Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17996 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17996 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, doti:. NOME COGNOME, il
quale ha chiesto dichiararsi 11.inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 27 ottobre 2023 la Corte d’appello di Milano ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME, dal momento che l’atto di impugnazione non era accompagnato, secondo quanto previsto dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., dalla dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale, per avere la Corte territoriale interpretato in termini formalistici l’art. 581, comma 1 -ter del codice di rito, nel senso che, senza alcuna ragionevole giustificazione, la dichiarazione o elezione di domicilio sarebbe richiesta anche nel caso, ricorrente nella specie, che essa sia già intervenuta. Siffatta interpretazione, si aggiunge, sarebbe contraria alla Costituzione.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scril:te del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce dell’univoco tenore letterale dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., che prescrive, esplicitamente a pena di inammissibilità, che con l’atto di impugnazione sia depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.
La disciplina, lungi dal tradursi in un inutile formalismo, secondo quanto lamenta il ricorso, mira ad agevolare la vocatio in iudicium dell’imputato presente, il quale potrebbe non avere, prima dell’impugnazione, dichiarato od eletto domicilio o potrebbe avere effettuato diverse dichiarazioni o elezioni di domicilio. Per questa ragione, il legislatore impone al difensore l’onere di depositare con l’impugnazione la dichiarazione o l’elezione di domicilio che la cancelleria utilizzerà per la citazione.
Viene in tale modo realizzato un equilibrato bilanciamento tra limitati oneri difensivi e razionale impiego delle risorse giudiziarie, al fine di agevolare la più spedita celebrazione del processo.
La tesi prospettata in ricorso, secondo la quale l’art. 581, comma 1 – ter cod. proc. pen. sarebbe norma residuale, destinata a regolare i soli casi nei quali sia mancata una precedente elezione o dichiarazione di domicilio, non coglie la sostanza della questione rilevante nel presente processo. Non si tratta, infatti, in questa sede, di decidere se possa assumere o non rilievo una dichiarazione o elezione di domicilio precedente alla sentenza impugnata (e, pertanto, non si tratta di esaminare i rapporti tra gli artt. 161 e 164 cod. proc. pen., da un lato, e art. 581, comma 1 -ter, del codice di rito, dall’altro), ma di prendere atto che con l’atto di impugnazione non è stata depositata alcuna elezione o dichiarazione di domicilio.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 02/02/2024