Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Ucraina il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza n.r.g. 740/2024 in data 28/2/2024 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 febbraio 2024 la Corte di Appello di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME avverso la sentenza in data 30 ottobre 2023 del Tribunale della medesima città con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di concorso in rapina aggravata (artt. 110,
628, commi 1 e 3 n. 1, cod. pen.) commesso in data 5 febbraio 2028 e condannato a pena ritenuta di giustizia.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Sulla premessa che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’atto di impugnazione rilevando la mancata allegazione allo stesso la dichiarazione od elezione di domicilio richiesta dal sopra indicato art. 581 cod. proc. pen., deduce la difesa del ricorrente che il proprio assistito è detenuto in Ungheria e che i rapporti cono lo stesso sono divenuti quasi insormontabili a causa RAGIONE_SOCIALE difficoltà di comunicazione con le Autorità penitenziarie locali.
A ciò si aggiunge che proprio in relazione alle difficoltà evidenziate il difensore, all’esito del giudizio di primo grado in data 30 ottobre 2023, avvalendosi della presenza del diretto interessato garantita dal Tribunale di Torino attraverso una partecipazione a distanza del NOME dal carcere di Budapest, faceva raccogliere a verbale (pag. 9) la seguente dichiarazione «confermo il domicilio eletto presso la studio del mio difensore, AVV_NOTAIO, e rilascio procura speciale all’AVV_NOTAIO ai fini dell’appello» il che di fatto rendeva inutile qualsiasi ulterior incombente al riguardo e rispettata la ratio del disposto dell’art. 581, comma Iter, cod. proc. pen.
Osserva, ancora, parte ricorrente che secondo la giurisprudenza di questa Corte, essendo l’imputato detenuto ed essendo in tal caso cuello il luogo dove deve essere effettuata la notificazione, l’elezione di domicilio non era comunque necessaria.
Rileva, infine, la difesa del ricorrente che, sempre secondo un orientamento giurisprudenziale, il deposito “contemporaneo” dell’atto di impugnazione e di quello di elezione o dichiarazione di domicilio non è necessario essendo sufficiente che quest’ultimo documento sia depositato entro la scadenza del termine per presentare appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
ìsttit hutukki e».:, Lett pnot ut . : 1. Il ricorso )manifestamente infondato.
In via preliminare occorre osservare che l’imputato era presente ancorché attraverso un collegamento a distanza in quanto detenuto all’estero per altra causa – in sede di giudizio innanzi al Tribunale.
Risulta, poi, dal verbale di udienza innanzi al Tribunale del 30 ottobre 2023 che l’imputato ha in quella sede confermato il domicilio eletto presso lo studio del difensore ed ha contestualmente rilasciato allo stesso procura per la presentazione dell’appello.
3. Occorre ricordare che questa Corte, con un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, ha già avuto modo di chiarire che «Non viola il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. peno la puntuale allegazione difensiva, nell’intestazione dell’atto di appello, della ricorrenza dell’elezione di domicilio, g effettuata dall’appellante presso il difensore di fiducia nel corso dell’udienza d convalida dell’arresto e richiamata dal patrocinatore in adempimento del dovere di leale collaborazione tra le parti, al fine della citazione nel giudizio di second grado» (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, Miraoiui, Rv. 286269-01).
Tale principio deve essere ritenuto valevole anche nel caso in cui l’elezione di domicilio sia avvenuta come nel caso in esame in altra fase processuale quale quella del giudizio di primo grado.
Risulta, tuttavia, che nel caso qui in esame la difesa dell’imputato non ha depositato contestualmente all’atto di appello l’elezione di domicilio, né ha richiamato nell’atto stesso detta elezione di domicilio avvenuta nell’udienza innanzi al Tribunale.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2023 e in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) richiede, a pena di inammissibilità’ il deposito, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. Ciò emerge con evidenza già dalla lettura dell’art. 581, comma 1-ter, citato, che, per l’appunto, recita che, per non incorrere nell’inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio deve essere depositata “con” l’atto di impugnazione, ossia, contestualmente all’atto di appello”.
Si è in particolare osservato che la ratio della nuova norma deve essere identificata nella volontà di responsabilizzare la parte nella prospettiva innpugnatoria, disponendo un suo onere collaborativo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1-quater in caso di giudizio definito in assenza), e, dall’altro, nell’agevolare il buon esito del procedimento di notificazione, al fine di escludere o fortemente limitare gli eventuali rimedi restitutori e rescissori del giudicato nelle fasi successive al giudizio.
