse dichiarazioni o elezioni.
Il Collegio rimettente evidenzia l’esistenza di un ulteriore filone interpretativo in base al quale, per non incorrere nella sanzione RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, è sufficiente il richiamo alla precedente elezione di domicilio presente in atti (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, NOME, NOME, Rv. 286269 – 01, cit., che richiama la necessità di una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa disciplina in esame, per non limitare irragionevolmente “il diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, come affermato dalla Corte EDU, 28/10/2021, RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia).
L’ordinanza impugnata dà atto anche RAGIONE_SOCIALE‘orientamento espresso da Sez. 2, n. 20515 del 09/05/2024, Casà, non mass., secondo cui la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, testualmente prevista dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., di imputato non giudicato in assenza nel grado precedente, in quanto tale lettura ostacolerebbe indebitamente l’accesso a un giudizio d’impugnazione, in violazione di RAGIONE_SOCIALE costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.
Con decreto del 15 luglio 2024 la Prima Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite e ne ha disposto la trattazione all’odierna udienza camerale non partecipata.
9. Il AVV_NOTAIO Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Preliminarmente ha evidenziato che l’art. 2, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare» (entrata in vigore il 25 agosto 2024), ha abrogato il comma 1 -ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen., con conseguente necessità, in assenza di disposizioni transitorie, di individuare la disciplina processuale applicabile e, conseguentemente, di verificare l’attualità RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa alle Sezioni Unite.
Dato atto RAGIONE_SOCIALEa natura processuale sia RAGIONE_SOCIALEa norma abrogata sia di quella abrogatrice e RAGIONE_SOCIALEa necessità di individuare la disciplina applicabile sulla base del
criterio stabilito dall’art. 11, primo comma, preleggi, e richiamati i princi affermati da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 236537 01, ha argomentato, anche sulla base di quanto chiarito da Sez. U, n. 21716 del 23/02/2023, COGNOME, Rv. 284490 – 01, che la verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione va compiuta con riferimento alla presentazione del relativo atto.
È questo il momento in relazione al quale va effettuato il controllo di esistenza di tutte le condizioni idonee a rendere l’atto medesimo capace di produrre validamente l’impulso necessario a dar luogo al giudizio di impugnazione.
Sulla base di tali premesse trae la conclusione che l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non riguarda le impugnazioni proposte e valutate dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione nella vigenza del regime introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, con conseguente attualità RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa alle Sezioni Unite.
Nel merito, alla luce del tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa norma, ritiene sufficiente l’allegazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, non essendo il requisito RAGIONE_SOCIALEa posteriorità rispetto al provvedimento impugnato richiesto dalla disposizione.
Nel caso specifico ritiene non sussistente il vizio denunciato, poiché l’atto d’impugnazione era privo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio o, quanto meno, RAGIONE_SOCIALEa indicazione RAGIONE_SOCIALEa sua presenza in atti.
Con memoria del 17 ottobre 2024 il ricorrente ha replicato alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale, osservando che l’allegazione all’atto di impugnazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero il suo puntuale richiamo in tale atto, non è previsto dall’abrogato art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., e dunque non può essere posta a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato appellante.
Aggiunge che la disposizione abrogata trova applicazione solo nell’ipotesi in cui l’imputato, nel corso del giudizio, non abbia in precedenza dichiarato o eletto domicilio.
La mera ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato appellante nulla aggiunge a un fatto processuale già avvenuto e pienamente conosciuto dall’autorità giudiziaria procedente (nel caso di specie l’elezione di domicilio era stata riportata nell’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e proprio al domicilio eletto era stata notificata l’ordinanza di inammissibilit impugnata).
Si sottolinea, inoltre, quanto previsto dall’art. 164 cod. proc. pen., secondo cui l’elezione di domicilio, una volta effettuata dall’imputato, produce effetto, t
l’altro, ai fini degli adempimenti di cui all’art. 601 cod. proc. pen., ossia propr in vista RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appell efficacia che, invece, era stata erroneamente esclusa dalla Corte d’appello, con la conseguente nullità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alle Sezioni Unite è stata rimessa la seguente questione di diritto:
“Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 58 comma 1-ter, cod. proc. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione d domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo”.
La risposta al quesito presuppone la ricostruzione del quadro di riferimento normativo.
Il già citato d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha introdotto il comma 1 -ter nell’art. 581 cod. proc. pen., è attuativo RAGIONE_SOCIALEa I. 27 settembre 2021, n. 134, recante la delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Con riferimento alle impugnazioni la legge delega, all’art. 1, comma 6, lett. f), stabilisce che «nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel s interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei suoi confronti si effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett. a) del comma 13 del presente articolo». Prevede, inoltre, che con l’atto di impugnazione venga depositata, a pena di inammissibilità, «ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘att introduttivo del giudizio di impugnazione», la dichiarazione o elezione di domicilio (art. 1, comma 13, lett. a).
All’art. 1, comma 7, la legge delega esplicita le finalità RAGIONE_SOCIALE‘intervento, volt a «rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché […a…] modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza» e, in coerenza con tale impostazione, alla lettera h) stabilisce che «il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza; […] con lo specifico mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di
impugnazione»; per il difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato assente venga ampliato il termine per impugnare.
All’art. 1, comma 13, lett. a), introduce il più generale onere a carico RAGIONE_SOCIALEa parte privata impugnante di depositare «dichiarazione o elezione.di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
Il legislatore delegato ha, quindi, provveduto, in attuazione RAGIONE_SOCIALEa delega, a varare un complesso di norme che delineano un moRAGIONE_SOCIALEo di “imputato consapevole”, ossia un imputato che, una volta che sia venuto correttamente a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un procedimento penale avviato nei suoi confronti, instauri un rapporto con il proprio difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, al f di potersi difendere.
