Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OLIVETO CITRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Salerno ha dichiarato la inammissibilità della impugnazione in appello proposta dalla difesa di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt.189 1 comnni 6 e 7 C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Assume il giudice di appello che la inammissibilità della impugnazione era conseguenza della mancata osservanza dell’art.581 / comma 1 ter e 1 quater cod.proc.pen., come novellato dall’art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022, applicabile, ai sensi dell’art.89 comma 3 dello stesso decreto legislativo, alle sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della riforma e pertanto a partire dal 30.12.2022 (secondo quanto previsto dall’art.99 bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022). Secondo l’art.5811 comma 1 ter c.p.p.Ì con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e, sulla base del successivo comma 1 quater l’impugnazione deve essere corredata da specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata in ipotesi di imputato giudicato in assenza.
Rileva il giudice di appello che si verte in ipotesi di specifici adempimenti cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che si era realizzata la ipotesi di inammissibilità della impugnazione prevista dal legislatore.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOMEche ha articolato tre motivi di ricorso.
Con il primo deduce violazione di legge in relazione all’art.581,comnni 1 ter e 1 quater cod.proc.pen., II ricorrente assume che, con riferimento alla dichiarazione di elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione in giudizio, la impugnazione in appello ne era provvista in quanto l’atto di appello riportava la elezione di domicilio del LEO presso il luogo di residenza (in INDIRIZZO).
Quanto al mandato ad impugnare, per un mero disguido informatico concernente la spedizione in allegato pdf, lo stesso era stato trasmesso in data 10 gennaio 2024 e pertanto in data anteriore a quella di adozione del provvedimento impugnato. Assume a tal proposito il ricorrente che dal tenore della disposizione in esame non sussiste un obbligo di contestualità di deposito dell’appello e del mandato ad impugnare e che pertanto deve ritenersi legittimo il
deposito del mandato ad impugnare in data successiva al deposito del gravame, tenuto conto che l’atto di appello conteneva la dichiarazione di domicilio e quindi assicurava certezza al luogo in cui avrebbe dovuto essere notificato l’avviso di fissazione della udienza, fermo restando che l’art.99 cod.proc.pen. riserva al difensore le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato e che pertanto l’atto di impugnazione doveva ritenersi legittimo sebbene la procura fosse stata allegata in un momento successivo.
3.1 Con una seconda articolazione deduce illegittimità costituzionale degli artt. 581 1 comma 1 ter e 1 quater cod.proc.pen. / in relazione agli art.99 cod.proc.pen. sopra indicato e in relazione all’art.161 cod.proc.pen., in materia di obbligo per l’indagato di comunicare ogni mutamento di domicilio dichiarato ed eletto /con la conseguenza che la eventuale inidoneità dello stesso determina la notifica mediante consegna al difensore, disposizione che renderebbe pleonastica la disciplina dell’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen., la quale determina una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre parti private e alla parte pubblica.
3.2 GLYPH Con una terza articolazione assume contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere dichiarato l’inammissibilità della impugnazione del LEO in appello per mancata elezione del domicilio sebbene l’atto di appello ne fosse provvisto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’art.33 lett.d) del d.lgs. n.150/2022, a fare data dal 30 dicembre 2022 ha previsto che “con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”. La norma non si limita a richiedere che sussista una elezione di domicilio eventualmente eseguita dalla parte nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di primo grado, ma esige che sia depositata la dichiarazione o la elezione di domicilio con l’atto di impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Sotto un primo profilo, che attiene alla collocazione sistematica della norma nel titolo I (Disposizioni generali) del libro IX riservato alle impugnazioni, la disposizione in esame (obbligo di dichiarazione/elezione di domicilio con l’atto di impugnazione a pena di inammissibilità) ha carattere generale, tassativo e assoluto, si riferisce a tutte le impugnazioni proposte dalle parti private e è funzionale acchè la notificazione del decreto di citazione a giudizio vada a buon fine e quindi raggiunga la sfera di conoscenza del destinatario. A questo
proposito anche la nuova disciplina del procedimento notificatorio riservata alla prima notifica all’imputato non detenuto (art.157 richiamato 4 1art.156 comma 3 cod.proc.pen.) valorizza il massimo grado di conoscibilità dell’atto da notificare, in primo luogo escludendo la notifica telematica di cui all’art.148 comma 1 cod.proc.pen., nonché estendendo le modalità di notificazione di copia analogica alla persona alle notifiche successive alla prima (art.156 comma 3 cod.proc.pen.).
