Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44376 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44376 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal difensore di NOME NOME in data 23/03/2023 avverso la sentenza di condanna emessa il 7/02/2023 dal Tribunale di Ivrea in relazione al reato di cui all’art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. L’inammissibilità è stata pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto l’impugnazione non è corredata RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio necessaria per potere procedere alla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del processo di appello, come prescritto per gli atti di impugnazione avverso sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore del d.lcis. 10 ottobre 2022, n. 150, evidenziandosi che non rileva il fatto che l’elezione di domicilio sia stata depositata successivamente, in data 23/05/2023.
NOME COGNOME propone ricorso censurando il provvedimento impugnato, con il primo motivo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; la difesa evidenzia che alla data in cui è stata depositata l’elezione di domicilio non risultava emesso il decreto di citazione a giudizio e sottolinea che la facoltà di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa.
2.1. Con il secondo motivo deduce la illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa disposizione. Evidenzia l’irragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa disposizione citata sotto il profilo del principio di parità RAGIONE_SOCIALEe parti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che mai giustificherebbe il sacrificio RAGIONE_SOCIALEa posizione del condannato rispetto a quella RAGIONE_SOCIALEa pubblica accusa; la norma in discussione, si assume, imponendo al difensore di sollecitare il suo assistito al rilascio di una dichiarazione o elezione di domicilio nei ristretti termini previsti per l’impugnazione, determina una evidente asimmetria con il potere riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione. Asimmetria che si rinviene anche in raffronto con la parte civile, che conserva il diritto all’impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza da impugnare e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una procura alle liti non contenente l’espresso richiamo al potere d’impugnazione.
2.2. Ritiene che la norma imponga una «cesura» nel percorso RAGIONE_SOCIALEa difesa tecnica, che necessiterebbe al contrario di essere posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l’intero iter processuale, laddove l’art.571 cod. proc. pen. mantiene inalterata la comune facoltà di impugnazione del
difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato al momento del deposito del provvedimento e del difensore nominato a tal fine.
2.3. Ritiene irragionevole la previsione del deposito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l’imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico, con espresso avvertimento di comunicarne l’eventuale modifica, mentre l’art.164 cod. proc. pen. chiarisce che tale elezione avrà effetto per l’atto di citazione in giudizio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.601 cod. proc. peri. Ciò rende non necessario, secondo la difesa, alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione mentre il previsto deposito potrebbe riferirsi all’elezione di domicilio già presente in atti. Altrettanto irragionevole è la sanzione RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, essendo in tal modo valorizzata un’esigenza, quella di semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio, che potrebbe essere soddisfatta con domiciliazione ex lege presso il difensore.
2.4. Chiede che la Corte voglia sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/22, sempre in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, rubricato come inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.581, comma 1-ter, cod. proc.pen. risulta di difficile enucleazione in quanto l’assunto secondo il quale, alla data in cui è stata depositata l’elezione di domicilio (23/05/2023), il decreto di citazione a giudizio non era stato ancora emesso non è accompagnato da alcuna argomentazione in fatto o in diritto che lo sostenga.
1.1. La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, l’adempimento che la Corte di appello assume omesso.
1.2. Ferma restando la mancata enunciazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto RAGIONE_SOCIALEa censura, si tratta in ogni caso di censura manifestamente infondata in quanto il
tenore letterale RAGIONE_SOCIALEa disposizione e, soprattutto, la sua collocazione sistematica all’interno di una norma che disciplina le forme prescritte a pena d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione inducono a ritenere che la dichiarazione o l’elezione di domicilio sia ora requisito formale RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione. Ne consegue che, seppure un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie difensive consentisse di ammettere il deposito in un momento successivo al deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto d’impugnazione, la dichiarazione o l’elezione di domicilio dovrebbe comunque essere depositata entro la scadenza dei termini per proporre impugnazione previsti dall’art.585, comma 1, cod. proc. pen.; il dedotto deposito in data anteriore l’emissione del decreto di citazione a giudizio propone, dunque, un elemento di fatto evidentemente inidoneo a caducare la pronuncia di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