In linea con tale finalità, il legislatore delegato ha previsto che: l’indagato l’imputato, nel momento in cui entrano in contatto con la polizia giudiziaria o con il pubblico ministero o con il giudice, eleggano domicilio per la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare o degli atti di citazione giudizio; assumano l’obbligo di comunicarne ogni mutamento, nella consapevolezza che, in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di eleggere o dichiarare il domicilio, o, ancora, nel caso in cui il domicilio sia divenga inidoneo, la notificazione degli atti avverrà presso il difensore, già nominato o contestualmente designato anche d’ufficio; le successive notificazioni, diverse da quelle che riguardano gli atti di citazione a giudizio avvengano presso il difensore, di fiducia o d’ufficio, a cui l’indagato e l’imputat devono fornire i propri recapiti onde consentire al difensore stesso di comunicare con lui (artt. 157, comma 8-ter e 161 cod. proc. pen.).
L’art. 157-ter cod. proc. pen., stabilisce poi, al terzo comma, che «in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 581, commi 1-ter e 1-quaten>. Queste ultime disposizioni, anch’esse introdotte dalla novella, prevedono, rispettivamente, che: «Con l’atto di impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma Iter); «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).
La nozione di “parti private”, di cui al comma 1-ter, è riferibile al solo imputato, posto che l’art. 100 cod. proc. pen., al primo comma, stabilisce che la
parte civile, così come il responsabile civile e la persona civilmente obbligata, stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale e, al successivo quinto comma, prevede che il domicilio RAGIONE_SOCIALEe parti private, indicate nel primo comma, per ogni effetto processuale, si intende eletto presso il difensore, presso cui, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 154, comma 4, cod. proc. pen, devono essere eseguite le notificazioni (Sez. 6, n. 20565 del 09/05/2024, COGNOME, non mass., Sez. 2, n. 12667 del 29/2/2024, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V., non mass., e Sez. 5, n. 6993 del 13/11/2023, dep. 2024, Gambino, Rv. 285975 – 01).
La disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non si applica, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, COGNOME, Rv. 285546 – 01; Sez. 2, n. 38442 del 13/09/2023, COGNOME NOME, Rv. 285029 – 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, NOME, Rv. 284645 – 01), all’imputato detenuto, anche se per altra causa (Sez. 6, n. 21940 del 07/02/2024, NOME, Rv. 286488 – 01; Sez. 6, n. 15666 del 29/02/2024, COGNOME, Rv. 286301 – 01; in senso contrario Sez. 2, n. 24902 del 17/05/024, Pompizi, Rv. 286516 – 01, con riferimento però a una ipotesi nella quale lo stato detentivo non era noto al giudice procedente), in quanto l’allegazione all’atto d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, in funzione RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, non ha ragion d’essere nel caso RAGIONE_SOCIALE‘imputato detenuto, stante l’obbligo di procedere nei suoi confronti alla notificazione a mani proprie (art. 156, primo comma, cod. proc. pen.).
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è, invece, ritenuto applicabile all’imputato che si trovi agli arresti domiciliari (Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 286122 – 01; Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146 – 01) o sottoposto a misura coercitiva non custodiale (Sez. 6, n. 30716 del 14/05/2024, COGNOME, Rv. 286848) ovvero in regime di detenzione domiciliare (Sez. 2, n. 27386 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286690 – 01, che ha sottolineato che tale misura alternativa, presupponendo l’avvenuta scarcerazione del sottoposto e trovando esecuzione fuori dagli istituti penitenziari, non elide l’onere imposto dall’indicata disposizione).
Il riferimento contenuto nel comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. al decreto di citazione a giudizio ha indotto a ritenere che la disposizione trovi applicazione nel solo giudizio di appello e non riguardi il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 40824 del 13/9/2023, COGNOME NOME, Rv. 285256 – 01), posto che per tale giudizio non è prevista la notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato e alle altre parti private, bensì l’avviso ai difensori RAGIONE_SOCIALEa data udienza fissata per la trattazione del ricorso (art. 601, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), o l’avviso all’imputato ove questo non sia assistito dal difensore di fiducia
o da difensore iscritto all’albo speciale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (art. 613, comma, comma 4, cod. proc. pen.).
Tanto premesso, circa contenuto, finalità e ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui alla questione rimessa alle Sezioni Unite, occorre esaminare, preliminarmente, l’incidenza sul suo ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa abrogazione che ne è stata disposta dalla legge 9 agosto 2024, n. 114.
L’art. 2, lett. o), RAGIONE_SOCIALEa legge 9 agosto 2024, n. 114, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all’ordinamento giudiziario e al codice RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento militare», entrata in vigore il 25 agosto 2024 (essendo stata pubblicata il 10 agosto 2024), ha, infatti, espressamente abrogato il comma 1-ter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen., senza dettare alcuna disciplina transitoria.
In conseguenza di tale abrogazione la soluzione RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa alle Sezioni Unite richiede anche di stabilire se ai fini RAGIONE_SOCIALEa applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplin contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Il problema RAGIONE_SOCIALEa successione di leggi processuali nel tempo, in relazione al diritto di impugnazione, è stato già affrontato da Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, COGNOME, Rv. 236537 – 01, ove è stato affermato il principio di diritto secondo cui «ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio “tempus regit actum” impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione».
Tale principio, poi consolidatosi nella giurisprudenza successiva (ex plurimis, Sez. 1, n. 27004 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281615 – 01; Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441 – 01; Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, COGNOME, Rv. 273843 – 01), è stato affermato con riferimento alla abrogazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 legge n. 46 del 2006, RAGIONE_SOCIALE‘art. 577 cod. proc. pen., che attribuiva alla parte civile la facoltà di proporre impugnazione agli effetti penali nei confronti di sentenze di proscioglimento in ordine ai reati di ingiuria e diffamazione.
