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Elezione di domicilio appello: la Cassazione chiarisce

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso perché l’atto di appello non conteneva un riferimento esplicito alla preesistente elezione di domicilio appello. La sentenza applica l’interpretazione delle Sezioni Unite alla disciplina, ora abrogata, dell’art. 581, comma 1-ter c.p.p., per tutti gli atti di impugnazione proposti fino al 24 agosto 2024. La Corte ha stabilito che la mera esistenza di una precedente elezione di domicilio agli atti non è sufficiente se non viene specificamente richiamata nell’impugnazione.

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Pubblicato il 9 settembre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Elezione di Domicilio Appello: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità senza Riferimento Esplicito

Nel processo penale, il rispetto dei requisiti formali è un pilastro fondamentale per la validità degli atti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in relazione all’elezione di domicilio appello, chiarendo le condizioni di ammissibilità per le impugnazioni depositate sotto il vigore del (poi abrogato) art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale. La decisione sottolinea come la semplice esistenza di una precedente elezione di domicilio non sia sufficiente se non esplicitamente richiamata nell’atto di impugnazione.

I Fatti del Caso: Un Appello Dichiarato Inammissibile

Il caso trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto da un imputato. La ragione della decisione era la mancata allegazione, all’atto di impugnazione, di un documento contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, come richiesto dalla normativa all’epoca vigente.

L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che un’elezione di domicilio era già stata effettuata nel corso del primo grado di giudizio e che, pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto considerarla valida, o quantomeno richiederne il deposito. La questione centrale era, dunque, se una precedente elezione di domicilio potesse sanare la mancanza nell’atto di appello.

Il Contesto Normativo: L’Art. 581, comma 1-ter c.p.p.

La controversia si inserisce nel contesto normativo introdotto dalla cosiddetta Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che aveva inserito il comma 1-ter all’articolo 581 del codice di procedura penale. Tale norma prevedeva, a pena di inammissibilità, che con l’atto di impugnazione fosse depositata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Questa disposizione, pensata per snellire le procedure di notifica, ha generato incertezza interpretativa. Successivamente, la norma è stata abrogata dalla legge n. 114 del 2024, con efficacia dal 25 agosto 2024. Tuttavia, rimaneva da chiarire come dovesse essere applicata a tutti gli appelli presentati prima della sua abrogazione.

La Decisione delle Sezioni Unite e l’impatto sulla elezione di domicilio appello

Per dirimere i contrasti interpretativi, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Cassazione. Con un’informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno stabilito due punti chiave:

1. La disciplina dell’art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024.
2. Per soddisfare il requisito di ammissibilità, è sufficiente che l’atto di impugnazione contenga un “richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale”, in modo da consentire un’immediata individuazione del luogo per la notifica.

Le Motivazioni della Cassazione

Sulla scorta di questo principio, la Seconda Sezione Penale ha esaminato il caso di specie e ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che, nell’atto di appello presentato nell’interesse dell’imputato, mancava qualsiasi riferimento, anche indiretto, non solo alla collocazione nel fascicolo, ma persino all’esistenza stessa di una preesistente elezione di domicilio.

La Corte ha quindi affermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello di Milano. Il difensore ha un onere preciso: richiamare espressamente e specificamente l’elezione di domicilio già effettuata, indicandone la posizione nel fascicolo processuale. Questo onere è funzionale a semplificare l’attività della cancelleria e a garantire il buon esito delle notifiche nel giudizio di secondo grado. L’omissione di tale riferimento rende l’appello inammissibile, senza che il giudice abbia l’obbligo di effettuare ricerche d’ufficio.

Le Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante monito per gli operatori del diritto sull’importanza della precisione e della completezza formale nella redazione degli atti processuali. Anche se la norma in questione è stata abrogata, i suoi effetti perdurano per un vasto numero di procedimenti. La decisione chiarisce che la diligenza del difensore non può essere presunta e che l’adempimento degli oneri processuali, anche se apparentemente burocratici, è essenziale per garantire la tutela dei diritti del proprio assistito. L’inammissibilità dell’appello, infatti, comporta la definitività della sentenza di primo grado, con conseguenze potenzialmente molto gravi per l’imputato.

Per gli appelli presentati prima del 25 agosto 2024, era sufficiente aver già eletto domicilio nel primo grado di giudizio per rendere l’appello ammissibile?
No, non era sufficiente. Secondo la Corte di Cassazione, era necessario che l’atto di appello contenesse un richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale.

Cosa succede se nell’atto di appello manca qualsiasi riferimento all’elezione di domicilio?
L’appello viene dichiarato inammissibile. La Corte ha chiarito che l’assenza totale di un riferimento, anche indiretto, alla preesistente elezione di domicilio, viola il requisito previsto dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (per il periodo in cui era in vigore), rendendo l’impugnazione non valida.

La norma che imponeva di allegare l’elezione di domicilio all’atto di appello è ancora in vigore?
No, l’art. 581, comma 1-ter, del codice di procedura penale è stato abrogato dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, con effetto dal 25 agosto 2024. Tuttavia, la sentenza chiarisce che la norma continua ad applicarsi a tutte le impugnazioni proposte prima di tale data.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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