Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 127 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 127 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a DESENZANO DEL GARDA il 12/06/1971
inoltre:
parti civili: COGNOME Elena – COGNOME Carlo
avverso l’ordinanza del 23/10/2023 della Corte d’appello di Milano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sost Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. COGNOME per la ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputata NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l’appello da lei proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lecco di condanna per i reati di cui agli artt.
614, 56, 614, 660 e 405 cod. pen. e per il reato di cui all’art. 76 d.lgs. 159/2011.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello fonda sulla mancata indicazione nell’atto di appello di una dichiarazione o elezione di domicilio, come imposto dall’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 150 del 2022.
L’imputata ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha formulato un unico motivo, con cui lamenta inosservanza dell’art. 581 comma 1 -ter inserito dall’art. 33, comma 1, lett. D), D.Igs. 150 del 2022. La ricorrente, in particolare, sostiene che la dichiarazione o elezione di domicilio pretesa dalla Corte territoriale sarebbe stata del tutto superflua, dal momento che ella aveva dichiarato il domicilio presso la propria residenza con dichiarazione rilasciata alla polizia giudiziaria; domicilio presso il quale erano state effettuate regolarmente tutte le notifiche sia del procedimento principale che di quello cautelare e presso il quale sarebbe stato possibile eseguire, se difficoltà, anche le notifiche del giudizio di appello, come dimostrato dal fatto che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello era stata regolarmente ivi notificata a mani proprie della destinataria.
L’applicazione dell’art. 581, comma 1 -ter cod. proc. pen. fatta dalla Corte di merito nell’ordinanza impugnata violerebbe gli artt. 3 Cost. e 6 CEDU perché precluderebbe, dietro un eccessivo formalismo, il rimedio dell’appello.
Il ricorso era stato originariamente assegnato alla settima sezione penale per l’udienza del 25 giugno 2024; in quest’ultima data, tuttavia, il Collegio aveva preso atto della notizia di decisione n. 6/2024 della quinta sezione penale del 20 giugno 2024 con cui era stata divulgata la rimessione alle Sezioni Unite della decisione sul ricorso n. 6578/2024 che poneva le stesse questioni interpretative dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., donde si era deciso per la restituzione del fascicolo alla quinta sezione penale in attesa della decisione del Massimo consesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le ragioni della decisione odierna riposano sull’interpretazione dell’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024 sul tema in diritto posto dal ricorso, decisione in attesa della quale il ricorso era stato trasmesso dalla settima alla quinta sezione penale.
Le Sezioni Unite si sono pronunziate sulle seguenti questioni controverse:
-«Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. -abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione.
Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581, comma 1-ter, cod. pen.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo».
Riguardo ai quesiti predetti, il Massimo Consesso si è così espresso:
-«La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
-La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
Dalla lettura combinata dei quesiti e dell’informazione provvisoria (le motivazioni della sentenza, alla data dell’odierna decisione, non sono state depositate), sembra potersi ricavare, dunque, che:
-la novella ex art. 2, lett. o), I. 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 che ha abrogato il comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen. – non si applica alle impugnazioni, come quella sub iudice, presentate prima della sua entrata in vigore.
-ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione rientrante nel regime ante novella, non è sufficiente che in atti vi sia una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma è necessario che l’atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
In particolare, quanto a quest’ultimo aspetto, il Collegio ha rilevato come l’interpretazione letterale dell’informazione provvisoria delle Sezioni Unite e, precisamente, dell’utilizzo della congiunzione “e”, non possa avere altro significato che quello secondo cui, ai fini dell’osservanza della disposizione di cui all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. ed in mancanza di una nuova elezione di domicilio rilasciata all’atto della presentazione dell’impugnazione e sottoscritta dall’imputato, possa anche essere sufficiente il richiamo espresso ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all’interno dell’impugnativa, ma sempre che lo stesso impugnante precisi anche la sua collocazione nel fascicolo processuale.
Venendo alla concreta regiudicanda, sulla scorta della breve ricognizione di cui sopra, il Collegio è giunto alla conclusione che la declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte di appello di Milano debba ritenersi corretta sia avendo riguardo al quadro normativo esistente al momento della decisione, sia alla luce della progressione normativa e giurisprudenziale che è seguita, dal momento che:
l’appello era stato presentato prima del 25 agosto 2024;
all’atto di appello non era allegata una dichiarazione o elezione di domicilio, né rilasciate precedentemente, né ex novo in uno all’appello;
l’atto di appello non conteneva l’indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, ma solo dell’indirizzo di residenza dell’imputata, indicazione insufficiente alla formalizzazione necessaria ex art. 162 cod. proc. pen.;
l’atto di appello non conteneva l’indicazione della collocazione nel fascicolo di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 19/11/2024
Il Presidente
CORTE
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Il Consigliere estensore
PAO BORRELLI GLYPH
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