Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28566 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28566 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del 06/02/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 11 gennaio 2023, rilevando, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., il mancato deposito, unitamente all’atto di appello, della dichiarazione o elezione di domicilio.
Ricorre per cassazione l’imputato, eccependo, con unico motivo, violazione di legge quanto alle norme inerenti al sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, dal momento che il ricorrente era stato presente nel processo di primo grado ed agli atti vi er l’elezione di domicilio originariamente effettuata e rimasta immutata.
In ogni caso, l’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. non avrebbe dovuto trovare applicazione ratione temporis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo manifestamente infondato. 1.In primo luogo, l’art. 89, comma 3, d.l.vo n. 150 del 2022, prevede che la disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., così come la successiva (art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.), si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto e, cioè, alle impugnazioni avverso sentenze pronunciate a decorrere dal 31 dicembre 2022.
La sentenza del Tribunale di Milano, impugnata dal ricorrente con l’atto di appello dichiarato inammissibile nel caso in esame, è stata pronunciata 1’11 gennaio 2023, sicché all’impugnazione si applica la norma di cui all’art. 581-ter cod. proc. pen..
In secondo luogo, il coordinamento tra le due norme impone di ritenere che la disposizione di cui all’art. 581-ter cod. proc. pen., si attagli agli imputati che, co il ricorrente, sono stati presenti al processo, mentre la successiva disposizione si applica agli imputati processati in absentia.
In terzo luogo, il tenore letterale è nel senso che la dichiarazione o l’elezione d domicilio deve essere depositata, a pena di inammissibilità, con l’atto di impugnazione e non è contestata dal ricorrente la circostanza che ciò non era avvenuto.
In ordine alla validità della elezione di domicilio eventualmente contenuta agli atti ma non depositata con l’atto di impugnazione, come nel caso in esame, al di là del fatto che il ricorrente aveva l’onere di documentare la circostanza, occorre ribadire che il precetto non ammette deroghe, secondo quanto rilevabile dalle recenti pronunce di legittimità, che non sono in armonia solo con riferimento al
valore da attribuire alla elezione di domicilio a seconda che sia stata effettuata prima o dopo la sentenza impugnata ma che, comunque, in tutti i casi, sia stata oggetto di deposito unitamente all’atto di impugnazione, circostanza che rende la questione irrilevante per la soluzione del caso in esame (Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 285805 e Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.05.2024.
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