Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2398 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2398 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROPETI COGNOME nato a TARQUINIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG •
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 5.2.2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza che lo aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. 115/2002, sul presupposto della violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., non reputandosi valida l’elezione di domicilio eseguita in primo grado.
Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la nullità della sentenza impugnata in quanto l’atto di appello proposto conteneva idonea elezione di domicilio dell’imputato, regolarmente depositata; rileva che, in ogni caso, nella specie ( -g-e , ’19 tFova GLYPH la nornna transitoria bec..~ trova applicazione la disciplina previgente alla riforma cd. Cartabia.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
4. Il ricorso è fondato.
È assorbente la considerazione che le Sezioni Unite di questa Corte, all’esito dell’udienza del 24.10.2024 e stando alla pubblicata informazione provvisoria, dopo aver precisato che la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024) continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, hanno formulato il seguente principio: “La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione”.
Ne discende come, nella specie, l’affermata violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. sia pacificamente insussistente, atteso che è la stessa Corte territoriale a precisare in sentenza che l’elezione di domicilio – eseguita dall’imputato in primo grado e come tale precedente l’appello – risulta allegata all’atto di gravame, in maniera tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Alle superiori considerazioni consegue l’annullamento senza rinvio dell sentenza impugnata e la trasmissione degli atti, per l’ulteriore corso, al giud merito individuato in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli at alla Corte di appello di Roma, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 19 novembre 2024
Il Consi