3.1 Sotto il diverso profilo della ratio legis la nuova disposizione che pone in capo alla parte privata l’onere della dichiarazione del domicilio, mira da un lato a responsabilizzare la parte nella prospettiva impugnatoria, richiedendo un suo personale contributo (che si somma a quello, eventuale richiesto dal successivo comma 1 quater in caso di giudizio definito in assenza), e dall’altro mira ad agevolare il buon esito del procedimento notificatorio, in ossequio al principio di collaborazione e di lealtà processuale (sul punto sez.4, n.22140 del 3/05/2023, RAGIONE_SOCIALE); cosicchè tale adempimento, di carattere preliminare alla notifica della citazione in giudizio, riveste una funzione di razionalizzazione del giudizio di impugnazione e, al contempo, di personalizzazione del gravame in quanto la parte privata è chiamata a condividerne l’esperimento mediante la dichiarazione/elezione di domicilio finalizzata alla citazione a giudizio. Assolvendo tale adempimento la parte privata evidenzia di essere consapevole della impugnazione che verrà interposta dal proprio difensore, dovendo necessariamente interagire con lo stesso in tale prospettiva e sa che verrà citata per partecipare al giudizio di impugnazione, in tale modo rimanendo esclusi eventuali rimedi di restituzione nel termine e di rescissione del giudicato nelle fasi successive del giudizio.
3.2 A fronte di tali finalità di razionalizzazione-semplificazione del giudizio impugnatorio – anche nella prospettiva di neutralizzare l’esperimento di rimedi straordinari – e di personalizzazione della impugnazione, il procedimento notificatorio attraverso il quale la parte privata viene resa edotta del giudizio si pone su un altro piano, secondo le scansioni e le forme previste dal codice di rito, nella prospettiva di assicurare al destinatario della citazione a giudizio il massimo grado di conoscibilità dell’atto, mediante la consegna di copia analogica in mani della persona ovvero con le forme equipollenti indicate dall’art.157 cod.proc.pen., ma in nessun modo interagisce con la portata degli adempimenti richiesti dall’art.581 commi 1 ter e 1 quater cod.proc.pen., che hanno portata generale e propedeutica al procedimento notificatorio e, nell’ambito della collaborazione richiesta alle parte privata, non risultano inutiliter data neppure nella ipotesi di imputato detenuto agli arresti domiciliari (sez.4, n.41858 del 8/06/2023, Andrioli, Rv.285146).
3.3 Tale adempimento è poi previsto a pena di inammissibilità e nessun tipo di interlocuzione è previsto nella ipotesi di mancato deposito della dichiarazione o elezione di domicilio che, nella specie non risulta essere stata depositata in quanto il riferimento contenuto nella impugnazione di appello, sottoscritta digitalmente dal solo difensore, costituisce il mero richiamo ad una precedente dichiarazione, peraltro neppure indicata nell’impugnazione e in nessun modo è in grado di assolvere alla funzione di collaborazione e di partecipazione alla proposta impugnazione che l’adempimento prescritto dall’art.581 1 comma 1 ter cod.proc.pen. , ,è teso a perseguire.
Invero la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (sez.5, n.3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv.285805; 17055 del 10/03/2024, COGNOME, Rv.286357, sez.2, n.23462 del 12/04/2024, Cosentino, Rv.286374).
3.4. Il mancato assolvimento dell’obbligo di allegazione suddetto, autonomamente sanzionato dall’art. 581, commi 1 ter e 1 quater cod.proc.pen., esonera il collegio dall’esame dell’altra questione sottoposta al vaglio di legittimità concernente la tempestività, ai sensi dell’art.581 comma 1 quater cod.proc.pen., della allegazione del mandato ad impugnare in epoca successiva al decreto di fissazione del giudizio, trattandosi comunque di atto anch’esso sprovvisto di rituale dichiarazione-elezione di domicilio da parte dell’imputato appellante.
3.5. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art.581 commi 1 ter e 1 quater cod.proc.pen. sollevata con il secondo motivo di ricorso, la stessa è già stata ritenuta manifestamente infondata dal giudice di legittimità, essendo stato escluso l’asserito contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all’atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell’imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di
violazione di GLYPH legge GLYPH (sez.6, n. 3365 del 20/12/2023, COGNOME GLYPH NOME, Rv. 285900 – 01).
Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPHIl Presid t