2. Va, quindi, esaminata l’eccezione d’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALEa disposizione.
2.1. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è una disposizione introdotta nell’ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l’autorità giudiziaria dall’effettuare ricerche volte a individuare il luogo RAGIONE_SOCIALEa notifica del decreto di citazione a giudizio. La disposizione stabilisce che «con l’atto d’impugnazione RAGIONE_SOCIALEe parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione a giudizio». L’art. 89, comma 3, d. Igs. n.150/2022 ha previsto che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.». La Corte di appello ha, dunque, correttamente ritenuto applicabile tale regola all’appello proposto dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME NOME avverso una sentenza di condanna pronunciata il 7/02/2023.
2.2. Il predetto d. Igs. n.150/2022, cori l’art. 10, ha anche inserito il nuovo art. 157 bis (Notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima) che, al primo comma, prevede che «1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, RAGIONE_SOCIALEa citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche’ del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio». La medesima norma ha inserito anche l’art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: «Notifiche degli atti introduttivi del giudizio»), il cui terzo comma stabilisce quanto segue «3. In caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei suoi
confronti e’ eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 581, commi 1-ter e 1-quater», nonché una nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art.164 cod. proc. peri. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artico 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l’inciso contenuto nell’art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l’elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.
2.3. Così delineato sinteticamente l’impianto normativo introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, occorre ricordare che il d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base RAGIONE_SOCIALEa delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonche in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lett. a) RAGIONE_SOCIALEa legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo del giudizio di impugnazione».
2.4. Nella Relazione illustrativa al d. Igs. n.150/2022 si legge «Il comma Iter RAGIONE_SOCIALE‘art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, let a) RAGIONE_SOCIALEa legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini RAGIONE_SOCIALEa notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall’art. 585, comma 1».
Nessuno dei rilievi difensivi attinge in maniera sistematica le norme correlate al comma 1-ter citato, come pure sarebbe stato opportuno in ragione RAGIONE_SOCIALEa rete di modificazioni che il sistema RAGIONE_SOCIALEe notificazioni degli atti ha subìto a opera del legislatore delegato, né sono state espresse, con riguardo alla disposizione che si assume illegittima, argomentazioni che sostengano il
contrasto di quanto previsto dall’art.581, comma 1 -ter, cod.proc. pen. con gli obiettivi fissati dalla legge delega (arti, comma 1, legge 27 settembre 2021, n.134 ove si fa riferimento a «finalita di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie difensive») e, in particolar modo, con l’obiettivo di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente da realizzare, tra l’altro, secondo quanto particolareggiatamente previsto dall’art.1, comma 6 lett. f), RAGIONE_SOCIALEa legge delega, a mezzo RAGIONE_SOCIALEa previsione «che, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lettera a) del comma 13 del presente articolo.», unitamente a criteri direttivi, desumibili dal medesimo comma 6, improntati alla ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie difensive.
3.1. La difesa non ha specificamente articolato le ragioni di diritto in base alle quali l’assetto RAGIONE_SOCIALEe impugnazioni, segnatamente il principio generale RAGIONE_SOCIALEa legittimazione all’impugnazione disciplinata dall’art.571 cod. proc. pen., risulterebbe surrettiziamente stravolto, secondo quanto si legge nel ricorso, dall’introduzione di un nuovo requisito di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello afferente alla forma RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. La genericità RAGIONE_SOCIALE‘argomento, che non spiega l’interferenza tra le due discipline, non consente alla Corte di vagliarne la fondatezza.
