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Elezione di domicilio appello: la Cassazione decide

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso contro un’ordinanza di inammissibilità. La questione centrale riguarda la mancata elezione di domicilio appello nell’atto di impugnazione, come richiesto dall’art. 581, c. 1-ter c.p.p. (ora abrogato). Secondo le Sezioni Unite, non basta una precedente dichiarazione in atti; è necessario un richiamo espresso e specifico nell’atto di appello stesso, indicandone la collocazione nel fascicolo processuale. La mancanza di tale richiamo ha reso l’appello inammissibile.

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Pubblicato il 9 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Elezione di Domicilio Appello: Quando un Formalismo Diventa Sostanza

La recente sentenza della Corte di Cassazione Penale affronta un tema cruciale della procedura: la corretta elezione di domicilio appello. Con una decisione che si basa su un’interpretazione rigorosa della normativa (seppur recentemente abrogata), i giudici hanno confermato che la mancanza di un richiamo specifico alla dichiarazione di domicilio nell’atto di impugnazione ne causa l’inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine da un ricorso presentato da un’imputata avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Milano. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla donna contro una sentenza di condanna del Tribunale di Lecco. La ragione dell’inammissibilità era puramente formale: l’atto di appello non conteneva la dichiarazione o elezione di domicilio, un requisito introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia all’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

L’imputata, tramite il suo difensore, sosteneva che tale adempimento fosse superfluo. Ella aveva già dichiarato il proprio domicilio (coincidente con la residenza) alla polizia giudiziaria in una fase precedente del procedimento. A riprova di ciò, tutte le notifiche, inclusa quella dell’ordinanza di inammissibilità, le erano state regolarmente recapitate a quell’indirizzo. Pertanto, l’applicazione rigida della norma rappresentava un eccesso di formalismo che le precludeva ingiustamente il diritto all’appello.

La questione sull’elezione di domicilio nell’appello penale

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p. La norma, in vigore al momento della presentazione dell’appello, imponeva a pena di inammissibilità di depositare, insieme all’atto di impugnazione, una dichiarazione o elezione di domicilio. Successivamente, una legge del 2024 ha abrogato questa disposizione.

Data la delicatezza della questione e i contrasti interpretativi, il caso è stato rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione per chiarire due punti fondamentali:
1. Se la norma abrogata continuasse ad applicarsi agli appelli presentati prima della sua cancellazione.
2. Se, per soddisfare il requisito, fosse sufficiente la mera presenza di una precedente dichiarazione di domicilio agli atti del processo, anche senza un richiamo esplicito nell’atto di impugnazione.

L’intervento delle Sezioni Unite e il Principio di Diritto

Le Sezioni Unite, con un’informazione provvisoria in attesa del deposito delle motivazioni complete, hanno stabilito principi di diritto molto chiari.

In primo luogo, la disciplina contenuta nell’ex art. 581, comma 1-ter c.p.p., continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore della legge abrogatrice).

In secondo luogo, e questo è il punto decisivo, non è sufficiente che nel fascicolo processuale esista una precedente dichiarazione di domicilio. Per garantire l’ammissibilità, è necessario che l’atto di impugnazione contenga “il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale”. Lo scopo è consentire un’individuazione immediata e inequivoca del luogo per le notifiche.

La Decisione della Corte di Cassazione

Sulla base di questi principi, la Quinta Sezione Penale ha rigettato il ricorso dell’imputata. La Corte ha concluso che la decisione della Corte d’Appello di Milano era corretta. L’appello era stato presentato prima del 25 agosto 2024 e rientrava quindi nel campo di applicazione della norma abrogata. L’atto di appello, tuttavia, non conteneva alcun richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione di domicilio, né indicava dove tale dichiarazione potesse essere reperita nel fascicolo. La semplice menzione dell’indirizzo di residenza non era sufficiente a soddisfare il requisito formale previsto dalla legge. Pertanto, la declaratoria di inammissibilità è stata confermata.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa sentenza sottolinea l’importanza del rigore formale negli atti processuali, anche quando le norme sono in fase di transizione. Per tutti gli appelli presentati nel periodo di vigenza dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p., la pronuncia delle Sezioni Unite chiarisce che la sola esistenza di una precedente elezione di domicilio appello non salva l’impugnazione. È indispensabile che l’atto stesso contenga un riferimento puntuale a quella dichiarazione e alla sua posizione nel fascicolo. Un formalismo che, nell’ottica della Corte, assume una funzione sostanziale per garantire la certezza e la rapidità delle notificazioni nel giudizio di impugnazione.

Per un appello presentato prima del 25 agosto 2024, era ancora richiesta la dichiarazione o elezione di domicilio?
Sì, la disciplina contenuta nell’articolo 581, comma 1-ter del codice di procedura penale, sebbene ora abrogata, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.

Era sufficiente che una precedente dichiarazione di domicilio fosse già presente nel fascicolo processuale per rendere l’appello ammissibile?
No. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la mera presenza in atti di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio non è sufficiente a rendere l’appello ammissibile.

Cosa doveva contenere l’atto di appello per richiamare validamente una precedente elezione di domicilio?
L’atto di impugnazione doveva contenere un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e, inoltre, indicare la sua esatta collocazione all’interno del fascicolo processuale, per consentirne l’immediata e inequivoca individuazione.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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