Elezione di domicilio appello: la Cassazione chiarisce
Nel processo penale, il rispetto dei requisiti formali è cruciale per garantire la validità degli atti. Tuttavia, un’interpretazione eccessivamente rigida delle norme procedurali può talvolta ledere il diritto di difesa. Una recente sentenza della Corte di Cassazione interviene proprio su questo delicato equilibrio, chiarendo i requisiti per la validità della elezione di domicilio appello e affermando un principio di sostanza sulla forma.
Il Contesto del Caso: Dal Giudice di Pace all’Appello Inammissibile
La vicenda ha origine da una condanna per il reato di diffamazione, emessa dal Giudice di Pace. La persona imputata, ritenendo ingiusta la decisione, proponeva appello presso il Tribunale competente.
Contrariamente alle aspettative, il Tribunale dichiarava l’appello inammissibile. La ragione? Un vizio puramente formale: la mancata allegazione, all’atto di appello, di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio, come previsto dall’articolo 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
La questione della elezione di domicilio appello e il ricorso in Cassazione
L’imputata non si arrendeva e presentava ricorso per Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale. La sua difesa si basava su un punto fondamentale: una elezione di domicilio era già stata effettuata nel primo grado di giudizio, presso lo studio del proprio avvocato. Inoltre, tale atto specificava la sua validità anche per i gradi successivi del procedimento e, soprattutto, era stato espressamente richiamato nel corpo dell’atto di appello.
Secondo la ricorrente, l’interpretazione del Tribunale era stata eccessivamente formalistica e non aveva tenuto conto della documentazione già presente nel fascicolo processuale, che permetteva di individuare senza alcun dubbio il luogo per le notifiche.
Le Motivazioni della Cassazione: Prevale la Sostanza sulla Forma
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza di inammissibilità. La decisione si fonda su un recente e autorevole orientamento delle Sezioni Unite Penali. Queste ultime hanno chiarito che, sebbene la norma in questione (nel frattempo abrogata ma ancora applicabile ai casi precedenti) richiedesse l’elezione di domicilio, la sua finalità è garantire la certa reperibilità dell’imputato.
Di conseguenza, è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga un “richiamo espresso e specifico” a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua esatta collocazione nel fascicolo processuale. Se tale richiamo permette di individuare in modo “immediato e inequivoco” il luogo per le notificazioni, l’appello è pienamente ammissibile.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva sbagliato a considerare irrilevante la pregressa elezione di domicilio, poiché era stata espressamente menzionata nell’atto di appello e inserita nella procura al difensore. Non vi era quindi alcun dubbio o incertezza sul luogo in cui notificare gli atti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
La sentenza rappresenta un importante baluardo contro il formalismo eccessivo nel processo penale. Stabilisce che la validità di un atto non può essere compromessa da un presunto vizio formale quando la finalità della norma è stata comunque raggiunta. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che un richiamo chiaro e preciso a documenti già presenti in atti può essere sufficiente a soddisfare i requisiti di legge, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e di impugnazione. La Corte ha quindi annullato la decisione del Tribunale, disponendo la trasmissione degli atti affinché quest’ultimo proceda finalmente all’esame del merito dell’appello.
È sufficiente richiamare nell’atto di appello una precedente elezione di domicilio per evitare l’inammissibilità?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è sufficiente. A condizione che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo per le notifiche.
La disciplina sull’obbligo di elezione di domicilio (art. 581, comma 1-ter, c.p.p.), sebbene abrogata, si applica ancora?
Sì, la sentenza chiarisce che tale disciplina, abrogata a far data dal 25/08/2024, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al giorno precedente a tale data (24/08/2024).
Cosa succede quando la Corte di Cassazione annulla un’ordinanza di inammissibilità di un appello?
La Corte di Cassazione annulla il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice che aveva dichiarato l’inammissibilità (in questo caso, il Tribunale). Quest’ultimo dovrà quindi procedere con l’esame del merito dell’appello, che era stato erroneamente bloccato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9576 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 9576 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nata a Taranto il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di Taranto; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi l’ordinanza, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Taranto.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 25/9/2024, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da COGNOME avverso la sentenza emessa il 12/4/2023 dal Giudice di pace di Taranto, che l’aveva condannata per il delitto di diffamazione al danni di COGNOME NOME, commesso a Taranto il 30/8/2020: ciò per il mancato deposito, con l’appello, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata. Dopo aver trattato il merito della vicenda (sostenendo essersi in presenza, nella specie, non di diffamazione, bensì di ingiuria, oramai depenalizzata) ed aver argomentato di una assunta diffamazione di cui, per contro, l’odierna imputata
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sarebbe stata vittima e posta in essere da COGNOME NOME, parte ricorrente rimarca come l’elezione di domicilio dell’imputata, effettuata nel primo grado di giudizio, fosse in atti, unitamente alla procura speciale conferita al difensore, e come fosse in essa specificato che l’elezione valesse anche per i gradi successivi al primo. La stessa, si assume ancora, era stata richiamata nell’atto d’appello.
La ricorrente ha, dunque, chiesto annullarsi la menzionata ordinanza di inammissibilità, evitando interpretazioni formalistiche dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Il ricorso è fondato.
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Le Sezioni Unite Penali di questa Corte, come da informativa provvisoria n. 15 del 24/10/2024, hanno ritenuto che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata, a far data dal 25/8/2024, dalla I. 114/2024, continui ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al giorno precedente detta abrogazione (24/8/2024) e che, tuttavia, la stessa debba essere interpretata nel senso che sia sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Nel caso in esame, il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante la pregressa elezione di domicilio del 24/9/2021 presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, espressamente richiamata con l’appello ed inserita nella procura alle liti conferita al difensore, sicché non avrebbe potuto, anche solo per questo, essere di incerta individuazione nel fascicolo.
La pronuncia impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone rimettersi gli atti al Tribunale di Taranto per il giudizio.
Così è deciso, 23/01/2025