3.2. Argomento dirimente nel senso RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione è che non risulta irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e anzi appare in linea con il principio del «giusto processo» imporre l’attualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘informazione relativa al luogo in cui notificare all’imputato l’atto introduttivo del giudizio d’impugnazione; essa risponde, da un lato, all’esigenza di garantire la partecipazione effettiva RAGIONE_SOCIALE‘imputato al processo penale, che rappresenta la cifra RAGIONE_SOCIALEe più recenti modifiche del sistema penale, originariamente improntato al principio RAGIONE_SOCIALEa conoscenza legale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, in motivazione); dall’altro, alle esigenze di celerità del processo penale largamente illustrate tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, posto che il deposito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio al momento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione esclude in radice ogni ritardo nell’attività RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio funzionale alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto.
La difesa ha richiamato il fondamento costituzionale del diritto d’impugnazione quale componente essenziale del diritto di difesa (art.24 Cost.) e , # quale rimedio funzionale alla tutela RAGIONE_SOCIALEa presunzione di non colpevolezza (art.27 Cost.), oltre che quale strumento di controllo RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di
motivazione dei provvedimenti giudiziari (art.111 Cost.), ritenendo dunque che la disposizione di cui all’art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisca un’ingiustificata limitazione a tale diritto.
4.1. Cita, a tale proposito, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Cost. r.34 del 26 febbraio 2020 che, tuttavia, si è pronunciata in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». In tale pronuncia si rinviene, come costante, l’affermazione per cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli RAGIONE_SOCIALE‘imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione RAGIONE_SOCIALEa giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992). E vi si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali cosicchè le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento RAGIONE_SOCIALE‘iter processuale, in un’assoluta simmetria di poteri e facoltà. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.2. In tale pronuncia, la Consulta ha però anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l’art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui RAGIONE_SOCIALE civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l’art. 2 del Protocollo n. 7 alla RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE libertà RAGIONE_SOCIALE, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far I7 riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore RAGIONE_SOCIALEa persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la
riconducibilità del potere d’impugnazione al diritto di difesa sancito dall’art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.
4.3. Ma il Collegio ritiene non condivisibile il punto di partenza del ragionamento. La difesa attribuisce all’obbligatorietà RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio l’effetto di limitare l’autonoma facoltà di appello del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato e ne fa derivare un’asimmetria rispetto al potere d’impugnazione riconosciuto al pubblico ministero in caso di assoluzione, senza considerare che la necessità di acquisire dal proprio assistito la predetta dichiarazione o elezione di domicilio, che si è detto risponde ad esigenze anche di tutela RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non comporta alcun limite al diritto d’impugnazione ma, al più, costituisce un ulteriore adempimento privo di effetti in caso di agevole reperibilità RAGIONE_SOCIALE‘assistito. Di eventuali ritardi causati da tale ulterio adempimento nella predisposizione RAGIONE_SOCIALE‘atto con imputati non facilmente raggiungibili, il legislatore mostra del resto di aver tenuto conto laddove ha accordato al difensore un più ampio termine d’impugnazione in caso di procedimento in assenza. L’art.33, lett.f) ha, infatti, inserito all’articolo 585 dopo il comma 1, il seguente «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato giudicato in assenza.»
Escluso in radice che si possa qualificare il nuovo adempimento come limitazione al diritto d’impugnazione, altrettanto manifesta è l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura nella parte in cui si sostiene un’ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla parte civile, alla quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà di conferire al difensore il potere di impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza da impugnare. L’argomentazione risulta con evidenza inconferente, sia perchè l’allegazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione o elezione di domicilio all’atto di impugnazione non altera le regole che disciplinano il diritto di nomina del difensore, sia perché le peculiari prerogative del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato, sancite dall’art.99 cod. proc. pen., rendono tale figura processuale non comparabile con quella dei difensori RAGIONE_SOCIALEe altre parti private.
Così posta, la questione non risulta idonea a costituire valida illustrazione dei motivi che la sostengono, né risulta accoglibile come mera sollecitazione al Collegio per la sottoposizione, d’ufficio, RAGIONE_SOCIALEa questione al Giudice RAGIONE_SOCIALEe Leggi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt.24,27 e 111 Cost. e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 19 ottobre 2023
II Gonsigliere estensore
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