Le Sezioni Unite, nel risolvere la questione di diritto intertemporale, hanno posto a base RAGIONE_SOCIALEa loro analisi il principio di irretroattività RAGIONE_SOCIALEa legge stabi dall’art. 11 preleggi, secondo cui «la legge non dispone che per l’avvenire; essa
non ha effetto retroattivo», sintetizzato nella tradizionale formula tempus regit actum, e hanno individuato varie categorie di atti processuali, «per modulare correttamente il parametro intertemporale e stabilire se sia applicabile il vecchio o il nuovo regime», distinguendo tra varie specie di atti: 1) quello con effett istantanei (che si esaurisce nel suo puntuale compimento); 2) quello che, pur essendo di esecuzione istantanea, presuppone una fase di preparazione e di deliberazione più o meno lunga, ed è strettamente ancorato ad altro atto che lo legittima e che finisce con l’assumere rilievo centrale; 3) quello che ha carattere strumentale e preparatorio rispetto a una successiva attività del procedimento, con la quale va a integrarsi e completarsi.
L’atto di impugnazione è stato ritenuto appartenente alla prima specie, se considerato isolatamente e nel suo aspetto formale, in quanto esso, nell’iter processuale, ha una propria autonomia e una funzione “autoreferenziale”, che è quella di dare avvio al grado successivo di giudizio, investendo il giudice competente.
Quanto, più specificamente, al potere di appellare una sentenza (oggetto RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa alle Sezioni Unite e decisa con la sentenza COGNOME), questo, in quanto esercitabile nel periodo compreso tra la pronuncia e la scadenza dei termini per presentare l’impugnazione, una volta utilizzato nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina al momento vigente, rimane insensibile a qualsiasi modifica normativa sopravvenuta, che può trovare applicazione solamente in relazione a sentenze pronunciate dopo la sua entrata in vigore.
Dunque, secondo le Sezioni Unite, anche per la irragionevolezza degli esiti ai quali condurrebbe il riferire la legge applicabile a quella vigente al tempo in cui l’atto di impugnazione è presentato, potendosi determinare un’asimmetria tra le posizioni di più parti impugnanti, collegata ai tempi, spesso differenti, per l proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione stessa, a loro volta influenzati da eventi casuali o aleatori (adempimenti di cancelleria, vicende RAGIONE_SOCIALEa notifica e altro), «il regime RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, non alla disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa loro presentazione ma a quella in essere all’atto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, posto che è in rapporto a quest’ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e termini per esercitarla».
Tali principi, affermati con riferimento alla facoltà di proporr impugnazione e ai criteri da seguire per stabilire la legge applicabile al regime RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni in caso di successione di leggi nel tempo, sono stati recepiti dalla giurisprudenza successiva relativa ai mutamenti verificatisi in ordine al regime applicabile alle impugnazioni (si vedano, tra le altre, Sez. 6, n. 40146 del
21/03/2018, COGNOME, Rv. 273843 – 01, cit., relativa alla competenza a decidere su di un ricorso per rescissione del giudicato relativo a sentenza emessa prima RAGIONE_SOCIALEa riforma introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione al quale è stata ritenuta la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione; Sez. 5, n. 10142 del 17/01/2018, C., Rv. 272670 – 01, cit., relativa alla impugnabilità con ricorso per cassazione di sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 103 del 2017, modificativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 428 cod. proc. pen.; Sez. 1, n. 53011 del 27/11/2014, COGNOME, Rv. 262352 – 01, relativa alla competenza a decidere sul ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del magistrato di sorveglianza in tema di reclamo giurisdizionale emessa nel vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 35-bis, comma quarto, legge 26 luglio 1975, n. 354; Sez. 1, n. 40251 del 02/10/2007, COGNOME, Rv. 238050 – 01).
Nella stessa sentenza COGNOME, tuttavia, è stato chiarito che l’atto d’impugnazione appartiene alla categoria degli atti processuali a effetti istantanei, che si esauriscono nel loro puntuale compimento; esso, cioè, ha una propria autonomia e ha la funzione di dare avvio al grado successivo di giudizio, investendo il giudice competente.
Non diversamente, in dottrina, quanto alla nozione di actus, cui correlare la disciplina applicabile, tendenzialmente si esclude che esso coincida con l’intero procedimento o con i suoi stati o gradi o fasi, giacché, in tal caso, tutti i process pendenti continuerebbero a essere regolati sempre e soltanto dalle norme vigenti al momento RAGIONE_SOCIALEa loro instaurazione e il principio generale diverrebbe quindi quello RAGIONE_SOCIALEa efficacia differita RAGIONE_SOCIALEe nuove norme, in contrasto con la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 preleggi.
È consolidata l’affermazione secondo cui la regola RAGIONE_SOCIALEa efficacia immediata RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni possa essere correttamente mantenuta solo se per actus si intenda ciascun atto da compiere o ciascun fatto processuale.
Qualora, dunque, la modifica normativa non riguardi la facoltà di proporre l’impugnazione (oggetto RAGIONE_SOCIALEa sentenza COGNOME) ma attenga, come nella fattispecie in esame, alle modalità stabilite per la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello (cfr. Sez. U, COGNOME secondo cui essa appartiene alla categoria degli atti processuali a effetti istantanei), la corretta applicazione del principio sancito dall’art. 11 preleg esclude che per determinare la disciplina applicabile possa aversi riguardo al momento decisorio, ossia al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del provvedimento da impugnare.
L’incidenza RAGIONE_SOCIALEa modifica normativa solo sulle modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione non consente, poi, di dilatarne gli effetti fino a fare ritenere rilevanti, agli effetti RAGIONE_SOCIALEa nozione di atto, non solo l’intero giu d’appello, ma anche, come nell’ipotesi in esame, il giudizio di cassazione, posto che la modifica normativa è intervenuta in pendenza del giudizio di legittimità.
