Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 22820 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 22820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Bagno a Ripoli (FI) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Lanusei (NU) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 01/12/2023 della Corte di appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, con l’ordinanza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dagli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME
avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti dal Tribunale della stessa città il 24 gennaio 2023.
Ha rilevato quella Corte che l’atto d’appello non conteneva la dichiarazione od elezione di domicilio richiesta a pena d’inammissibilità dall’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen., la quale dev’essere necessariamente successiva alla sentenza impugnata.
Avverso tale decisione ricorrono per Cassazione gli imputati, con unico atto del loro comune difensore, lamentandone la contrarietà alla legge processuale.
Premesso che essi avevano eletto domicilio sin dalla fase delle indagini preliminari, segnatamente all’atto del loro arresto in flagranza di reato, rileva il ricorso:
che l’interpretazione del citato art. 581, comma 1 -ter, compiuta dalla Corte d’appello, circa la necessità che l’elezione o dichiarazione di domicilio siano successive alla sentenza impugnata, introduce un presupposto non previsto dalla norma;
che, laddove il legislatore così ha voluto, lo ha espressamente detto, come per il caso dell’impugnazione dell’imputato assente, disciplinata dal successivo comma 1 -quater del medesimo articolo;
che l’art. 161, comma 1, cod. proc. pen., annovera espressamente anche il decreto di citazione a giudizio in appello tra gli atti per la cui notificazione l’autorità giudiziaria deve invitare l’indagato-imputato ad eleggere o dichiarare domicilio;
che, pertanto, le due disposizioni sarebbero inconciliabili se si interpretasse quella dell’art. 581, comma 1 -ter, nel senso ritenuto dalla Corte d’appello;
che, per la finalità cui tale norma è funzionale, quella, cioè, di agevolare la notificazione dell’atto introduttivo del gravame, onde evitare ritardi nello svolgimento del giudizio, è sufficiente l’esistenza della dichiarazione od elezione di domicilio, che, nel caso specifico, è inserita nel fascicolo processuale ed è altresì indicata nel frontespizio della sentenza impugnata;
che, diversamente, l’art. 581, comma 1 -ter, cit. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24 e 27, Cost..
Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Ha depositato memoria scritta la difesa, ribadendo quanto esposto in ricorso e richiamando a proprio sostegno un precedente di legittimità, nonché rappresentando che, nello specifico, la dichiarazione di domicilio degli imputati fosse agevolmente reperibile nel fascicolo processuale, in quanto non voluminoso. 4′ 1 /
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi d’impugnazione può essere ammesso, perché manifestamente infondati.
La dichiarazione od elezione di domicilio che – ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi (fra altre: Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME, Rv. 285805).
Tale lettura normativa si presenta coerente con la ragione ispiratrice del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha introdotto la disposizione in esame e che ha inteso semplificare al massimo le formalità di rito relative alle impugnazioni, gravando le parti processuali private di un onere di collaborazione, in funzione dell’obiettivo comune di una maggiore celerità ed efficienza del servizio giustizia.
Vero è che – come ricordato dalla difesa nella sua memoria scritta – la Corte di cassazione si è pronunciata anche nel senso che la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste dall’art. 581, comma 1-ter, cit., possano pure essere effettuate nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, El Janati, Rv. 285936). Ma tale pronuncia comunque non può essere utile al ricorrente, poiché essa ha specificato che la dichiarazione-elezione di domicilio precedente alla sentenza impugnata, per essere efficace, debba pur sempre essere depositata unitamente all’atto di appello.
Questo non è avvenuto nel caso di specie, né ovviamente la regola processuale può soffrire eccezione – come vorrebbe il ricorrente – in ragione della maggiore o minore voluminosità del fascicolo del processo: una norma di legge che stabilisce una condizione di ammissibilità dell’azione non può certo essere subordinata a variabili di mero fatto e puramente discrezionali.
Manifestamente infondato, infine, è il dubbio di legittimità costituzionale adombrato dal ricorso.
In questo senso, questa Corte si è già espressa, rilevando che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., laddove richiede che unitamente all’atto di impugnazione siano depositate, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio rese successivamente alla sentenza, non comporta alcuna
limitazione all’esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all’imputato, ma soltanto regola le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché esso non collide né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900).
4. All’inammissibilità dei ricorsi consegue obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna dei proponenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro per ciascun di costoro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2024.