Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43163 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO DI CAGLIARI – SEZIONE DISTACCATA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona della AVV_NOTAIO, ch ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la memoria conclusiva del difensore della part civile.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari ha dichiarato inammissibile l’appello, interposto nell’interesse di NOME COGNOME, avverso la sentenza in data 5 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Sassari lo aveva condannato per il delitto aggravato di lesioni personali. La Corte territoriale ha fondato la propria deci sulla mancata allegazione all’atto di impugnazione della dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, a mente dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., all’epoca vigente.
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Avverso la Eirateculfze[Laggellp è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse del COGNOME, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comm 1, disp. att. cod. proc. pen.), con il quale è stata denunciata violazione di legge. È stato ded che agli atti del procedimento di primo grado vi era l’elezione di domicilio dell’imputato pres lo studio del difensore, contenuta anche nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ragion per cui – conformemente alla ratio dell’art. 581, comma 1 -ter, cod. proc. pen. l’appello avrebbe dovuto ritenersi ammissibile; peraltro, lo stato di detenzione dell’imputato «all’epoca dei fatti e della proposizione dell’appello» nonché attualmente – supererebbe «la problematica relativa alla notificazione agevolata dell’atto di citazione in appello, d conoscenza del procedimento di appello e della consapevole partecipazione».
In via preliminare va rilevato che l’abrogazione dell’articolo 581 comma 1 ter cod.proc.pen, per effetto dell’art. 2, lettera o), della legge 9 agosto 2024 n. 114, non assum rilevanza nel caso di specie, in quanto si tratta di modifica di disciplina processuale entrata vigore il 25 agosto 2024.
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte, decidendo su un contrasto interpretativo sulla citata norma, con sentenza del 24 ottobre 2024 hanno stabilito che «la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. – abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, i vigore dal 25 agosto 2024 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024» (si veda informazione provvisoria n. 15/24).
Con la stessa pronunzia, le Sezioni Unite hanno affermato che la «previsione ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentir l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (si veda sempre l’informazione provvisoria n. 15/24).
5. Alla luce di tale ultimo principio il ricorso deve ritenersi fondato.
Invero, così come risulta dal fascicolo, cui questa Corte può accedere in ragione delle questioni processuali dedotte, nell’atto di appello si è fatto espresso riferimento alla “nomi effettuata nel primo grado del giudizio”, nomina nella quale è contenuta l’elezione di domicili presso lo studio del difensore, come pure si evince dalla intestazione della sentenza appellata e dalle notifiche effettuate in precedenza.
L’atto di elezione di domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO è agevolmente rinvenibile nel fascicolo del Tribunale, anche perché il COGNOME è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento nel quale si dà pure atto proprio della nomina del suddetto difensore, che ha assistito l’imputato nel giudizio di primo grado e che ha proposto sia l’appell che il ricorso in esame.
Non si può, peraltro, trascurare che il COGNOME risultava all’epoca della proposizion dell’atto di appello e della stessa ordinanza impugnata “detenuto per altra causa”.
In ragione di ciò, il collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, all’ind interpretativo secondo il quale la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. p non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, dovendo comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzi EDU (Sez. 6, Sentenza n. 15666 del 29/02/2024, Rv. 286301; Sez. 6, Sentenza n. 21940 del 07/02/2024, Rv. 286488 – 01; Sez. 4 -, Sentenza n. 4342 del 09/01/2024, Rv. 285749; Sez. 2, Sentenza n. 51273 del 10/11/2023, Rv. 285546; si veda anche, in un caso di detenzione domiciliare, Sez. 5, Sentenza n. 36036 del 06/06/2024, Rv. 286893).
Il provvedimento impugnato, dunque, va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte territoriale per il giudizio di appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per il giudizio alla Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari. Così deciso il 21/11/2024.