L’affermazione contenuta nella sentenza COGNOME, secondo cui il potere di impugnazione trova la sua genesi nel provvedimento da impugnare e quindi, per esigenze di certezza e di tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento maturato dalla parte in o alla “fissità del quadro normativo” esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del provvedimento da impugnare, va ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all’art. 11 preleggi, non alla disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa loro presentazione, ma a quella in essere all’atto RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non comporta che agli atti processuali da qualificare come a effetti istantanei (quale è, appunto, l’atto di impugnazione) debba applicarsi la disciplina vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del provvedimento da impugnare: non si pongono, infatti, per le modalità di presentazione di tali atti, le esigenze di certezza e tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento considerate a proposito RAGIONE_SOCIALEa individuazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina applicabile alla facoltà di proporre l’impugnazione.
A tali atti, in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro natura, va dunque applicata la disciplina vigente al momento del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso, ossia RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, come stabilito dall’art. 11 preleggi, e non quella del momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del provvedimento da impugnare, né, per la medesima ragione, quella in vigore al momento, successivo, RAGIONE_SOCIALEa decisione.
L’applicazione al caso in esame dei principi enunciati da Sez. U COGNOME porterebbe a risultati irragionevoli.
Mentre la sentenza COGNOME ha fondato essenzialmente il principio affermato sull’esigenza di un criterio che, per la sua oggettiva certezza, era consentire di tutelare l’affidamento RAGIONE_SOCIALEa parte sulla fissità del quadro normativo che, diversamente, avrebbe inibito la facoltà stessa d’impugnare, nel caso di specie, invece, la modifica normativa intervenuta si è risolta non in un aggravio RAGIONE_SOCIALEa facoltà d’impugnazione, bensì, all’opposto, in una sua facilitazione.
Ciò, del resto, è stato affermato anche, e in modo univoco, dalla giurisprudenza successiva alla sentenza COGNOME.
In particolare, nella sentenza Aiello (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01), relativa alle modifiche apportate agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. e alla possibilità di presentare personalmente il ricorso per cassazione, è stata ribadita la distinzione tra la legittimazione a proporre il ricorso e le sue effettive modalità di proposizione, attenendo il primo concetto alla titolarità sostanziale del diritto all’impugnazione, il secondo al profi dinamico del suo concreto esercizio.
Tale distinzione, peraltro, era già stata anticipata, tra le altre, da Sez. 5, n 53203 del 7/11/2017, Simut, Rv. 271780 – 01, che, sempre a proposito RAGIONE_SOCIALEa facoltà di presentare personalmente il ricorso per cassazione successivamente alla entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge 23 giugno 2017, n. 103, aveva affermato che la modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 613, comma 1, cod. proc. pen. incide non già sul diritto a
impugnare bensì soltanto sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEe modalità del suo esercizio, con la conseguenza che Vactus da considerare cronologicamente ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEe preleggi è l’atto d’impugnazione in sé per sé, ossia il ricorso pe cassazione, e non il provvedimento impugnato.
Anche Sez. U, n. 38481 del 25/5/2023, D., Rv. 285036 – 01, chiamate a determinare l’ambito cronologico di applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel sottolineare che il processo non è un fenomeno isolato e istantaneo, ma si compone di una serie concatenata di atti che si sviluppano nel tempo e sono posti in essere da soggetti distinti, in presenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra loro, ha ribadito, in continuità con quanto affermato nella sentenza COGNOME, che il principio tempus regit actum «deve essere necessariamente modulato in relazione alla variegata tipologia degli atti processuali ed alla differente situazione sulla quale essi incidono e che occorre di volta in volta governare». Ha, altresì, chiarito che «nella operazione di individuazione di quale norma, tra quelle succedutesi, vada applicata all’atto o alla sequenza di atti da disciplinare, possono venire in rilievo plurime istanze di rilievo costituzionale la cui composizione e armonizzazione è affidata ad un ricorso, equilibrato, attento e ragionevole, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interprete, ai crit sopra ricordati».
Il Collegio ritiene, pertanto, che qualora, come nel caso in esame, si discorra RAGIONE_SOCIALEe modalità di compimento di un atto processuale che, come l’atto d’impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l’impugnazione e RAGIONE_SOCIALEa legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all’art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto stesso.
Può dunque affermarsi, sul punto, il seguente principio di diritto:
“La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024”.
Tanto premesso, circa l’ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione oggetto RAGIONE_SOCIALEa questione rimessa alle Sezioni Unite, nella giurisprudenza di legittimità sono emersi i due orientamenti illustrati nell’ordinanza di rimessione, cui hanno aderito anche decisioni depositate successivamente alla pronuncia di tale ordinanza.
9. Secondo un primo indirizzo la dichiarazione o elezione di domicilio deve, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, essere successiva alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado ed essere depositata unitamente all’atto d’impugnazione.
Tale opzione interpretativa – sostenuta, tra le altre, da Sez. 2, n. 23462 del 12/04/2024, COGNOME, Rv. 286374 – 01; Sez. 5, n. 17055 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01; Sez. 2, n. 19547 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286521 – 01; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285900 – 01; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 – 01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285324 – 01; Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, COGNOME, Rv. 284645; nonché, tra le sentenze non massimate, da Sez. 4, n. 36462 del 11/06/2024, COGNOME; Sez. 6, n. 22820 del 16/04/2024, COGNOME; Sez. 4, n. 18605 del 22/03/2024, COGNOME – muove dal rilievo RAGIONE_SOCIALEa differenza esistente tra il regime di notificazione degli atti di citazione del primo grado d giudizio (ove il riferimento è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado) e quelli che riguardano il giudizio di impugnazione, prevedendosi, per questi ultimi, che la notificazione debba essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente dal nuovo atto depositato unitamente all’impugnazione (ovvero, per l’imputato giudicato in assenza, indicato nel mandato specifico di cui al comma 1-quater del medesimo art. 581 cod. proc. pen.).