Ciò premesso, rileva il Collegio che il tema da considerare è quello relativo alla corretta individuazione della portata dell’onere imposto alla parte impugnante
dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. Se, infatti, la finalità è quella agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, è evidente che l’elezione o la dichiarazione di domicilio deve essere depositata, o allegata, all’atto di appello, al momento della proposizione dell’impugnazione, onde consentire di effettuare la notificazione del decreto di citazione alla luce RAGIONE_SOCIALE indicazioni espresse, per l’appunto, nell’elezione o nella dichiarazione di domicilio.
La riflessione ermeneutica che si impone nel caso come quello in esame nel quale l’imputato ha compiutamente eletto domicilio presso il difensore di fiducia, è, dunque, quella della effettiva individuazione della portata del termine “deposito” indicato dal legislatore, quanto alla dichiarazione di domicilio, con particolare riferimento a due profili di particolare rilievo.
Il primo è relativo al se la dichiarazione o elezione di domicilio debba necessariamente essere rilasciata “contestualmente” all’atto di appello e non eventualmente essere riferibile ad epoca precedente, purché allegata.
Il secondo è se la allegazione puntuale da parte della difesa nel corpo dell’atto di appello già effettuata dall’appellante presso il proprio difensore d fiducia, possa rientrare nell’ambito della nozione di deposito indicata dal legislatore e, dunque, soddisfare la ratio della previsione per come introdotta con la c.d. Legge Cartabia.
Orbene quanto al primo profilo questa Corte nella decisione sopra richiamata ha rilevato come dalla disposizione in questione non emerga in alcun modo una espressa delimitazione temporale quanto al rilascio della dichiarazione o elezione di domicilio. La norma prevede che tale dichiarazione debba essere presente, proprio al fine di rendere agile, veloce, certa, e non caratterizzata da incertezza e ambiguità, la notifica del decreto di citazione.
Il Collegio è a conoscenza della diversa lettura ermeneutica fornita sul punto da altra giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 4, n. 6303 del 24/10/2023 e Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, n.m.) che richiede che per ogni atto di appello sia necessaria una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. Tuttavia, ritiene detta lettura non condivisibile in quanto tale interpretazione appare eccessivamente formalistica.
Non emerge pertanto, una delimitazione temporale del momento al quale riferire l’elezione o la dichiarazione di domicilio, che, dunque, mantiene una propria efficacia se resa compiutamente – come è avvenuto nel caso in esame – nel corso del giudizio.
Ciò però non toglie che la lettura del disposto del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. possa spingersi fino a ritenere superata la sanzione di inammissibilità ivi prevista anche nel caso di elezione di domicilio già presente
negli atti processuali ma neppure richiamata nell’atto di appello perché una simile lettura si porrebbe in aperto contrasto con la portata testuale della norma stessa.
Ne consegue che solo in presenza di un preciso e puntuale richiamo nell’atto di appello alla elezione di domicilio proprio al fine della notifica del decreto citazione presso il difensore, si sarebbe potuta ritenere soddisfatta la condizione richiesta dalla previsione normativa in questione o comunque si sarebbe potuta stimolare una integrazione quanto al deposito dell’atto citato E richiamato nell’atto di appello, sebbene già presente nel fascicolo e, dunque, tecnicamente già depositato, al solo fine di un suo immediato riscontro.
Non essendo ciò avvenuto, corretta è stata la valutazione della Corte di appello nel dichiarare inammissibile l’atto di impugnazione avverso la sentenza in data 30 ottobre 2023 del Tribunale di Torino.
Deve, infine, rilevarsi che non assume rilevanza nel caso in esame per rilevare la fondatezza del ricorso lo stato detentivo – all’estero – dell’imputato.
Ciò in relazione al disposto dell’art. 169 cod. proc. pen. che si presenta come norma speciale rispetto al disposto dell’art. 156 cod. proc. pen.
Se, infatti, la regola generale (art. 156, comma 1, cod. proc. pen.) prevede che le notificazioni all’imputato detenuto sono sempre eseguii:e presso il luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona, tale regola trova una espressa deroga nel caso di detenzione all’estero la cui situazione risulta disciplinata dall’art. 169 cod. proc. pen. che al comma 1 prevede che l’imputato avente residenza o domicilio all’estero debba essere invitato a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato e che, poi, al comma 5 espressamente chiarisce che «le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero».
Ne consegue che anche in questo caso, al fine di non incorrere nella causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., era onere del difensore inserire quantomeno nell’atto di appello un preciso e puntuale richiamo alla intervenuta elezione di domicilio, cosa che, come detto, non è avvenuta.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) Ei versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.