Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28660 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28660 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME TRESCORE BALNEARIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza in epigraf indicata con cui la Corte di appello di Trento x ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. – perché in violazione dell’art. 581, 1-ter e 1-quater cod. proc. pen. – l’appello proposto nell’interesse del predett avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 12 giugno 2023, disponendo l’esecuzione del provvedimento impugNOME.
Con i due motivi proposti, il ricorrente – denunciando erronea applicazione dell’art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. – assume la violazione di legge in relazione: a) alla circostanza che la normativa in questione non avreb potuto applicarsi all’impugnazione de qua in quanto il relativo processo che ha portato alla condanna dell’odierno ricorrente “risale a prima dell’entrata in vi della c.d. legge Cartabia”, essendo iniziato prima dell’ottobre 2022 e dovendo considerare il processo “un unicum, in quanto l’appello non costituisce un processo a sé stante, ma una seconda fase del processo complessivamente considerato”; alla circostanza che l’imputato, odierno ricorrente, fosse da considerarsi pres all’udienza del 28 marzo 2022; al fatto che l’imputato avesse già effettu l’elezione di domicilio con la nomina di difensore avvenuta in primo grado e procura rilasciata al difensore medesimo.
3. Il ricorso è inammissibile. La disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, stabilisce, a pe inammissibilità, che con l’atto d’impugnazione debba essere presentata l dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decret citazione. Questa Corte, con orientamento costante e pienamente condivisibile (Sez. 5, 10/01/2024, n. 3118, NOME, n.m.), ha posto in evidenza come l’eliminazione della disposizione che riconosceva validità “illimitata” a dichiarazione o l’elezione di domicilio già presente in atti – salva la possibili l’interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche – consente interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto ch intende impugnare la sentenza di primo grado non può “utilizzare” la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più val in ogni stato e grado del processo. Ne consegue che, con la presentazion dell’impugnazione, l’adempimento richiesto non è soddisfatto dalla mera allegazione di una dichiarazione/elezione di domicilio in precedenza effettuata, no avendo più la stessa durata illimitata secondo le precedenti indicazioni dell’art cod. proc. pen. e risultando invece necessario che l’interessato forni
nuovamente, anche nell ‘ ipotesi in cui lo abbia già fatto in precedenza, l ‘ indicazione di un domicilio dichiarato eletto.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i favore della Cassa delle ammende.
Non vi è dubbio, poi, che alla impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 12/06/2023 si applichino le ‘nuove ‘ regole dettate dall ‘ art. 581 cod. proc. pen. La tesi difensiva prospettata in proposito è infonda posto che l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è stato introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150/2022, ed è applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse in data successiva all ‘ entr ta in vigore del citato decreto (ex multis, Sez. 2, n. 33355 del 28/06/2023, COGNOME NOME, Rv. 285021). L’imputato, inoltre, pur avendo partecipato ad una udienza svoltasi ne primo grado di giudizio, è stato formalmente dichiarato assente nel giudizio primo grado e tale era al momento della decisione del Tribunale di Trento del 12/06/2023 emessa a seguito di giudizio ordinario. ! 4 :k ule-ii-r -1142, ,h 4241Arit ‘ ‘ t P4t4k’ )2 -‘ GLYPH caLiAtku.k. , 1 4. KOLL ~”A”..-3.akt f”)L 4V CLA”Li n el n et ,; ·
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 7 marzo 2024