A sostegno di tale orientamento si sottolinea, anzitutto, la ratio RAGIONE_SOCIALEa disposizione, volta a promuovere impugnazioni consapevoli e relative citazioni a giudizio dall’esito certo, con la conseguenza che le relative dichiarazioni o elezioni di domicilio devono necessariamente intervenire contestualmente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, non prima né dopo di essa, cosicché l’esistenza già in atti di una dichiarazione o elezione di domicilio non potrebbe sortire effetti rispetto all’impugnazione, essendo necessaria una rinnovata, consapevole, volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato nello specifico momento RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (Sez. 2, n. 19547 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286521 – 01, cit.; Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01, cit.; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, cit.; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805 – 01, cit.).
Sul piano funzionale, la finalità sottesa all’onere imposto all’appellante non si esaurirebbe nella sola esigenza di facilitazione del compito RAGIONE_SOCIALEa cancelleria nella predisposizione RAGIONE_SOCIALEa notificazione, ma perseguirebbe anche l’intento di rendere quanto più possibile certo il buon esito RAGIONE_SOCIALEa notificazione e, quindi, l conoscenza RAGIONE_SOCIALEa citazione per il giudizio di appello da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato,
obbiettivo che evidentemente, per essere conseguito, presuppone l’attualità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio.
Le previsioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., mirano, inoltre, a promuovere impugnazioni e giudizi consapevoli, tenuto anche conto RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che da esse possono discendere, cosicché, nel caso di imputato presente in primo grado si è ritenuta necessaria e sufficiente senza che ciò si risolva in una ingiustificata disparità di trattamento – una specifica dichiarazione o elezione di domicilio per ottemperare all’esigenza di celerità e al contempo di certezza RAGIONE_SOCIALEa notificazione. Invece, nel diverso caso RAGIONE_SOCIALE‘imputato rimasto assente in primo grado, con il comma 1 -quater si è ritenuta necessaria anche la sua partecipazione diretta all’impugnazione mediante il rilascio di un mandato specifico a impugnare.
A sostegno di tale opzione interpretativa si richiama innanzitutto il nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 157-ter, terzo comma, cod. proc. pen., che, nel disciplinare le notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di appello all’imputato detenuto, espressamente prevede che, in caso di impugnazione, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. In secondo luogo si valorizza la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., da cui si ricava che l’elezione o dichiarazione di domicilio effettuata nel precedente grado non ha più, come nel precedente regime, durata illimitata, ma esaurisce i propri effetti con la sentenza di primo grado: di conseguenza, venuto meno il principio di immanenza RAGIONE_SOCIALEa domiciliazione, occorrerebbe un’altra, nuova, dichiarazione o elezione di domicilio, unitamente alla manifestazione di volontà di impugnare, pena l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
In particolare, Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01, cit. (conf. Sez. 2, n. 19547 del 14/03/2024, COGNOME, Rv. 286521 – 01, cit., e Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 -01, cit., nonché Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01), sulla base di una lettura sistematica del nuovo regime di notificazioni predisposto per l’appello, evidenziano che, «se fosse stata sufficiente la precedente dichiarazione o elezione di domicilio, la previsione di cui al comma 1-ter e quella speculare di cui al comma 1-quater RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 non avrebbe avuto ragion d’essere, in quanto già l’art. 157-ter cod. proc. peri., al primo comma, prevede per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stess citazione in appello che la notifica debba intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161 del codice di rito, salvo precisare poi, al te comma, che, ove si tratti di impugnazione, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, commi 1 -ter e 1 -quater (domicilio che potrà quindi coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, ma dovrà in ogni caso essere “rinnovato” in funzione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ossia nuovamente depositato unitamente all’atto di impugnazione o refluire nel mandato specifico ad impugnare)».
Si sottolinea, in particolare, l’efficacia limitata RAGIONE_SOCIALE‘elezione o dichiarazione d domicilio effettuata in primo grado che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., non si estende ai gradi successivi. Non si tratta più di un atto a efficacia prolungata che, in assenza di modificazioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, può rilevare ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione degli atti di tutti i gradi del procedimen bensì di un atto ad efficacia limitata alla notificazione degli atti di vocatio in iudicium espressamente indicati dal legislatore (ovvero, l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, gli atti di citazione per il giudizio direttissimo, pe giudizio immediato, per l’udienza dibattimentale dinanzi al tribunale in composizione monocratica e per il giudizio di appello, nonché il decreto penale di condanna).
Tale diversa validità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio emerge chiaramente dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 1, cod. proc. pen. che, in particolare, prevede espressamente che il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la presenza RAGIONE_SOCIALE‘indagato o RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non detenuto né internato, lo invitino a dichiarare o eleggere domicilio – fisico o digitale – «per le notificazioni» degli atti di vocatio in iudicium sopra indicati.
Coerentemente, nell’art. 164 cod. proc. pen. – la cui rubrica è stata significativamente sostituita con la locuzione “Efficacia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio” – è stato eliminato il riferimento alla validità di atto «per ogni stato e grado del procedimento».
In definitiva, sebbene la norma non richieda espressamente che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva alla pronuncia oggetto di impugnazione, l’orientamento in esame ritiene che l’interpretazione preferibile, coerente con la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma e con una lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia fondata sulla perdita di efficacia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari o in primo grado, e sulla necessità che l’impugnazione sia legata a un’attuale e consapevole volontà di impugnare la sentenza e di indicare il domicilio per la nuova fase di impugnazione (Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01, cit.).
