Elezione di Domicilio Appello: la Cassazione Contro l’Eccessivo Formalismo
Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di forma per l’atto di appello, e in particolare l’elezione di domicilio appello. La pronuncia in esame (Sent. Sez. 4 Num. 2398 Anno 2025) ha annullato una declaratoria di inammissibilità, ribadendo un principio di sufficiente chiarezza contro un formalismo eccessivo che può pregiudicare il diritto di difesa.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato inammissibile l’appello di un imputato. La ragione dell’inammissibilità era la presunta violazione dell’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale, una norma introdotta dalla riforma Cartabia. Secondo la Corte territoriale, l’atto di appello non conteneva una valida elezione di domicilio, requisito all’epoca richiesto a pena di inammissibilità.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l’atto di appello conteneva invece un’idonea indicazione, facendo riferimento alla dichiarazione di domicilio già effettuata nel primo grado di giudizio e regolarmente depositata.
Requisiti per l’Elezione di Domicilio Appello: L’intervento delle Sezioni Unite
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel richiamo a un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite in una recentissima udienza (24 ottobre 2024). Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere contrasti interpretativi, hanno chiarito la portata dell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (norma che, pur essendo stata abrogata nell’agosto 2024, era ancora applicabile ai ricorsi proposti prima di tale data).
Il principio è il seguente: per una valida elezione di domicilio appello, non è necessaria una nuova e autonoma dichiarazione nell’atto di impugnazione, ma è sufficiente che l’atto contenga un “richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Le Motivazioni della Cassazione
Applicando questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto “pacificamente insussistente” la violazione contestata dalla Corte d’Appello. La stessa sentenza impugnata, infatti, dava atto che l’elezione di domicilio eseguita dall’imputato in primo grado era stata allegata all’atto di gravame. Questo, secondo la Cassazione, era più che sufficiente a soddisfare il requisito di specificità e a permettere l’immediata individuazione del luogo per le notifiche.
La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta errata, in quanto basata su un’interpretazione eccessivamente formalistica della norma, in contrasto con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, volto a garantire la sostanza del diritto di difesa piuttosto che il mero rispetto di una forma fine a se stessa.
Le Conclusioni
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di inammissibilità. Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma affinché proceda con l’esame del merito dell’appello. Questa pronuncia è di grande importanza pratica: essa conferma che i requisiti formali, sebbene necessari, devono essere interpretati in modo ragionevole e funzionale, senza trasformarsi in ostacoli insormontabili all’accesso alla giustizia.
Cosa richiedeva la norma sull’elezione di domicilio nell’atto di appello (art. 581, co. 1-ter c.p.p.)?
La norma, ora abrogata ma applicabile al tempo dei fatti, imponeva che l’atto di impugnazione contenesse, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato.
È sufficiente richiamare una precedente elezione di domicilio per rendere valido l’appello?
Sì. Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite e applicato in questa sentenza, è sufficiente che l’atto di appello contenga un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione di domicilio già presente nel fascicolo, in modo da consentire un’identificazione chiara e immediata del luogo delle notifiche.
Qual è stata la conseguenza della decisione della Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che dichiarava l’appello inammissibile e ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Roma. Questo significa che il processo d’appello dovrà essere celebrato e deciso nel merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2398 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROPETI COGNOME nato a TARQUINIA il 14/08/1976
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG •
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5.2.2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, sul presupposto della violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non reputandosi valida l’elezione di domicilio eseguita in primo grado.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto l’atto di appello proposto conteneva idonea elezione di domicilio dell’imputato, regolarmente depositata; rileva che, in ogni caso, nella specie ( -g-e , ’19 tFova GLYPH la nornna transitoria bec..~ trova applicazione la disciplina previgente alla riforma cd. Cartabia.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
4. Il ricorso è fondato.
È assorbente la considerazione che le Sezioni Unite di questa Corte, all’esito dell’udienza del 24.10.2024 e stando alla pubblicata informazione provvisoria, dopo aver precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024) continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno formulato il seguente principio: “La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Ne discende come, nella specie, l’affermata violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia pacificamente insussistente, atteso che è la stessa Corte territoriale a precisare in sentenza che l’elezione di domicilio – eseguita dall’imputato in primo grado e come tale precedente l’appello – risulta allegata all’atto di gravame, in maniera tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio dell sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al giud merito individuato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli at alla Corte di appello di Roma, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Consi