Elezione di domicilio per l’appello: un requisito a pena di inammissibilità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 47946/2023) ha ribadito la cruciale importanza di un adempimento formale introdotto dalla recente riforma del processo penale: la elezione di domicilio appello. La mancata dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza di primo grado comporta, infatti, la conseguenza drastica dell’inammissibilità dell’impugnazione, senza possibilità di sanatoria. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere la portata e la rigidità della nuova disciplina.
I fatti del caso: dall’appello all’inammissibilità
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado, emessa dal Tribunale di Tivoli, nei confronti di un’imputata per il reato di rapina aggravata. Il difensore della donna proponeva appello avverso tale sentenza. Tuttavia, la Corte di Appello di Roma, con un’ordinanza, dichiarava l’impugnazione inammissibile.
La ragione di tale decisione risiedeva nella violazione dell’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. Secondo i giudici d’appello, l’atto di impugnazione non era corredato dalla necessaria dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata, un requisito che la legge, a seguito delle recenti modifiche normative, prescrive a pena di inammissibilità.
La questione della elezione di domicilio appello davanti alla Cassazione
Contro l’ordinanza della Corte di Appello, il difensore proponeva ricorso per cassazione, sollevando due principali questioni. In primo luogo, sosteneva che la dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale, rilasciata per la proposizione dell’appello, avrebbe dovuto essere considerata sufficiente a soddisfare il requisito di legge. In secondo luogo, il legale dubitava della legittimità costituzionale della norma stessa, ritenendola una limitazione irragionevole del diritto di difesa e del diritto di impugnazione, dettata da mere esigenze deflattive.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, definendolo manifestamente infondato e confermando in toto la decisione della Corte di Appello. Le motivazioni dei giudici di legittimità sono chiare e si articolano su tre punti fondamentali.
La distinzione tra residenza e domicilio eletto
Innanzitutto, la Cassazione ha precisato che la semplice indicazione della propria residenza nell’atto di nomina del difensore non può valere come dichiarazione o elezione di domicilio. Citando precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ricordato che l’elezione di domicilio è un atto personale, a forma vincolata, che richiede una manifestazione di volontà consapevole e specifica da parte dell’imputato, volta a scegliere uno dei luoghi indicati dalla legge per le notificazioni. La mera indicazione di un dato anagrafico non possiede tali caratteristiche.
La necessità di un atto successivo alla sentenza
In secondo luogo, i giudici hanno sottolineato come il legislatore abbia espressamente richiesto che la dichiarazione o elezione di domicilio sia successiva all’emissione della sentenza di primo grado. Questa collocazione temporale non è casuale: l’adempimento è strettamente funzionale a garantire una corretta e celere notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, individuando un recapito certo e attuale dell’imputato dopo la conclusione del primo grado.
La legittimità costituzionale della norma
Infine, la Corte ha escluso qualsiasi profilo di incostituzionalità. La norma, secondo i giudici, non limita il diritto di difesa, ma stabilisce una formalità necessaria per assicurare il rapido e corretto svolgimento del processo. Lungi dall’essere un ostacolo, questo requisito è espressione dei principi di conoscenza effettiva del processo e di ragionevole durata, sanciti dall’art. 111 della Costituzione. Garantire che la citazione a giudizio avvenga in un luogo scelto o dichiarato dall’imputato dopo la condanna serve proprio a evitare inutili ritardi nelle fasi preliminari del giudizio di gravame.
Le conclusioni e l’impatto pratico della decisione
In conclusione, l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La sentenza ribadisce con fermezza un principio ormai consolidato: la dichiarazione o elezione di domicilio appello è un onere imprescindibile per l’imputato che intenda impugnare una sentenza di condanna. Gli operatori del diritto devono prestare la massima attenzione a questo adempimento, che deve essere compiuto con un atto formale e separato, successivo alla sentenza, per non incorrere nella sanzione processuale dell’inammissibilità, che preclude ogni discussione sul merito della vicenda.
È sufficiente indicare la propria residenza nella procura speciale al difensore per soddisfare il requisito dell’elezione di domicilio per l’appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera indicazione della residenza nella procura non costituisce una valida dichiarazione o elezione di domicilio, che è un atto personale e formale da compiersi secondo le forme previste dall’art. 162 cod.proc.pen.