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, pertanto, non potrebbero ritenersi valide le dichiarazioni o elezioni di domicilio effettuate nel precedente grado di giudizio.
10. Il secondo, contrario, indirizzo ritiene, invece, sufficiente l’allegazion RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio intervenute nel processo di primo grado.
L’onere previsto a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. può essere assolto con il deposito, o anche con l’allegazione, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio intervenuta anche prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, COGNOME, Rv. 286361 – 01; Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625 – 01; Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, COGNOME, Rv. 286269 – 01; Sez. 2, n. 8014 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01; nonché, tra le sentenze non massimate, Sez. 6, n. 32702 del 10/07/2024, RAGIONE_SOCIALE; Sez. 6, n. 34035 del 21/06/2024, COGNOME; Sez. 2, n. 27785 del 13/06/2024, RAGIONE_SOCIALE; Sez. 4, n. 36463 del 11/06/2024, Ferrari; Sez. 3, n. 35328 del 04/06/2024, C.).
A sostegno di tale orientamento si valorizza, innanzitutto, il dato letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., dal quale non emerge la specifica previsione che si debba depositare con l’atto d’impugnazione la procura a impugnare, ma solo che si debba depositare, a corredo di tale atto, la dichiarazione o elezione di domicilio.
Si sottolinea poi che l’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dispone che, solo nel caso di imputato dichiarato assente nel corso del giudizio di primo grado, sia depositato a pena di inammissibilità lo specifico mandato a impugnare conferito al difensore dopo la pronunzia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, contenente anche l’elezione o dichiarazione di domicilio per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttiv del giudizio di appello.
Il differente tenore letterale RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni evidenzierebbe la voluntas legis di verificare soltanto per l’imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado la reale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza e RAGIONE_SOCIALE‘esito del processo, nonché l’effettiva volontà di impugnare la sentenza, fermo restando l’obiettivo, comune a entrambe le ipotesi, di agevolare la citazione a giudizio RAGIONE_SOCIALE‘appellante.
La differente lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., invece, induce a ritenere sufficiente il deposito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio effettuata nel corso del procedimento, non necessariamente dopo, ma anche prima RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado impugnata e finanche nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari.
L’omessa espressa previsione che la dichiarazione o elezione di domicilio sia necessariamente successiva alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata impedirebbe, dunque, di introdurre in via interpretativa tale ulteriore requisito.
Tale opzione interpretativa non svuota di contenuto l’onere di deposito a carico del difensore, che mantiene la sua concreta rilevanza e incidenza,
considerato che l’imputato presente potrebbe non avere dichiarato o eletto domicilio prima RAGIONE_SOCIALEa impugnazione o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio. In questo caso sul difensore RAGIONE_SOCIALE‘appellante grava l’onere di effettuare la verifica e depositare con l’impugnazione la dichiarazione o l’elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Ulteriore GLYPH argomento GLYPH a GLYPH favore GLYPH di GLYPH tale GLYPH interpretazione GLYPH muove dall’interpretazione teleologica RAGIONE_SOCIALEa disposizione: l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. prevede l’onere di deposito, insieme con l’atto di impugnazione, RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio per agevolare la citazione per il giudizio di appello, e non anche per garantire la consapevolezza da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato di impugnare la decisione di primo grado, al quale lo stesso ha partecipato, diversamente da quanto previsto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. per l’imputato giudicato in absentia nel giudizio di primo grado. Solo per quest’ultimo è prevista la necessità di uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato», allo scopo di verificare la reale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza e RAGIONE_SOCIALE‘esito del processo, nonché l’effettiva volontà di impugnare la sentenza.
Sotto altro profilo, la citata Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625 – 01, cit. valorizza la disposizione di cui all’art. 162 cod. proc. pen., laddov stabilisce che il domicilio dichiarato o il domicilio eletto sono comunicati dall’imputato all’autorità procedente, tra l’altro, «con dichiarazione raccolta a verbale», cosicché non vi è dubbio sulla validità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di domicilio formulata dall’imputato nel primo grado di giudizio, per esempio nell’udienza di convalida, purché comunque depositata con l’atto d’impugnazione.
Altro argomento utilizzato dall’orientamento in parola (specificamente da Sez. 2, n. 16480 del 19/04/2024, NOME, Rv. 286269 – 01 e incidentalmente da Sez. 6, n. 22287 del 3/06/2024, Fall, Rv. 286625-01) è tratto dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, secondo cui il principio di legalità RAGIONE_SOCIALE procedura penale è un principio generale strettamente collegato alla legalità del diritto penale e sancito dal brocardo nullum iudicium sine lege (Corte EDU, 22 giugno 2000, Coeme e altri c. Belgio). La sentenza COGNOME ne deduce che le disposizioni limitative dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘imputato, quale sarebbe l’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen., non possono essere interpretate in modo estensivo richiedendo che la dichiarazione o elezione di domicilio sia “successiva alla sentenza impugnata”, e valorizzando, in assenza di indicazioni testuali, la ratio RAGIONE_SOCIALEa norma e una lettura sistematica RAGIONE_SOCIALEe nuove disposizioni in tema di notificazioni introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (nello stesso senso, da ultimo, Sez. 6, n. 32702 del 10/07/2024, RAGIONE_SOCIALE, non massimata, cit.).
In base a tale orientamento, sul piano sistematico, occorre inoltre dare rilievo a due disposizioni in materia di notificazioni: in primo luogo, l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. laddove stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio è funzionale alla notificazione, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa «citazione in giudizio ai se RAGIONE_SOCIALE‘art. 601»; in secondo luogo, l’art. 157-bis, cod, proc. pen. per il quale l notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima (e diverse dalla notificazione, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa citazione a giudizio in appello) sono eseguit mediante consegna al difensore di ufficio o di fiducia.
