Elezione di Domicilio nell’Appello Penale: L’Interpretazione delle Sezioni Unite
L’introduzione di nuovi requisiti formali nel processo penale può generare incertezze e, in alcuni casi, portare a conseguenze severe come l’inammissibilità di un’impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 2405/2025) offre un importante chiarimento sulla questione della elezione di domicilio appello, un adempimento previsto da una norma, oggi abrogata, ma ancora rilevante per molti casi. Questa pronuncia si allinea a un precedente intervento delle Sezioni Unite, definendo i contorni applicativi di un requisito che ha suscitato un acceso dibattito tra gli operatori del diritto.
I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile
Il caso trae origine dal ricorso presentato da quattro persone avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Torino. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro una sentenza di primo grado del Tribunale di Asti. La ragione dell’inammissibilità non riguardava il merito della vicenda, ma un vizio puramente formale: la mancata dichiarazione o elezione di domicilio nell’atto di appello, come richiesto dall’allora vigente art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale.
I ricorrenti sostenevano di aver già eletto domicilio presso i rispettivi difensori in una fase precedente del procedimento e che tale requisito avrebbe dovuto essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, per non ledere il diritto di difesa.
La Questione Giuridica e l’Evoluzione Normativa
La controversia si è inserita in un contesto normativo in evoluzione. L’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dalla Riforma Cartabia, è stato successivamente abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114. Questo ha sollevato un dubbio cruciale: la norma abrogata poteva ancora produrre effetti per gli appelli presentati prima della sua cancellazione?
Data la rilevanza della questione e i contrasti interpretativi, la decisione era stata rinviata in attesa di un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a fare chiarezza sul punto.
La Decisione delle Sezioni Unite sull’Elezione di Domicilio Appello
Il punto di svolta è rappresentato dalla decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024. Con una pronuncia di fondamentale importanza, la Corte ha stabilito due principi cardine:
1. Ultrattività della norma: La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, sebbene abrogata, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024 (giorno precedente all’entrata in vigore della nuova legge).
2. Interpretazione “estensiva”: Per soddisfare il requisito, non è necessaria una nuova e formale elezione di domicilio nell’atto di appello. È sufficiente che l’atto contenga “il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale”.
Questa interpretazione mira a bilanciare l’esigenza di certezza delle notifiche con il diritto di difesa, evitando che una mera dimenticanza formale possa precludere l’accesso al secondo grado di giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
Applicando i principi enunciati dalle Sezioni Unite al caso di specie, la Sesta Sezione Penale ha rigettato i ricorsi. La Corte ha infatti rilevato che l’atto di appello presentato dai ricorrenti era totalmente carente sotto questo profilo. Non solo mancava una nuova elezione di domicilio, ma non vi era nemmeno alcun riferimento, né espresso né specifico, alla precedente elezione di domicilio effettuata presso i difensori né un’indicazione di dove tale atto potesse essere reperito nel fascicolo processuale.
Di conseguenza, anche alla luce dell’interpretazione più favorevole offerta dalle Sezioni Unite, l’appello non rispettava il requisito minimo richiesto dalla legge all’epoca vigente. La mancanza di tale indicazione ha reso impossibile per la cancelleria individuare in modo “immediato e inequivoco” il luogo per le notificazioni, giustificando la sanzione dell’inammissibilità.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale nel diritto processuale: la forma è sostanza. Sebbene la norma in questione sia stata abrogata, le sue conseguenze perdurano per tutti gli atti compiuti sotto la sua vigenza, secondo il principio tempus regit actum. La decisione chiarisce che la diligenza del difensore nella redazione degli atti è cruciale; anche un requisito che può apparire come un mero formalismo, se non rispettato secondo le indicazioni della giurisprudenza, può avere effetti preclusivi irreversibili sul diritto di impugnazione del proprio assistito. La pronuncia serve da monito sull’importanza di prestare la massima attenzione ai requisiti di forma richiesti dalla legge processuale, anche quando la loro ratio può apparire superata da successive modifiche legislative.
Una norma processuale abrogata può ancora applicarsi ai ricorsi presentati prima della sua abrogazione?
Sì. Secondo la decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, la disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., sebbene abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
Cosa era necessario indicare nell’atto di appello per rispettare il requisito dell’elezione di domicilio previsto dall’art. 581, comma 1-ter c.p.p.?
La Corte di Cassazione, uniformandosi alle Sezioni Unite, ha stabilito che era sufficiente che l’atto di impugnazione contenesse un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.
Perché l’appello nel caso specifico è stato dichiarato inammissibile nonostante i ricorrenti avessero già eletto domicilio presso i difensori?
L’appello è stato dichiarato inammissibile perché nell’atto di impugnazione mancava qualsiasi allegazione di un’elezione di domicilio o anche solo l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo, requisito ritenuto indispensabile dalla giurisprudenza per consentire l’immediata individuazione del luogo per le notificazioni.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2405 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2405 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a Savigliano il 12/07/1967
COGNOME NOME nato a Fossano il 14/11/1956
COGNOME NOME nato a Savigliano il 11/12/1984
COGNOME NOME nato a Bra il 04/05/1966
avverso l’ordinanza del 21/05/2024 della Corte d’appello di Torino Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso tramite il loro difensore avverso l’ordinanza della Corte di appello di Torino in data 21/05/2024, con cui è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. l’appello presentato dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Asti in data 01/02/2024, con cui COGNOME, COGNOME e COGNOME sono stati riconosciuti colpevoli del delitto di cui all’art. 348 cod. pen. e inoltre gli stessi imputati e NOME COGNOME sono stati prosciolti per remissione di querela dal reato di cui all’art. 590-sexies cod. pen. Con l’unico motivo di ricorso deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata interpretazione costituzionalmente orientata dalla disposizione dettata
dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. e sollevano questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 27, 111 Cost e 6 C.E.D.U. Segnalano che i ricorrenti erano tutti domiciliati presso i rispettivi difensori, mentre non avrebbe dovuto reputarsi necessaria una nuova elezione di domicilio.
Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, in ragione dell’intervenuta modifica dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., per effetto della legge 9 agosto 2024, n. 114.
Il difensore dei ricorrenti ha inviato una memoria in cui segnala l’intervenuta modifica dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. da cui discende l’esclusione della causa di inammissibilità, e comunque ribadisce i motivi di ricorso.
La decisione è stata differita in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull’interpretazione dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
I ricorsi sono infondati alla luce della decisione delle SSUU del 24 ottobre 2024 secondo la quale ‘La disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. La previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.’.
Difatti è mancata l’allegazione di un’elezione di domicilio o anche l’indicazione della sua collocazione nel fascicolo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Roma, così deciso il 7 novembre 2024