Elezione di Domicilio Appello: Quando un Allegato PEC Fa la Differenza
Nel processo penale, la forma è sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, annullando una declaratoria di inammissibilità di un appello basata su un’errata valutazione documentale. La questione centrale riguarda la corretta trasmissione della elezione di domicilio appello tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), un tema di cruciale importanza nell’era della digitalizzazione della giustizia.
I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile
Una Corte d’Appello aveva dichiarato inammissibile l’appello presentato da un imputato. La motivazione alla base della decisione era la presunta mancata allegazione, all’atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito previsto dall’art. 583, co. 1-ter, del codice di procedura penale. Secondo i giudici di merito, questa omissione formale impediva la prosecuzione del giudizio.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha prontamente proposto ricorso per cassazione, sostenendo che la decisione della Corte d’Appello fosse viziata da una violazione di legge e da un’illogicità della motivazione. La difesa ha infatti evidenziato come l’elezione di domicilio fosse stata regolarmente trasmessa via PEC, in allegato all’atto di appello stesso, in data 12/4/2024.
L’importanza della Elezione di Domicilio nell’Appello Penale
L’obbligo di allegare l’elezione o la dichiarazione di domicilio all’atto di appello è una norma procedurale finalizzata a garantire la certezza delle comunicazioni e delle notifiche all’imputato durante il grado di giudizio successivo. La sua mancanza può comportare, come visto, conseguenze severe come l’inammissibilità dell’impugnazione. Tuttavia, è fondamentale che i giudici verifichino con la massima attenzione la documentazione depositata telematicamente, inclusi tutti gli allegati trasmessi tramite PEC, per evitare errori che possano pregiudicare il diritto di difesa.
La Decisione della Cassazione: Errore Procedurale e Annullamento
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini, esercitando il loro potere di verifica diretta degli atti processuali data la natura del vizio denunciato (un errore procedurale), hanno constatato la realtà dei fatti.
Le Motivazioni della Corte Suprema
Dalla verifica documentale è emerso in modo inequivocabile che l’elezione di domicilio era stata effettivamente e ritualmente trasmessa via PEC alla cancelleria della Corte d’Appello competente in data 12/4/2024, unitamente all’atto di impugnazione. La Corte d’Appello aveva quindi commesso un errore materiale nel non rilevare la presenza dell’allegato, giungendo a una conclusione errata sull’ammissibilità dell’appello. Di conseguenza, la Suprema Corte ha stabilito che l’ordinanza impugnata doveva essere annullata senza rinvio, poiché viziata da un palese errore di fatto e di diritto.
Le Conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento dell’ordinanza di inammissibilità e la disposizione di trasmettere gli atti alla Corte d’Appello per la prosecuzione del giudizio. Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la giustizia digitale richiede precisione non solo da parte degli avvocati nel deposito degli atti, ma anche da parte delle cancellerie e dei giudici nella loro ricezione e verifica. Un allegato a una PEC, se correttamente inviato, costituisce parte integrante del deposito e la sua mancata considerazione può integrare una violazione di legge che inficia la validità del provvedimento. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di conservare le ricevute di invio e accettazione della PEC come prova del corretto adempimento procedurale.
È possibile trasmettere l’elezione di domicilio tramite PEC insieme all’atto di appello?
Sì, la sentenza conferma che la trasmissione dell’elezione di domicilio via PEC, unitamente all’atto di impugnazione, è una modalità rituale e valida per adempiere all’obbligo di legge.
Cosa succede se una Corte d’Appello dichiara un appello inammissibile per un errore di verifica degli allegati?
La parte interessata può presentare ricorso per cassazione. Se la Corte di Cassazione, verificando gli atti, accerta l’errore, annulla l’ordinanza di inammissibilità e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello per la regolare prosecuzione del giudizio.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in casi di vizi procedurali come questo?
In presenza di una denuncia di errore procedurale (error in procedendo), la Corte di Cassazione ha il potere di accedere direttamente agli atti del fascicolo per verificare la fondatezza del ricorso e, se l’errore è confermato, può annullare la decisione viziata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3858 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3858 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Catanzaro il 30/10/1966;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Milano in data 26/6/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale NOME l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata COGNOME ha chiesto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITO
Con ordinanza in data 26/6/2024, la Corte d’appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME per mancata allegazione all’atto di appello sensi dell’art. 583 co. 1- ter c.p.p., della elezione o dichiarazione di domicilio.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il proprio difensore fiducia il quale deduce violazione di legge e illogicità della motivazione non avendo la Cor
appello valutato che l’elezione di domicilio era stata inviata via PEC in data 12/4/2024 in all all’atto di appello.
Il ricorso è fondato.
Dalla verifica degli atti processuali cui la Corte ha accesso data la natura del vizio denun emerge che l’elezione di domicilio era stata ritualmente trasmessa via PEC alla Corte di appello Milano in data 12/4/2024, unitamente all’atto di impugnazione.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Cort appello di Milano per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appel Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27//11/2024