Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1285 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1285 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nata Mesagne il 16/06/1985;
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 emessa dalla Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Lecce, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Brindisi in data 11 ottobre 2023.
La Corte di appello ha rilevato che l’appellante ha violato il disposto dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto non ha depositato, unitamente all’atto di appello, la specifica dichiarazione o elezione di domicilio necessaria «ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».
La Corte di appello ha, infatti, rilevato che l’elezione di domicilio contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore è del tutto generica («dichiara che il proprio domicilio è a Squinzano (LE)») e, dunque, inidonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 161 cod. proc. pen.
I giudici di appello hanno, inoltre, rilevato che nessun rilievo assume la circostanza che il difensore avesse lo studio in Squinzano o che, nell’intestazione dell’atto di appello, fosse indicata la residenza dell’imputata.
L’avvocato NOME COGNOME difensore di fiducia di Sanasi, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
2.1. Il difensore, con il primo motivo, eccepisce l’inosservanza dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto l’imputata appellante in data 20 maggio 2020 ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione (in San Pancrazio Salentino, INDIRIZZO e la procura ad impugnare rilasciata ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. richiama per relationem questa elezione di domicilio.
Pur essendo presente nella procura speciale un evidente errore materiale (dovuto ad un mero errore di battitura), la stessa deve, comunque, intendersi integrata dal corpo della comunicazione p.e.c. relativa alla proposizione dell’atto di appello, che reca la dichiarazione di domicilio della ricorrente presso la propria abitazione.
La procura rilasciata al difensore ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. per appellare la sentenza del Tribunale di Brindisi, peraltro, precisa che COGNOME conferma la nomina in atti e questo richiamo per relationem deve intendersi riferito anche alla dichiarazione di domicilio operata in data 20 maggio 2020.
L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. peri. non richiede, peraltro, il rilascio di una nuova elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 127, comma 5, e dell’art. 178 cod. proc. pen., in quanto nell’atto di appello l’imputata ha richiesto la partecipazione personale all’udienza e la Corte di appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile con procedimento de plano, senza previamente attivare il contraddittorio.
Proprio la necessità dell’integrazione delle risultanze della procura speciale con l’atto di nomina e la notifica eseguita a mezzo pec avrebbero, infatti, imposto la celebrazione di un’udienza camerate partecipata in ossequio al favor impugnationis.
Il difensore, con «addenda» al ricorso, depositata in data 1 luglio 2024, ha dedotto l’erronea applicazione della legge penale, in quanto l’indicazione carente dell’elezione di domicilio nell’atto di impugnazione non ha impedito la
notifica dell’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di appello presso il domicilio eletto dalla ricorrente.
L’eventuale difficoltà nell’individuare il domicilio dichiarato o eletto avrebbe, peraltro, legittimato il ricorso alla notifica mediante consegna al difensore.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 4 novembre 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
In data 13 novembre 2024 l’avvocato COGNOME ha depositato memoria di replica, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Il difensore, con il primo motivo, eccepisce l’inosservanza dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc pen., in quanto l’imputata appellante in data 20 maggio 2020 ha dichiarato domicilio presso la propria abitazione (in San Pancrazio Salentino, INDIRIZZO e la procura ad impugnare rilasciata ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. richiama per relationem questa elezione di domicilio.
Il motivo è infondato.
3.1. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) espressamente sanciva che «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto d citazione a giudizio».
Dai lavori preparatori e dalla relazione di accompagnamento risulta che tale disposizione è stata introdotta a fine di garantire la speditezza dei giudizi di impugnazione, semplificando la «notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione», che doveva avvenire nel luogo indicato dall’appellante a pena di inammissibilità.
3.2. La giurisprudenza di legittimità, invero, non si è pronunciata in modo sempre uniforme in relazione all’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., a seguito della sua entrata in vigore.
Innanzi tutto, si è rilevato che la disposizione non è applicabile nel caso di imputato detenuto (Sez.4, n. 4342 del 09/01/2024, COGNOME Rafael, Rv. 285749; Sez. 2, n. 51273 del 10/11/2023, Savoia, Rv. 285546; Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME, Rv. 285021), ma, in un caso, è stata distinta la posizione
dell’imputato detenuto per altra causa, rispetto al quale la norma è stata ritenuta applicabile (Sez. 5, n. 4606 del 28/11/2023, COGNOME, Rv. 285973); in una ulteriore pronuncia si è ritenuto che la restrizione agli arresti domiciliar dell’imputato appellante parimenti non valga ad impedire l’applicabilità della disposizione (Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, COGNOME, Rv. 285146).
In secondo luogo, si è posto il problema di stabilire se l’allegazione dell’elezione o dichiarazione di domicilio all’atto di appello implichi l formalizzazione di una dichiarazione successiva alla sentenza impugnata ovvero se tale onere possa essere assolto anche a mezzo di una dichiarazione o elezione effettuata nella fase precedente.
