Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VERCELLI il 15/11/1974
avverso l’ordinanza del 01/09/2023 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta ka memoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vallo della Lucania emessa il 30.01.2023, per la mancanza nell’atto di appello di alcuna dichiarazione o elezione di domicilio né nella procura rilasciata al difensore per la proposizione dell’atto di appello come richiesto dall’art.581 cod. pen.
Contro l’anzidetta sentenza, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia Avv. NOME COGNOME affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Il primo motivo di ricorso deduce l’incostituzionalità dell’art. 581, comma 1-ter., cod., proc. pen., come novellato dal D.L.vo 150/2022 in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., deducendo la irragionevolezza della disciplina introdotta in tema di deposito, a pena di inammissibilità, della elezione di domicilio, rilevante in quanto questione preliminare attinente al diritto alla impugnazione dell’imputato, al valore costituzionale della presunzione di non colpevolezza ed all’obbligo formale di impugnazione dei provvedimenti giudiziari.
2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta falsa ed erronea applicazione di legge e carenza, illogicità ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art.606 lett. b) e), cod. proc. pen., in relazione all’art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., deducendo che il Tribunale, a fronte della indicazione nell’atto di nomina del difensore di fiducia per il giudizio di appello, depositato presso la competente segreteria del PM, di dichiarazione di elezione di domicilio per tutto il procedimento presso la propria residenza, rilevava che nel corpo dell’atto di appello e nella procura appositamente rilasciata al difensore per la proposizione dell’atto di appello, non era presente alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, incorrendo in errore nella interpretazione dell’art.581 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
2.1 Il primo motivo di ricorso che eccepisce la incostituzionalità dell’art.581 comma 1 ter cod. proc. pen. è infondato.
2.1.1 Va innanzi tutto premesso che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. In tal senso è l’informazione provvisoria relativa alla decisione in data odierna delle Sezioni Unite sulla questione della sufficienza o meno della sola presenza in atti della dichiarazione / elezione di domicilio, anche non richiamata nell’atto di impugnazione o ad esso allegata; trattasi, d’altra parte, di disposizione processuale rispetto alla quale vige il criterio del tempus regit actum.
2.1.2 Quanto ai profili di incostituzionalità dedotti, come evidenziato dalla S.C. in pronunzia nella quale ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. (Cass. Sez.
4, n. 43718 dell’11/10/2023, Rv. 285324-01), la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020 ha ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale, anche se a livello sovranazionale, l’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU prevedono il di a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. Ma le nuove disposizioni, secondo la Corte, “non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, bensì perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, oltre che far sì che l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo”. Nello stesso senso, in altra sentenza (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023 -dep. 2024, Rv. 285900 – 01) si è osservato che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore. Più recente pronunzia di legittimità (Sez. 5, n. 17182 del 28/2/2024, n.m.), nel ritenere manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., la dedotta questione di illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. ha osservato che tale previsione appare coerente con l’esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell’imputato al processo penale, stante che dimostra l’autenticità della scelta personale di impugnare, ma anche salvaguarda le prerogative e il ruolo del difensore, rispetto alla possibilità di contatti con l’assistito, oltre ad agevolare le procedure d notificazione, anche nella prospettiva del rispetto del principio di cui all’art. 111 comma 2, Cost. Ed inoltre, “la richiesta di formalizzazione di una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, condizione di ammissibilità dell’impugnazione, non sfugge al canone costituzionale della ragionevolezza, perché muove anche dall’esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini – nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta una dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell’art. 161, comma 1, cod. proc. pen. – a quella della impugnazione”; e, secondo la sentenza, si è inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa e l’esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, di una Corte di Cassazione – copia non ufficiale
più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell’attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell’abuso del diritto, avversata anche dalla CEDU (art.17), e di scongiurare l’eventuale dichiarazione di improcedibilità di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.
2.2 D secondo motivo di ricorso che lamenta falsa ed erronea applicazione di legge e carenza, illogicità ed insufficiente motivazione, ai sensi dell’art.606 lett. b ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art.581, comma 1 ter, cod. proc. pen., è infondato.
2.2.1 L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova che il ricorrente, al momento del deposito dell’atto di appello (13 marzo 2023), non ha allegato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, neanche con l’atto di nomina del difensore di fiducia, con conseguente violazione del novellato art. 581, commi 1-ter e 1- quater cod. proc. pen; l’elezione di domicilio in atti è stata, infatti, prodotta solo il successivo 10 novembre 2023. Il Collegio intende dare seguito al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, contestualmente alla presentazione dell’atto di appello, deve essere depositata dichiarazione o elezione di domicilio in quanto tale allegazione si pone come indefettibile manifestazione della consapevole volontà di impugnare dell’imputato (vedi Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, NOME COGNOME Rv. 286088 -01: “Quanto poi alla possibilità di una sorta di rimessione in termini, per la produzione ex post del mandato specifico e della dichiarazione o elezione di domicilio, essa non è contemplata dalla legge, che con le nuove previsioni in parola ha in teso coniugare l’esigenza di certezza della conoscenza della citazione a giudizio da parte dell’imputato con quella della ragionevole durata del processo, oltre che assicurare il coinvolgimento nell’impugnazione dell’imputato assente; sicché consentire la possibilità di integrare ex post le carenze formali vanificherebbe del tutto la seconda delle suindicate esigenze, oltre che la stessa pregnanza delle nuove previsioni che mirano in definitiva a promuovere impugnazioni consapevoli, tenuto anche conto delle conseguenze che da esse possono discendere. Gli adempimenti formali di cui all’art. 581 comma 1-ter e comma 1- quater cod. proc. pen., tenuto conto della ratio sottesa alla loro introduzione devono intervenire all’atto dell’impugnazione, non prima né dopo di essa”). Deve essere, peraltro, evidenziata la differenza tra la fattispecie in esame e quella oggetto della sentenza El COGNOME non avendo l’odierno ricorrente, assente nel corso del giudizio dibattimentale, prodotto alcuna dichiarazione/elezione di domicilio al momento del deposito dell’atto di appello mentre nel caso dell’El COGNOME era stata depositata, unitamente all’appello, un’elezione di domicilio resa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
precedentemente all’emissione della sentenza di primo grado nell’ambito di un procedimento svoltosi in presenza dell’imputato (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936 – 01).
Il motivo non si confronta con l’ordinanza impugnata in quanto, nella specie, la elezione di domicilio contenuta nella nomina depositata nella fase delle indagini (allegata al ricorso) non è stata richiamata nell’atto di appello (anche esso allegato al ricorso e nel quale si indica la sola residenza dell’appellante, tale indicata anche nel coevo mandato). Secondo la stessa pronuncia odierna delle Sezioni Unite, la previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/11/2024.