La dichiarazione o elezione di domicilio deve essere fatta in un momento specifico?
Sì. La legge prevede che tale dichiarazione o elezione sia successiva all’emissione della sentenza di primo grado, poiché è funzionale alla notificazione della citazione per il giudizio di secondo grado.
La norma che impone l’elezione di domicilio per l’appello limita il diritto di difesa?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questa norma non limita il diritto di difesa. Si tratta di una formalità necessaria per assicurare uno svolgimento più rapido e corretto del processo, garantendo la conoscenza effettiva del giudizio da parte dell’imputato, in linea con i principi dell’art. 111 della Costituzione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47946 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47946 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.1 La Corte di Appello di Roma, con ordinanza in data 21 giugno 2023, dichiarava inammissibile l’appello avanzato nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribuna di Tivoli datata 12-1-2023 che aveva condanNOME la predetta alle pene di legge in quanto ritenuta colpevole del delitto di rapina aggravata. Riteneva la corte di appello che l’impugnazione no risultava corredata dalla necessaria elezione di domicilio e ciò ai sensi dell’art. 581 comma 1 cod.proc.pen..
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato AVV_NOTAIO, deducendo con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza od erronea applicazione della legge penale posto che avrebbe dovuto tenersi conto della dichiarazione di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore p impugnare la sentenza di primo grado; al proposito si dubitava della legittimità costituziona della disposizione di cui al comma 1 ter dell’art. 581 cod.proc.pen. per limitazione del dirit difesa a fronte dell’esigenze deflattiva delle corti di appello, per limitazione del di impugnare e per l’irragionevolezza della norma nella parte in cui non prevede la possibilità notificare il decreto di citazione in appello al difensore e procuratore speciale nomiNOME pe giudizio di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, come esattamente rilevato dalla ordinanza ricorsa per cassazione, all’atto d impugnazione della sentenza di primo grado, emessa a gennaio 202:3 dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dai commi 1 ter ed 1 quater dell’art. 581 cod.proc.pen., non veni allegata la dichiarazione od elezione di domicilio che la disposizione espressamente prevede a pena di inammissibilità. Né può ritenersi, così come sostenuto in ricorso, che la sola dichiarazio di residenza contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore per il giudizio di primo g sia idonea a sortire gli effetti voluti dalla norma e ciò essenzialmente per un duplice ordi ragioni. Innanzi tutto l’indicazione del luogo di residenza nella nomina del difensore non v quale dichiarazione di domicilio; al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato che i tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione d propria residenza nell’atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l’elezione di domici un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell’art. 162 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10/11/2015, Rv. 266070 – 01). Gi precedentemente si era affermato che in tema di notificazioni, non costituisce valid dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell’imputato nell’atto di nomina difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno dei luoghi indicati dall’art, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 41178 del 10/07/2014, Rv. 261032 – 01).
In secondo luogo il legislatore ha espressamente previsto che tale dichiarazione od elezione sia successiva l’emissione della sentenza di primo grado e ciò perché la stessa è funzionalmente connessa alla notificazione della citazione al giudizio di secondo grado.
2.2 Né può in alcun modo ritenersi sussistere alcun profilo di incostituzionalità della predet norma stante che il diritto di difesa, di cui costituisce certamente espressione il diritto all’ inteso quale potere di sottoporre ad altro giudice la questione controversa attraverso moti specifici, non viene ad essere in alcun modo limitato dalla suddetta disposizione che stabilis soltanto una formalità necessaria per assicurare il più rapido e corretto svolgimento del giudiz di gravame mediante la citazione a giudizio in un luogo il cui rapporto c:on l’imputato è accerta anche dopo l’emissione della sentenza di primo grado. La norma suddetta costituisce quindi espressione di principi stabiliti proprio dall’art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effe del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio solo a seguito di un avviso comunicato in un luogo in cui l’imputato ha dichiarato od eletto domicilio evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria c:onsegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 9 novembre 2023
Imperiali