Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 134 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 134 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONTALBANO JONICO il 18/01/1942
avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. COGNOME pervenute in data 25 ottobre 2024, nell’interesse della parte civile COGNOME NicolaCOGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 3 luglio 2024 la Corte di appello di Potenza ha dichiarato la inammissibilità dell’atto di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 27 febbraio 2023 nei confronti di COGNOME NOME con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all’art.612 comma secondo in relazione all’art.339 cod. pen., con statuizioni civili.
La sentenza ha ritenuto l’atto di appello inammissibile per violazione dell’art. 581 comma iter cod. proc. pen. introdotto dal D. 1gs. 150/2022 (cd.
Riforma Cartabia) in base al quale: “Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputato, in data 17 luglio 2024, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disposizione citata.
La difesa rappresenta che nel caso di specie:
nel mandato ad impugnare la sentenza di primo grado COGNOME ha indicato la propria residenza e il decreto di citazione a giudizio è stato ivi regolarmente notificato, consentendo la regolare instaurazione del contraddittorio;
il dettato dell’art. 581 comma iter cod. proc. pen. è espressamente finalizzato al buon esito della notifica del decreto di citazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che:
avverso la sentenza di primo grado il difensore di fiducia proponeva impugnazione nell’interesse dell’attuale ricorrente depositando l’atto di appello che indicava COGNOME “residente in INDIRIZZO Montalbano Jonico, luogo dove è stato notificato il decreto di citazione”, non allegando alcuna elezione di domicilio.
1.1. L’orientamento espresso nella recente udienza delle SS.UU. del 24 ottobre 2024, e comunicato con informazione provvisoria, ha stabilito che la previsione ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter cpp, nella formulazione precedente all’abrogazione per mezzo della legge n. 114 del 2024, in vigore dal 25 agosto 2024, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione, circostanza – questa – tuttavia non verificatasi nella specie.
1.2. L’adempimento richiesto è finalizzato alla certa conoscenza del processo per l’imputato, come sostenuto dal ricorrente, ma ha una chiara e ulteriore funzione:
quella di consentire la rapida notifica del decreto di citazione a giudizio, che è il primo atto introduttivo del grado da notificare personalmente all’imputato, come è per gli altri atti introduttivi, ai sensi degli artt.157-ter, commi 1 e 3, e 601 cod. proc. pen. esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto.
Alla luce delle considerazioni sinora svolte l’avvenuta indicazione nell’atto di appello della propria residenza non soddisfa la richiesta contenuta nell’art. 581 1 ter cod. proc. pen. nella interpretazione fornita da questa Corte a Sezioni unite.
3.AI rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
In relazione alla richiesta di parte civile di liquidazione delle spese del presente giudizio, va sottolineato che le Sezioni unite di questa Corte (SU. n. 877 del 14/07/2022, dep.2023, COGNOME, Rv. 283886) hanno affermato che, nell’ipotesi in cui il giudizio in cassazione si celebri nelle forme del rito camerale c.d. “non partecipato” e il ricorso dell’imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa “[..1, abbia effettivamente es nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione[. .1”.
4.1. Nel caso di specie la memoria pervenuta nell’interesse delle parti civili si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso in Roma in data 26 novembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente