Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28389 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria, con conclusioni e nota spese, depositata dall’AVV_NOTAIO, difensore della parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con il favore delle spese processuali;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, resa il 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce nei suoi confronti il 28 febbraio 2023 in forza della quale l’imputato, dichiarato responsabile dei reati di violazione d domicilio aggravata e porto illegale di armi, riuniti i reati in continuazione riconosciute le circostanze generiche equivalenti alle circostanze aggravanti, era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile NOME COGNOME.
A ragione della declaratoria di inammissibilità la Corte territoriale ha ritenuto non osservato dall’appellante il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., come introdotto dall’art. 33, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a norma del quale con l’atto di impugnazione deve essere presentata anche l’elezione o la dichiarazione di domicilio della parte privata impugnante, a pena di inammissibilità: nel caso di specie, tale formalità, che obbligava a riferirsi ad att presentato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, non era stata rispettata, non risultando accluso all’appello l’atto suddetto, né esso risultando validamente surrogabile dal riferimento all’eventuale elezione o dichiarazione di domicilio già presente in atti.
Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di COGNOME chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico, articolato motivo con cui si prospetta la violazione degli artt. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. e dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022 e si chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme, in relazione agli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost.
La norma a cui la Corte territoriale ha fatto riferimento per ritenere l’impugnazione inammissibile solleva, secondo la difesa, evidenti perplessità: l’imputato appellante infatti aveva già avuto modo, in questo procedimento, di eleggere domicilio in precedenza per l’intero procedimento a suo carico e, a mente dell’articolo 164 cod. proc. pen., questa elezione di domicilio già aveva effetto per l’atto di citazione in giudizio relativa all’appello, ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen., sicché non si ravvisava l’esigenza di altri adempimenti.
Ove, invece, si dovesse condividere l’interpretazione data dai giudic appello, l’articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. si presterebbe, secondo la difesa, a censura di legittimità costituzionale, stante anche la palese irragionevolezza di un precetto asseritamente finalizzato a semplificare la
notificazione del decreto di citazione a giudizio: si fa notare, in particolare, che Giudice delle leggi ha ripetutamente affermato la preminenza del diritto di difesa evidenziando che lo stesso non può entrare in bilanciamento neanche con il principio della ragionevole durata del processo.
Alla stregua delle corrispondenti considerazioni, la difesa ha chiesto, in via principale, sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58 comma 1-ter, cod. proc. pen. o, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, nonché, all’esito della corrispondente declaratoria di incostituzionalità, annullarsi l’ordinanza impugnata e rimettersi gli atti alla Corte di appello per la decisione del gravame.
Il Procuratore generale, con articolata requisitoria in cui si ricostruisce i sistema della dichiarazione o elezione di domicilio all’esito delle modificazioni introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, evidenziandosi la portata delle norme incise dall’ora indicata riforma, con particolare riferimento alle innovazioni che hanno toccato l’art. 581 e l’art. 164 cod. proc. pen., ha ribadito la necessità della nuova dichiarazione o elezione di domicilio a corredo dell’atto di impugnazione, occorrente anche per l’appello oggetto di verifica, atto risultato mancante, e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa della parte civile NOME COGNOME ha depositato memoria con cui ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, per essere irrilevante e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con esso dedotta, con il favore delle spese, come da acclusa nota specifica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato per le ragioni che seguono.
In via di fatto è pacifico che l’atto di appello del 10.07.2023, articolato dal difensore nell’interesse di NOME COGNOME, imputato giudicato, da presente, dal Tribunale di Lecce all’esito nel giudizio di primo grado, non è stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell’imputato, ai fini della successiva notificazione del decreto di citazione in giudizio.
Va, peraltro, segnalato che nell’atto di appello, seppure ciò, secondo l’inquadramento qui condiviso, non sarebbe stato sufficiente a emendare l’atto dalla carenza poi sanzionata, non si riscontra nemmeno un richiamo specifico alla domiciliazione perfezionata dall’imputato con riferimento agli incombenti svolti
nel grado precedente.
La nuova dichiarazione o elezione di domicilio costituisce adempimento stabilito a pena di inammissibilità dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto nel codice di rito penale dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022.
L’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, stabilisce che le disposizioni degli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.
Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell’articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.
Posto ciò, correttamente la Corte di appello ha applicato l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. al caso in esame, atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa il 28.02.2023.
Lo stesso ricorrente, del resto, non ha negato che, stando al diritto vigente, la Corte di appello non ha fatto altro che applicare la norma indicata, ma sostiene che tale norma non è compatibile con i principi costituzionali in tema di tutela del diritto di difesa e di giusto processo.
