Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 17737 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 17737 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/07/2023 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo la declaratori di inammissibilità del ricorso.
Depositata in Cancelleria
71.3,1″.T.0
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18/07/2023, la Corte di appello di Torino dichiarava inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza emessa in data 10/02/2023 dal Tribunale di Torino per omessa allegazione della nuova dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione, come richiesto dal disposto dell’art. 581, comma 1 ter cod.proc.pen. a pena di inammissibilità del gravame.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, argomentando che sussistendo prova certa dell’effettività del rapporto professionale tra il difensore domiciliatario e l’imputato (dichiarazioni rese in udienza dall’imputato nel dibattimento di primo grado), tale da ingenerare la certezza che quest’ultimo abbia avuto piena conoscenza delle scelte difensive esperite dal suo legale, quale la proposizione del gravame avverso una sentenza di condanna, la mancata allegazione all’impugnazione di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, non costituisce pregiudizio alla regolarità della notifica de decreto di citazione in appello; evidenzia che la norma di cui all’art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. appare lesiva del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e dell’a 48, comma 2, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 2 del Protocollo n. 7 CEDU; rileva, inoltre, che l’ordinanza impugnata si pone in contrasto con i dettami giuridici di diritto sostanziale in tema di applicazione di norme più favorevoli ex art. 2, comma 4, cod.pen., dovendo trovare applicazione la normativa pregressa ex art. 89, comma 1, del d.lgs n. 162/2022
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l’appello, rilevando la causa di inammissibilità prevista dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell’imputato appellante, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell’atto introdutt del giudizio.
L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150/2022 disciplina in via transitoria la materia e stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche
le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modific dal presente decreto».
Nella specie, la predetta normativa trova applicazione, essendo stata sentenza appellata emessa in data 10.02.2023 e, dunque, successivamente all data di entrata di vigore del predetto decreto (30.12.2022).
E’ evidente che la dichiarazione o elezione di domicilio, essendo correl all’impugnazione e finalizzata alla notificazione dell’avviso d’udienza in app deve necessariamente seguire la sentenza di primo grado, e non precederla risultando, pertanto, infondata la deduzione difensiva che indica, come a equipollente, una dichiarazione di domicilio effettuata sin dalla fase delle ind preliminari che, in quanto tale, risulta inidonea a dispiegare effetti nel successiva ai fini suindicati.
Nè rileva l’iniziale dichiarazione di assenza, (peraltro successivame revocata per essere il ricorrente comparso in dibattimento), in quanto, second disposto dell’art. 581, comma 1 quater, cod.proc.pen, la nuova normativa tro applicazione anche nel giudizio in assenza.
Giova ricordare che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cos art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’app che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitam all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicili della notificazione dell’atto di citazione, e lo specifico mandato ad impug rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislati manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivan da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi “in lim impugnationis” ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell’ampliamen del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Se n. 43718 del 11/10/2023, Rv.285324 – 01).
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base al disposto dell’ cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 23/01/2024