Inoltre, si osserva che non possono trarsi elementi concludenti dalla modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., che non prevede più che «la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento», in quanto anche tale disposizione precisa che detta determinazione è valida, tra l’altro, per le notificazioni degli atti di citazione in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art cod. proc. pen. Risulterebbe, quindi, confermato che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata nel giudizio di primo grado è funzionale proprio alla individuazione del luogo nel quale l’imputato potrà ricevere la notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione per il giudizio di appello.
In definitiva, secondo tale orientamento, l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio (che, a pena di inammissibilità, deve essere depositata unitamente all’atto di impugnazione) sia stata rilasciata necessariamente dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
11. In alcune decisioni, tra cui la citata sentenza NOME, è stato poi ritenuto sufficiente – proprio per la sua idoneità a consentire una valida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, cui la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è funzionale – lo specifico richiamo alla elezione di domicilio, compiuto dal difensore nell’atto di impugnazione, in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti del processo, in quanto costituente una vera e propria allegazione, assimilabile al deposito (Sez. 2, n. 23275 del 10/06/2024, COGNOME, Rv. 286361 – 01, cit.).
Nel medesimo senso si è espressa Sez. 3, n. 35328 del 04/06/2024, C., non mass., che, in motivazione, nel ribadire l’idoneità, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere imposto all’imputato appellante che sia stato presente nel giudizio di primo grado, di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ha ritenuto sufficiente il richiamo nell’atto d’impugnazione ad altra precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente agli atti, a condizione, tuttavia, «che tale richiamo sia preciso, puntuale, espresso e tale da consentire agli organi deputati a eseguire la notificazione del decreto che dispone il giudizio impugnatorio
l’immediata ed inequivoca individuazione del luogo ove questa deve essere eseguita».
Le Sezioni Unite ritengono di aderire, fatte salve alcune precisazioni, al secondo orientamento.
Va, anzitutto, rimarcata la differenza, sul piano testuale, tra la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. (secondo cui «con l’atto d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALE notificazione del decreto di citazione a giudizio») e quella di cui al successivo comma 1-quater del medesimo art. 581 cod. proc. pen., secondo il quale «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio RAGIONE_SOCIALE‘imputato, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazio del decreto di citazione a giudizio».
Se ne ricava che per l’imputato che sia stato presente nel giudizio di primo grado non è necessario che la dichiarazione o elezione di domicilio da depositare a pena d’inammissibilità unitamente all’atto d’impugnazione sia “nuova”, ossia formata successivamente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l’imputato giudicato in assenza (Sez. 2, n. 8014 RAGIONE_SOCIALE’11/01/2024, El COGNOME, Rv. 285936 – 01, cit. e, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286269 – 01, cit.).
Tale differenza si giustifica con la volontà legislativa di assicurare impugnazioni proposte da imputati “consapevoli”.
Ne consegue che nel caso RAGIONE_SOCIALE‘imputato dichiarato assente nel giudizio di primo grado occorre verificare l’effettiva volontà di impugnare la sentenza di primo grado. Tale verifica viene compiuta attraverso l’imposizione RAGIONE_SOCIALE‘onere del rilascio di uno specifico mandato a impugnare successivo alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza, cui deve essere allegata anche la dichiarazione o elezione di domicilio. La verifica non è, invece, necessaria nel caso RAGIONE_SOCIALE‘imputato presente, di cui si presume sussistente la volontà di impugnare. Di conseguenza al medesimo non è imposto l’onere del conferimento di un nuovo mandato. La mera esigenza di agevolare la citazione a giudizio RAGIONE_SOCIALE‘appellante può essere soddisfatta attraverso il deposito o l’allegazione di una elezione di domicilio antecedente alla sentenza impugnata.
La possibilità di avvalersi di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è, poi, desumibile dal nuovo testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 cod. proc. pen., che,
innovando la precedente disciplina, nel delimitare l’efficacia RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio ne prevede espressamente la perdurante validità «per le notificazioni RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, degli atti d citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’art. 156, comma 1». Tale previsione consente, dunque, di avvalersi, ai fini, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALEa notificazion del decreto di citazione per il giudizio di appello, del domicilio precedentemente dichiarato o eletto, nonostante la mutata disciplina RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, che non ha più durata illimitata, come previsto prima RAGIONE_SOCIALEe modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto ne è stata espressamente stabilita la perdurante validità soltanto ai fini indicati (tra cu proprio la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello).
Tale conclusione non si pone neppure in contrasto con quanto stabilito dall’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen. (come sostenuto, tra le altre, da Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01, cit.; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286088 – 01, cit.; Sez. 5, n. 2531 del 24/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non mass., cit.). Detta disposizione, infatti, nello stabilire che «in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei suoi confronti eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 581, commi 1-ter e 1-quater», non richiede che la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. peri. siano successive alla sentenza da impugnare, non essendo ciò previsto ed essendo anzi stabilita la idoneità RAGIONE_SOCIALEa precedente dichiarazione o elezione di domicilio al fine RAGIONE_SOCIALEa citazione per il giudizio di appello. La norma richiede soltanto che la dichiarazione o elezione di domicilio possiedano le caratteristiche di idoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo voluto dal legislatore attraverso l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., ossia: consentire la certa e regolare notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, attraverso la inequivoca individuazione del domicilio, dichiarato o eletto, presso il quale eseguire tale notificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In assenza, dunque, di una espressa previsione in ordine alla necessità di una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, come invece previsto per l’imputato giudicato in assenza, il ricordato fine perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere validamente raggiunto anche attraverso una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto espressamente dall’art. 157ter, primo comma, e dall’art. 164 cod. proc. pen., purché essa sia idonea e chiaramente indicata.