Nel primo senso si è rilevato che «la dichiarazione o elezione di domicilio che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., va depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al gravame delle parti private e dei difensori, dev’essere successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, poiché, alla luce della nuova formulazione dell’art. 164 cod. proc. pen., quella effettuata nel precedente grado non ha più una durata estesa ai gradi successivi» (così Sez. 6, n. 7020 del 16/01/2024, Mirabile, Rv. 285985; Sez. 5, n. 3118 del 10/01/2024, NOME COGNOME, Rv. 285805); tale onere, dunque, incomberebbe anche sull’imputato che abbia già eletto o dichiarato domicilio in una fase precedente, pena l’inammissibilità dell’appello.
In senso contrario si è, tuttavia, precisato che «nel caso di imputato non processato in absentia, la dichiarazione o l’elezione di domicilio richieste ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. possono essere effettuate anche nel corso del procedimento di primo grado, e non necessariamente in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, a condizione che siano depositate unitamente all’atto di appello, atteso che la contraria interpretazione ostacolerebbe indebitamente l’accesso al giudizio di impugnazione, in violazione dei diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti» (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024, COGNOME, Rv. 285936).
Peraltro, in altra occasione, si è sottolineato che è ammissibile l’appello che contenga, senza materiale allegazione, la domiciliazione, anche al fine della notifica dell’atto di citazione (Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, COGNOME non massimata).
3.3. Medio tempore l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, a decorrere dal 25 agosto 2024.
3.4. In ragione dei contrasti presenti nella giurisprudenza di legittimità, la Quinta sezione della Corte, con ordinanza n. 26458 del 2024, ha, inoltre, rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni:
«Se ai fini della perdurante applicazione della disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – si debba avere riguardo alla data della sentenza impugnata ovvero alla data di presentazione dell’impugnazione.
Se la previsione, a pena di inammissibilità, del deposito, insieme con l’atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-ter, cod. peri.), debba essere interpretata nel senso che, ai fini indicati, sia sufficiente la sola presenza in atti della dichiarazione o elezione di domicilio, benché non richiamata nell’atto di impugnazione od allegata al medesimo».
3.5. Le Sezioni unite di questa Corte, all’udienza del 24 ottobre 2024, secondo quanto riportato nell’informazione provvisoria n. 15/2024, hanno statuito che: «La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione».
3.6. Muovendo dai principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite, deve rilevarsi che la Corte di appello di Lecce ha correttamente dichiarato l’improcedibilità dell’atto di appello proposto da COGNOME ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Questa disposizione è, infatti, ancora applicabile nel caso di specie, in quanto l’atto di appello dichiarato improcedibile dalla Corte di appello di Lecce con il provvedimento impugnato è stato depositato in data 23 febbraio 2024 (e, dunque, anteriormente al 24 agosto 2024).
Dall’esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurimis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092), risulta che l’elezione di domicilio contenuta nella procura speciale rilasciata al difensore è del tutto generica («ai sensi degli artt. 161 e 162 c.p.p., dichiara che il proprio domicilio è a Squinzano (LE), data spedizione atto») e, pertanto, radicalmente inidonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 161 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha, peraltro, correttamente e congruamente rilevato che la carente indicazione del domicilio eletto nell’atto di appello non può essere integrata, in assenza di una specifica indicazione in proposito, dalla pregressa
elezione di domicilio operata nella dichiarazione di nomina del difensore in atti o dal corpo della comunicazione p.e.c. relativa alla proposizione dell’atto di appello.
L’indicazione monca, presente nell’elezione di domicilio allegata all’atto di appello, non può, peraltro, essere intesa ex se come riferita allo studio del difensore, ubicato in Squinzano, INDIRIZZO
L’obiettiva e insuperabile carenza dell’elezione di domicilio necessaria per la notificazione della citazione dell’atto di appello non può, peraltro, essere superata dal rilievo dell’avvenuta notifica all’imputata appellante dell’ordinanza impugnata.
Con il secondo motivo il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 127, comma 5, e dell’art. 178 cod. proc. pen., in quanto nell’atto di appello l’imputata ha richiesto la partecipazione personale e la Corte di appello ha dichiarato l’impugnazione inammissibile con procedimento de plano, senza previamente attivare il contraddittorio.
5. Il motivo è manifestamente infondato.
L’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sancisce che l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni di cui all’art. 581 del medesimo codice e il secondo comma dell’art. 591 cod. proc. pen. espressamente prevede che «MI giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibillità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato».
Nessuna violazione del diritto al previo contraddittorio dell’imputato appellante è, dunque, ravvisabile nel caso di specie, in quanto la Corte di appello ha legittimamente dichiarato inammissibile l’atto di appello senza previamente attivare il contraddittorio delle parti.
6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20/11/2024.