Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17821 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17821 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a Sassuolo; avverso la ordinanza del 18/09/2023 della Corte di appello di I3ologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 18 settembre 2023, la Corte di :appello di Bologna dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME, per il mancato, contestuale deposito della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputata onde procedere alla notifica del decreto di citazione a giudizio.
Avverso la predetta ordinanza, COGNOME NOME, mediante il proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione;
Rappresenta il vizio di violazione dell’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. a fronte della già precedente esistenza, rispetto alla proposizione dell’atto di appello, di una dichiarazione di domicilio idonea all’effettuazione RAGIONE_SOCIALE notificazioni. Rappresenta altresì la violazione degli artt. 24, 27 e 111 della
Costituzione, posto che la norma determinerebbe un risultato irragionevole a fronte della possibilità che avrebbe avuto il Legislatore di prevedere altre forme alternative per semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
4. Il ricorso è inammissibile. E’ condivisibile il rilievo del Procurato AVV_NOTAIO secondo il quale, conformemente a quanto già stabilito da questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 1177/2024 del 28/11/2023), la previsione di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. peri. qui in contestazione integra un adempimento spécifico, cui la parte è tenuta dopo la pronuncia della sentenza che si intende impugnare, e la nuova regola relativa alla dichiarazione o elezione di domicilio da rendere con l’impugnazione si colloca nel nuovo sistema di notificazioni, predisposto per gli atti introduttivi del giudizio da notifi all’imputato non detenuto: se fosse stata sufficiente la precedente dichiarazione o elezione di domicilio, la previsione di cui al comma 1-ter dell’art. 581 citato non avrebbe avuto ragion d’essere, prevedendo già l’art. 157-ter GLYPH al primo comma, per le notificazioni degli atti introduttivi di primo grado e per la stessa citazione in appello, che la notifica deve intervenire presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161 del codice di rito, salvo precisare, al terzo comma, che ove si tratti di impugnazione, la notificazione dell’atto di citazione a giudizi è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 581 commi 1-ter e 1-quater (domicilio che potrà quindi coincidere con quello già dichiarato o eletto in precedenza ai sensi dell’art. 161 ma dovrà in ogni caso essere nuovamente depositato unitamente all’atto di impugnazione o refluire nel mandato specifico ad impugnare).
Da qui la differenziazione tra il regime di notificazione degli atti di citazione d primo grado di giudizio e quelli che afferiscono al giudizio impugnatorio: per questi ultimi, la notificazione deve essere effettuata solo presso il domicilio dichiarato o eletto emergente dal nuovo atto depositato unitamente all’impugnazione (ovvero indicato nel mandato specifico di cui al comma 1quater), mentre per le notifiche degli atti introduttivi relativi al primo grad riferimento è alla dichiarazione o elezione di domicilio compiuta nell’ambito del procedimento di primo grado.
Consegue che nel giudizio di impugnazione si può prendere in considerazione una precedente dichiarazione o elezione di domicilio solo se essa è stata rinnovata da parte dell’imputato attraverso uno dei modi previsti dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581. La finalità sottesa all’adempimento in questione non si esaurisce nella sola esigenza di facilitazione dei compito della cancelleria nella predisposizione della notificazione, ma persegue il ben più pregnante obiettivo di rendere quanto più possibile certo il buon esito della notific:azione e quindi la conoscenza della citazione in giudizio da parte dell’imputato; tale obiettivo, per
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essere conseguito presuppone l’attualità della dichiarazione o elezione di domicilio, con la conseguenza che eventuali indicazioni già effettuate con precedente dichiarazione o elezione di domicilio affinché possano continuare ad avere efficacia devono essere ‘attualizzate’ dall’imputato al momento dell’impugnazione.
Non può quindi che ribadirsi, come avvenuto già in sede di’ legittimità, come l’esistenza già in atti di una dichiarazione o elezione di domicilio non sortisca effetti rispetto all’impugnazione, essendo necessaria la rinnovata, consapevole volontà dell’imputato nello specifico momento impugnatorio.
In tal modo devono escludersi ipotesi di incostituzionalità della disposizione di cui al comma 1-ter dell’art. 581 c.p.p., dal momento che il «sacrificio» che scaturisce dall’imposizione dell’adempimento in parola non è affatto irragionevole, non esaurendosi la sua ratio nella sola facilitazione dei compiti della cancelleria, ma rispondendo, essa, ad un’esigenza precisa, quale quella di favorire quanto più è possibile la effettiva conoscenza, da parte dell’imputato, della citazione a giudizio, in un momento cruciale quale quello della celebrazione del giudizio impugnatorio (che si svolge a distanza di tempo – a volte anche consistente – rispetto al giudizio di primo grado).
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità sopra citata ha riconosciuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa al nuovo contenuto della disposizione, sottolineando che il diritto di difesa, per poter trovare adeguata esplicazione necessita di forme e ternpistiche che, nello scandirne l’ordinato esercizio consapevole, contribuiscano alla realizzazione di un “giusto processo di durata ragionevole”, senza che esso sia sacrificato dai nuovi requisiti di forma introdotti dalla riforma nel disciplinare le modalità esplicazione del potere di impugnazione, contribuendo gli stessi a connotare il sistema di organicità e coerenza, non solo interna ma anche rispetto alle previsioni costituzionali e sovranazionali.
Ed in conclusione, non appare irragionevole la previsione che richiede la allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, non comportando tale adempimento un «sacrificio» del diritto ad impugnare, e anzi risultando esso pienamente giustificato dalla specifica finalità di assicurare la certezza della citazione nell’ottica di un contraddittorio reale. In definitiva, le disposizioni nuovo conio sono frutto di scelte del legislatore non sindacabili perché non creano frizioni col sistema nel quale, anzi, si inseriscono perfe1:tamente (così Sez. 5, n. 1177/2024 del 28/11/2023).
La norma suddetta costituisce, quindi, espressione di principi stabiliti proprio dall’art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso, permettendo lo svolgimento del giudizio solo a seguito di un avviso comunicato in un luogo in cui l’imputato ha dichiarato od
eletto domicilio ed evitando altresì il protrarsi inutilmente RAGIONE_SOCIALE fasi preliminari giudizio di appello (così Sez. 2, n. 47946 del 09/11/2023).
Anche se espresse con riferimento all’ipotesi in cui in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, assumono valenza generale le argomentazioni sulla base RAGIONE_SOCIALE quali la Corte di RAGIONE_SOCIALEzione (Sez. 4, n. 43718 del 11/10 4 /2023, Rv. 285324) ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiede, a pena di inammissibilità dell’appello, che, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’atto di citazione, trattandosi di sc legislativa non manifestamente irragionevole.
5. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Così deciso, il 20.02.2024.