La Corte non rileva l’emersione di una questione di costituzionalità della norma in verifica che non sia manifestamente infondata, l’interpretazione data alla norma in esame dai giudici di appello non apparendo c:ensurabile secondo l’attuale, condivisa elaborazione, dato che alla presentazione della rinnovata dichiarazione o elezione di domicilio l’ordinamento annette la specifica funzione di consentire il celere e sicuro corso del giudizio di impugnazione, senza ulteriore necessità di ricercare la parte, nel caso di specie l’imputato, al fine della retta e effettiva instaurazione del contraddittorio.
Si è, in particolare, affermato, secondo l’interpretazione della norma qui accolta, che la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente all’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più durata illimitata (Sez. 5, n. 17055 del 19/03/2024, COGNOME, Rv. 286357 – 01; Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, NOME COGNOME, Rv. 286122 – 01; Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, COGNOME, Rv. 285985 – 01; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805 – 01).
Le ragioni esposte dal richiamato orientamento vengono, pertanto, fatte
proprie dal Collegio, con conseguente presa d’atto dell’ineludibilità della declaratoria di inammissibilità.
La prospettazione del ricorrente, volta a sollecitare la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. o, in via subordinata, dell’art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, in relazione all’irragionevolezza dell’introduzione volta a semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio, con modalità che, però, sacrificherebbero il primato del diritto di difesa, la cui rilevanza costituzionale lo renderebbe non limitabile neanche mediante un qualche bilanciamento – denunciato come improprio – con lo stesso principio della ragionevole durata del processo, collide con la constatazione che la tenuta costituzionale di questa disposizione è stata già affermata, in modo del tutto persuasivo, anche dalla Corte di legittimità.
4.1. In particolare, con riferimento ad ambito più ampio, comprendente quello qui in esame, si è affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 e 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell’appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell’imputato, unitamente all’atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell’att citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza.
Il complesso di adempimenti oggetto di queste innovazioni è il risultato di una scelta legislativa da ritenersi non manifestamente irragionevole siccome volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, opzione da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti – con specifico riguardo, però, all’assente nel grado pregresso – i correttivi dell’ampliamento del termine per impugnare e dell’estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, NOME, Rv. 285324 – 01).
In effetti, il legislatore delegato, dando corso al criterio di cui all’ar comma 13, lett. a), della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ha stabilito, con l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione costituita dalla presentazione della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto d citazione.
Tale norma, nel quadro delle complessive innovazioni innestate nell’art. 581 cod. proc. pen., non determina un arbitrario restringimento della facoltà di
impugnazione, ma ha introdotto la necessità della rinnovazione del domicilio dichiarato o eletto per raggiungere il legittimo e funzionale scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell’imputato, per evitare la pendenza di processi nei confronti di imputati non consapevoli del processo e determinare la condizione per la quale l’impugnazione sia espressione del personale interesse dell’imputato, consapevolmente valutato dal medesimo, senza possibilità di perpetuare un automatismo difensivo, nello stesso tempo assicurando il certo riferimento della destinazione dell’atto di instaurazione del contraddittorio nel nuovo grado.
La funzione di questa disciplina è correttamente considerata conforme a ragionevolezza, essendosi ritenuta ispirata a logica la ratio legis di operare una diversa scelta tra l’imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica.
4.2. In questo alveo non è dato individuare un contrasto con le norme costituzionali con specifico riferimento all’imposizione all’imputato di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto d citazione a giudizio, tenuto conto che il precetto si coordina con l’art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., al lume del quale, in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudiz nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen.
Il rapporto fra norme deve essere valutato anche in rapporto al disposto di cui all’art. 164 cod. proc. pen., norma per cui la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell’avviso di fissazio dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli arti 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall’articolo 156, comma 1.
A quest’ultimo riguardo è stato opportunamente rilevato che la novellazione dell’art. 164 cit., sostituendo l’inciso in base al quale la dichiarazione o l’elezio di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha escluso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l’impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, all’evidente fine di coordinare il sistema delle formalità finalizza all’impugnazione in modo coerente e costituzionalmente compatibile.
In questa prospettiva, la questione di legittimità costituzionale sollecitata dalla difesa si rivela manifestamente infondata: in particolare, la norma di cui all’art. 581, commi 1-ter, cod. proc. pen., non comportando una limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato,
ma regolando, in modo non irragionevole, le modalità di esercizio della concorrente e accessoria facoltà spettante al suo difensore, non si pone in contrasto con il principio costituzionale dell’inviolabilità del diritto di difesa, d all’art. 24 Cost., e nemmeno con il principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.