La mancanza di una espressa previsione in ordine alla necessità del rilascio di una “nuova” dichiarazione o elezione di domicilio, nel senso anzidetto, non consente, dunque, di estendere un onere analogo a quello imposto a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato giudicato in assenza all’imputato che sia stato presente nel precedente grado di giudizio, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze che discendono dalla previsione di un tale onere, ossia l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione in caso di mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Diversamente si introdurrebbe per via interpretativa un onere sanzionato a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione benché non espressamente previsto, in contrasto con il pacifico principio di diritto processuale secondo cui le disposizioni che contemplano oneri sanzionati a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione sono di stretta interpretazione, incidendo le stesse sul diritto di difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato, che non può essere assoggettato a oneri sanzionati con l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda o RAGIONE_SOCIALEa impugnazione se ciò non sia espressamente stabilito.
Gli oneri posti a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato in ordine al suo “diritto di accesso” al giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 6, par. 1, CEDU, non devono, infatti, essere interpretati «in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella su stessa sostanza » (Corte EDU, 28/10/2021, COGNOME e altri c. Italia, nella quale, in motivazione, la Corte, nel valutare la compatibilità RAGIONE_SOCIALEe restrizioni con il diri d’accesso al giudice ex art. 6 CEDU, in continuità con plurime decisioni sul punto, si è valsa dei criteri RAGIONE_SOCIALEo “scopo legittimo” e RAGIONE_SOCIALEa “proporzionalità” del restrizioni rispetto allo stesso).
Occorre, in tale prospettiva, ricordare che l’art. 14, par. 5, del Patt internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE libertà RAGIONE_SOCIALE, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore RAGIONE_SOCIALEa persona dichiarata colpevole o condannata per un reato, cosicché anche una considerazione di sistema, volta al raggiungimento di una maggiore funzionalità, rapidità ed efficienza del regime di notificazione del decreto di citazione, non può portare al superamento del dato letterale e sistematico, destinato a riverberarsi negativamente sul diritto RAGIONE_SOCIALE‘imputato a impugnare la decisione rivolgendosi a una giurisdizione di seconda istanza (in tal senso Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, NOME, Rv. 286269 – 01, cit.).
Può, conclusivamente, affermarsi che in base all’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., la dichiarazione o l’elezione di domicilio, da depositare a pena di inammissibilità unitamente all’atto di appello, non deve essere necessariamente
successiva alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, essendo sufficiente per il raggiungimento del fine perseguito dal legislatore anche una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
13. Per le stesse ragioni la dichiarazione o elezione di domicilio, da depositare, come ricordato, unitamente all’atto d’appello, a pena di inammissibilità GLYPH RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, GLYPH non GLYPH deve GLYPH necessariamente GLYPH essere materialmente unita all’atto di impugnazione, potendo essere soltanto in esso richiamata, a condizione però che tale richiamo sia chiaro, specifico, inequivoco, e permetta, senza difficoltà o necessità di indagini, di individuarle con immediatezza nel fascicolo processuale, sì da consentire la rapida e certa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello e da assicurare l RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe esigenze di celerità e certezza sottese alla previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 34328 del 04/06/2024, C., non massimata, cit.).
In caso di plurime dichiarazioni o elezioni di domicilio, spetta al difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato appellante indicare con chiarezza e in modo inequivoco nell’atto d’impugnazione quale sia la dichiarazione o elezione di domicilio da utilizzare per notificare all’imputato medesimo il decreto di citazione per il giudizio di appello in modo tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire tale notificazione.
In definitiva, la previsione di ulteriori oneri, quale l’allegazione materiale del dichiarazione o elezione di domicilio all’atto d’impugnazione, non necessari in presenza di una indicazione che presenti le suddette caratteristiche, si risolverebbe per l’imputato in un inutile aggravio, tale da rendere più oneroso il suo diritto di “accesso” al giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Non può, invece, ritenersi sufficiente il generico richiamo a una dichiarazione o elezione di domicilio che non consenta la sua immediata individuazione nel fascicolo processuale e non permetta di cogliere con certezza il luogo presso il quale eseguire la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello in funzione RAGIONE_SOCIALEa sollecita e regolare citazione RAGIONE_SOCIALE‘imputato per tale giudizio.
14. In conclusione, può affermarsi il seguente principio di diritto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, terzo comma, disp. att. cod. proc. pen.:
“L’onere del deposito RAGIONE_SOCIALE‘elezione o RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequívoca indicazione de/luogo in cui eseguire la notificazione”.
15. Sulla base di tali soluzioni il ricorso proposto dall’imputato risulta
infondato.
L’atto d’appello presentato nell’interesse di NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna del Tribunale di Roma del 27 marzo 2023 è, infatti,
privo, oltre che RAGIONE_SOCIALEa materiale allegazione di una dichiarazione o elezione di domicilio, di qualsiasi indicazione in proposito, con la conseguenza che non può
ritenersi in alcun modo soddisfatto neppure l’onere di allegazione posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato che, presente nel giudizio di primo grado, abbia proposto appello.
Non rileva, infatti, la circostanza che nel giudizio di primo grado l’imputato avesse dichiarato domicilio e che presso tale domicilio gli sia poi stata notificata
l’ordinanza dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello, dovendo, comunque, cod. proc. pen. –
sulla base di quanto stabilito dall’art. 581, comma
1-ter, applicabile
ratione temporis in considerazione del momento di presentazione
RAGIONE_SOCIALE‘appello, depositato il 23 agosto 2023 – essere quantomeno assolto l’onere di allegazione imposto a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione da tale disposizione, mediante il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Nella specie tale richiamo è del tutto mancante, con la conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa impugnazione.
Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato, essendo risultate infondate le censure di violazione ed errata applicazione degli artt. 164, 581, comma 1-ter, e 601, cod. proc. pen. formulate dal ricorrente nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 24/10/2024