Essa, inoltre, non limita il diritto costituzionale a impugnare (con riferimento all’ambito selezionato dalla corrispondente norma costituzionale) le sentenze e i provvedimenti di natura decisoria, ex art. 111, settimo comma, Cost.
In questa direzione si è escluso in modo del tutto condivisibile che la norma possa essere foriera dell’introduzione di un ingiustificato squilibrio nei rapport tra le parti necessarie del processo penale, ossia l’imputato e il rappresentante della pubblica accusa (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 – 01).
4.2. Non giovano alle ragioni della difesa le puntualizzazioni svolte dal Giudice delle leggi in merito ai rapporti fra diritto di difesa e principio ragionevole durata del processo, inerenti a snodi affatto diversi.
In particolare, la motivazione adottata dai giudici costituzionali (da Corte cost., sent. n. 111 del 2022) – onde pervenire alla declaratoria di illegittimit costituzionale dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse a impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato – non può essere pedissequamente trasposta alla tematica qui rilevante nella parte in cui ha affermato che il bilanciamento tra due principi sanciti dalla Carta fondamentale, quello alla inviolabilità del diritto di difesa e quello alla ragionevole durata del processo penale, non può comportare un sacrificio dell’esigenza di assicurare all’imputato la completezza del sistema delle garanzie difensive.
Questa sottolineatura è stata espressa in ordine all’esame di una questione sensibilmente diversa per trarne corollari comuni, siccome essa era afferente al caso in cui veniva in rilievo l’interesse dell’imputato a impugnare una sentenza di proscioglimento per prescrizione allo scopo di pervenire alla declaratoria di nullità della pronuncia, emessa senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti.
Né paiono essere direttamente rilevanti per il caso qui in esame i principi enunciati dal Giudice delle leggi in altra pronuncia (Corte cost., sent. n. 34 del 2020) concernente gli effetti di una precedente novella legislativa che, modificando le regole sulla appellabilità oggettiva fissate dall’art. 593 cod. proc.
pen., ha modificato in maniera incisiva i rapporti tra i soggetti processuali legittimati, comunque senza attingere – almeno senza attingere direttamente la concorrente e parallela legittimazione a impugnare del difensore dell’imputato, sicché sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate agli artt. 3, 27, 97 e 111 Cost., dell’art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
In questa circostanza, le indicazioni della Corte costituzionale, nel valutare le questioni di legittimità costituzionale del citato art. 593 cod. proc. pen., hann chiarito che il proprio sindacato aveva ad oggetto il problema del se e in quali termini quella novità legislativa avesse inciso sul principio costituzionale della parità delle parti nel processo penale: e – nel rammentare, in generale, che nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato e, più in particolare, che il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di cedevolezza più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell’imputato – la Corte costituzionale si è riferita sempre al potere di impugnazione dell’imputato, senza mai considerare la connessa ma solo accessoria facoltà ad impugnare spettante anche al suo difensore.
4.3. Altri arresti hanno rafforzato la conclusione di insussistenza del prospettato vulnus alla Carta fondamentale da parte della norma in esame, giacché, riguardata quest’ultima da ogni angolo visuale, non può considerarsi eccessivo o arbitrario il sacrificio con essa imposto all’impugnante rispetto all’obiettivo propostosi dal legislatore.
La verifica del bilanciamento, da svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità d perseguire, in relazione alle circostanze e alle limitazioni in concreto sussistenti, conduce a considerare che, per il raggiungimento del fondamentale obiettivo inerente alla certezza della conoscenza del processo a suo carico da parte dell’imputato, è legittimo che venga chiesto a quest’ultimo l’adempimento di un onere collaborativo funzionalizzato alla rituale celebrazione del giudizio impugnatorio, con il conseguimento della sicurezza della conoscenza di esso da parte dell’imputato, anche per garantirne la durata ragionevole e scongiurare il
pericolo della declaratoria della sua improcedibilità.
Proprio in ossequio alla sua ratio, la norma non viene, del resto, ritenuta applicabile in ipotesi di imputato detenuto in carcere, a cui l’ordinamento riserva la notificazione dell’atto introduttivo a mani proprie.
Di conseguenza, la ragionevolezza della nuova dichiarazione o elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, si apprezza anche valutando il dato della durata, sovente non breve, del tempo trascorso nelle fasi pregresse del giudizio, durata in relazione alla quale la precedete dichiarazione o elezione di domicilio non sempre garantirebbe l’effettività della conoscenza da parte dell’imputato della vocatio inerente al grado successivo.
In via speculare, del resto, la centralità attribuita alla notificazione degli a introduttivi del giudizio, per ogni fase e grado di giudizio, come ora disciplinata dall’art. 157-ter cod. proc. pen., riconnette all’integrità del contraddittorio in tali momenti, ritenuti decisivi nella progressiva scansione processuale, la funzione di garantire la piena consapevolezza del processo in capo all’imputato, con la connessa possibilità di un reale esercizio del diritto di difesa.
In questa direzione va pienamente condivisa la riflessione (svolta in modo articolato da Sez. 5, n. 46831 del 22/09/2023, COGNOME, non mass.) secondo la quale la previsione della – non irragionevole, né eccessiva, bensì necessaria, a pena di inammissibilità – nuova dichiarazione o elezione di domicilio all’esordio del giudizio di impugnazione è funzionale all’acquisizione della certezza che l’eventuale assenza dell’impugnante nel grado ulteriore di giudizio sia l’esito di una sua libera scelta, non di una notificazione che non abbia raggiunto lo scopo dell’effettiva conoscenza del destinatario e, offrendo all’imputato la garanzia di avere contezza piena della vicenda processuale secondo una prospettiva convenzionalmente e costituzionalmente orientata, costituisce il coerente sviluppo normativo dei principi espressi negli approdi più recenti delle Sezioni unite (progressivamente, Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275716 – 01; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, NOME COGNOME NOME, Rv. 279420 – 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931 01).
4.4. In questo alveo, va parimenti prestata adesione alla conseguente, argomentata conclusione secondo cui l’adempimento di questo importante onere collaborativo fissato dall’ordinamento si conforma, oltre che ai principi costituzionali, anche a quelli convenzionali: esso concreta una restrizione la cui inosservanza comporta conseguenze pienamente prevedibili (siccome la sanzione di inammissibilità è testualmente stabilita), costituisce un requisito proporzionato e adeguato allo scopo di avere certezza in ordine al domicilio aggiornato dell’impugnante e non si presenta come il frutto della previsione di un
formalismo eccessivo (in tal senso Sez. 5, n. 46831 del 2023, cit., alla cui analisi si rinvia per ulteriori, convergenti dettagli).
Nel contesto complessivamente considerato, dunque, è senz’altro corretto concludere che l’introduzione della necessità della rinnovazione della dichiarazione o elezione di domicilio ad opera della parte impugnante risulta ispirata a un criterio non irragionevole, siccome non tale da trasmodare in mera arbitrarietà, essendosi – la scelta del legislatore, da ascriversi a dispiegamento legittimo della sua discrezionalità – legittimamente orientata nel senso di limitare l’esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell’imputato all’ambito in cui questi, essendo libero e rinnovando la dichiarazione o elezione di domicilio, abbia fornito concreta contezza della scelta ponderata e consapevole di impugnare fissando il luogo in cui egli dovrà essere poi legalmente raggiunto per la notificazione dell’atto di instaurazione del contraddittorio.
Dai rilievi che precedono deriva la conclusione della manifesta infondatezza della complessiva questione di illegittimità costituzionale posta dal ricorrente.
D’altro canto, il disposto normativo di cui all’art 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non avrebbe potuto essere devitalizzato senza coinvolgere pure quello di cui all’art. 157-ter, commi 1 e 3, cod. proc. pen., norma che dispone l’obbligatoria notificazione dell’atto di cui si tratta al domicilio eletto l’appellante.
Consegue COGNOME che COGNOME la COGNOME contestazione del COGNOME ricorrente dell’ordinanza COGNOME di inammissibilità per la carenza, in uno all’atto di appello, del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio risulta priva di fondamento.
Ciò determina il rigetto del ricorso, a cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
L’illustrata conclusione produce l’ulteriore conseguenza che – quanto al regolamento delle spese del grado relativo alla posizione della parte civile NOME COGNOME, che ha svolto attività processuale in questa sede le stesse vanno poste a carico del ricorrente, anche qui soccombente rispetto all’azione civile proposta nei suoi confronti.
Tali spese sono da liquidarsi, in relazione alla nota specifica e tenuto conto dell’attività effettivamente svolta e delle questioni trattate, ex artt. 12 e 16 d. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato anche dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, nell’opportuna misura di complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentan difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 28 marzo 2024